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AS 2024 658

Ordinanza del DFI
sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani
Modifica del 6 novembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

Gli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del DFI del 14 giugno 20211 sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

(Art. 1)

Regioni2

(Art. 2)

Importi massimi dei Comuni3

Ordinanza del DFI<br />sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani<br />Modifica del 6 novembre 2024 | Lexipedia | Lexipedia