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AS 2024 680

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,

visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

19 novembre 2024

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

(art. 3 cpv. 2)

Versione applicabile del RID

Si applicano le prescrizioni del RID 20252.