AS 2024 680
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni,
visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 31 ottobre 20121 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 31 ottobre 2012 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune è sostituito dalla versione qui annessa.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
19 novembre 2024 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |
(art. 3 cpv. 2)
Versione applicabile del RID
Si applicano le prescrizioni del RID 20252.