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AS 2024 660

Ordinanza sull’assicurazione militare (OAM)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:

Art. 28a cpv. 11 Il premio mensile per le prestazioni in caso di malattia ammonta a 450 franchi.

Art. 28b Premio per prestazioni in caso di infortunio per gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativaPer gli assicurati dell’assicurazione di base facoltativa (assicurati a titolo facoltativo), il supplemento al premio per le prestazioni in caso di malattia previsto per le prestazioni in caso di infortunio ammonta a 61 franchi al mese.IILa presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025. 6 novembre 2024 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi