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AS 2024 663

Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura

Preambolo

Il Consiglio federale

ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressioneIn tutta l’ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «UFAG».

Art. 1 cpv. 1 lett d ed e nonché 31 La presente ordinanza disciplina:d. la fornitura di dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili nonché l’utilizzo dei dati; ee. la fornitura di dati per il monitoraggio agroambientale regionale e aziendale nonché l’utilizzo dei dati.3 La verifica e l’analisi dei provvedimenti di politica agricola da parte di istituzioni di ricerca pubbliche e da parte di terzi sono indennizzate entro i limiti di credito approvati.

Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e 2, frase introduttiva1 Sono oggetto dell’analisi:b. singole aziende agricole sulla base di un campione rappresentativo;2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) si fonda sugli strumenti d’analisi seguenti:

Art. 4 Valutazione della situazione economica delle singole aziende 1 Per valutare la situazione economica delle singole aziende l’UFAG utilizza i dati dell’analisi centralizzata dei dati contabili.2 A tal fine paragona il reddito del lavoro agricolo al salario comparabile e analizza lo sviluppo e la dispersione degli indicatori di produttività e di redditività delle aziende agricole.

Inserire gli art. 7a e 7b prima del titolo della sezione 3

Art. 7a Dati per l’analisi centralizzata dei dati contabili1 Per monitorare la situazione reddituale delle singole aziende nell’agricoltura ogni anno Agroscope seleziona in modo causale un campione rappresentativo di aziende agricole (campione Situazione reddituale).2 Il campione Situazione reddituale è rappresentativo se consente di fare affermazioni statisticamente fondate per tutta la Svizzera e per le singole regioni agricole, come le regioni di pianura, collinare e di montagna.3 Per valutare la redditività dei singoli rami aziendali ogni anno Agroscope seleziona un campione di aziende agricole (campione Conduzione aziendale).

Art. 7b Collegamento e trasmissione dei dati contabili delle singole aziende1 Agroscope comunica ai gestori che la loro azienda è stata selezionata per la fornitura di dati. Se il gestore acconsente alla fornitura di dati, questi vengono trasmessi ad Agroscope in forma pseudonimizzata per valutazione. 2 Agroscope informa i gestori che i loro dati contabili possono essere:a. collegati con dati dei sistemi d’informazione della Confederazione;b. trasmessi a scopo di studio, ricerca e formazione a:1. scuole universitarie e istituzioni di ricerca, 2. terzi, a condizione che operino su mandato della Confederazione.3 I gestori sono indennizzati per la fornitura di dati valutabili.

Art. 9a Dati per il monitoraggio agroambientale regionale e aziendale 1 Agroscope effettua un monitoraggio agroambientale regionale e aziendale. Per tale monitoraggio si fonda sui dati disponibili e quelli provenienti da inchieste e da sistemi d’informazione sulla gestione agricola. 2 Le forniture di dati per il monitoraggio agroambientale sono volontarie. Agroscope informa i gestori che i dati delle singole aziende possono essere:a. collegati con dati dei sistemi d’informazione della Confederazione e altri dati non personali;b. trasmessi, in forma pseudonimizzata, a scopo di studio, ricerca e formazione a:1. scuole universitarie e istituzioni di ricerca, 2. terzi, a condizione che operino su mandato della Confederazione. 3 Le forniture di dati sono indennizzate come segue:a. i gestori di sistemi d’informazione sulla gestione agricola ricevono un indennizzo per il dispendio iniziale e uno per ogni serie di dati aziendali fornita;b. i gestori di aziende ricevono, ad avvenuta fornitura dei dati, un indennizzo per anno civile.4 Agroscope definisce l’interfaccia per la trasmissione dei dati provenienti da sistemi d’informazione sulla gestione agricola. 5 Può definire la dimensione massima del campione per i dati di cui al capoverso 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi