AS 2024 655
Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 1 lett. a, b nonché d–f1 Il sistema d’informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:a. i dati sui concimi, inclusi i concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, sui materiali apportati di origine agricola e non agricola in imprese che cedono e ritirano concimi aziendali e concimi ottenuti dal riciclaggio, sugli alimenti per animali, incluso il foraggio di base, e sul loro utilizzo, nonché i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, ritirano o importano tali prodotti;b. i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, riprendono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell’articolo 29 capoversi 1 e 1bis dell’ordinanza del 1° novembre 20232 sui concimi oppure foraggi concentrati in virtù dell’articolo 47a capoversi 1, 2 e 2bis dell’ordinanza del 26 ottobre 20113 sugli alimenti per animali;d. i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;e. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera a presso le persone di cui alla lettera c, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive;f. abrogata
Art. 15 cpv. 2 lett. b e 2bis2 Le imprese e le persone di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:b. i dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura, ripresa o importazione in riferimento al prodotto.2bis Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento delle sostanze nutritive di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano i dati sull’utilizzatore incaricato.
Art. 16 Collegamento ad altri sistemi d’informazioneI dati di cui all’articolo 14 capoverso 1 possono essere scambiati tra il SI GSN, AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 19934 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.
Art. 16a cpv. 1 lett. f e g1 Il sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) con-tiene i seguenti dati:f. i dati sulla quantità di prodotti ceduti, forniti, ripresi, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi principi attivi;g. i dati sulle scorte di ciascun prodotto di cui alla lettera d presso le persone di cui alla lettera b, con i rispettivi principi attivi.
Art. 16b cpv. 3 e 93 Le imprese e le persone che incaricano un’altra impresa o un’altra persona dello spandimento di prodotti fitosanitari di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera c registrano i dati sull’utilizzatore incaricato.9 L’autorità cantonale competente può registrare, correggere o integrare i dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettere b, f e g relativi a un anno civile entro fine marzo dell’anno seguente.
Art. 16c Collegamento ad altri sistemi d’informazioneI dati di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera b possono essere scambiati tra il SI IPF e AGIS, i sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura e il Registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l’ordinanza del 30 giugno 19935 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti. Per lo scambio di dati con ulteriori sistemi d’informazione le persone interessate devono condividere i dati.
Art. 26 cpv. 22 Il fornitore di prestazioni informatiche del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, l’Ufficio federale dell’informatica e delle telecomunicazioni e l’Ufficio federale di topografia prestano assistenza tecnica all’UFAG e all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) nello sviluppo dei sistemi. Essi mettono a disposizione le necessarie infrastrutture e sono responsabili del funzionamento sicuro dei sistemi d’informazione e del Servizio di calcolo dei contributi di cui all’articolo 114 dell’ordinanza del 23 ottobre 20136 sui pagamenti diretti (OPD).
II
Gli allegati 2, 3a e 3b sono modificati secondo la versione qui annessa.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2 Gli articoli 14 capoverso 1 lettera f, 26 capoverso 2 nonché il rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2» entrano in vigore il 1° gennaio 2027.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 6 lett. d–f, 27 cpv. 5)
Dati sui controlli
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2»(art. 6 lett. d ed e, 27 cpv. 5)
N. 1, titolo
1 Dati di base del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC7 e negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 dell’ordinanza del 27 maggio 20208 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP)
N. 2, titolo
2 Risultati del controllo nel campo d’applicazione dell’OCoC e negli ambiti di controllo di cui all’art. 10 OPCNP
N. 3.33.3 Procedure penali avviate
(art. 14 cpv. 2)
Dati sul SI GSN
N. 5, titolo
5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sulla ripresa, sul ritiro, sull’utilizzo e sull’importazione di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte
N 5.3, 5.4, 5.6 e 5.75.3 Data della cessione, della fornitura, della ripresa, del ritiro, dell’utilizzo o dell’importazione5.4 Quantità ceduta, fornita, ripresa, ritirata o importata5.6 Scorte di prodotti contenenti sostanze nutritive5.7 Imprese e persone che importano prodotti contenenti sostanze nutritive
(art. 16a cpv. 2)
Dati sul SI IPF
N. 4.64.6 Scorte di prodotti fitosanitari e sementi trattate
(cifra III)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 12 maggio 20109 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari
Art. 62 cpv. 1 e 1bis1 I fabbricanti, i fornitori, i distributori, gli importatori e gli esportatori di prodotti fitosanitari e sementi tengono, per almeno cinque anni, registri sui prodotti fitosanitari e sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari che fabbricano, importano, esportano, immagazzinano, utilizzano o immettono sul mercato. L’immissione sul mercato e l’importazione per uso proprio di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi di cui all’allegato 1 parti A e B devono essere comunicate secondo l’ordinanza del 23 ottobre 201310 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr). Se i prodotti fitosanitari sono importati da imprese, utilizzatori o altre persone, l’obbligo di comunicare ricade sull’importatore.1bis Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari contenenti principi attivi di cui all’allegato 1 parti A e B comunicano secondo l’OSIAgr i dati su ogni utilizzo del prodotto fitosanitario, incluso l’utilizzo su superfici ubicate all’estero di aziende agricole svizzere, con la denominazione del prodotto, la data dell’utilizzo, la quantità utilizzata, nonché la superficie e la pianta utile trattate.
2. Ordinanza del 1° novembre 202311 sui concimi
Art. 3 cpv. 11 Il fabbricante garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 e quelle relative ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.
Art. 4 cpv. 11 L’importatore garantisce che le disposizioni della presente ordinanza relative all’omologazione, alla produzione, all’obbligo di comunicare le forniture di concimi e all’etichettatura, comprese le disposizioni di cui all’articolo 1 capoverso 3 e quelle relative ai dati da fornire nel registro dei prodotti siano adempiute.
Art. 29 cpv. 1bis1bis Se i concimi sono importati direttamente, l’obbligo di comunicare ricade sull’importatore.
3. Ordinanza del 26 ottobre 201112 sugli alimenti per animali
Art. 47a cpv. 2bis 2bis Se il foraggio concentrato è importato direttamente, l’obbligo di comunicare ricade sull’importatore.