AS 2024 650
Ordinanza sull’organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 29 novembre 20131 sull’organizzazione del Consiglio federale è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 22 È consentito accettare:a. vantaggi esigui conformi agli usi sociali; b. vantaggi che servono prevalentemente per scopi di servizio, a condizione che il Consiglio federale preveda esplicitamente la possibilità di accettarli.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
13 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |