AS 2024 681
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 20231,
decreta:
I
La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:
Art. 1a cpv. 44 Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l’articolo 9 della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l’articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 19954 sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1.
Art. 17 cpv. 33 Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto per il tramite del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a.
Art. 20a cpv. 1 lett. a e b1 I Cantoni rispondono dei danni subiti dall’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno:a. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49–53 LPPC5;b. per l’inosservanza di prescrizioni concernenti l’autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 53 capoverso 3 LPPC;
Art. 21 cpv. 1 e 31 L’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spetta agli organi dell’assicurazione vecchiaia e superstiti in collaborazione con:a. i contabili degli stati maggiori e delle unità militari, per i servizi resi nell’esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa;b. l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI), per il servizio civile;c. l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e i contabili delle organizzazioni di protezione civile, per la protezione civile;d. l’Ufficio federale dello sport (UFSPO), per la formazione dei quadri di Gioventù e Sport;e. l’Aggruppamento Difesa, per i corsi per monitori di giovani tiratori.3 In deroga all’articolo 78 LPGA, la responsabilità è disciplinata come segue:a. la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 19956;b. la responsabilità del CIVI, dell’UFPP, dell’UFSPO e dell’Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità;c. la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla LPPC8.
Art. 21a Sistema d’informazione1 Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto all’indennità per il tramite di un sistema d’informazione gestito dall’Ufficio centrale di compensazione.2 Nel sistema d’informazione sono trattati i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l’esercizio del diritto all’indennità. Essi sono forniti dalla persona prestante servizio o attinti da uno dei sistemi d’informazione o registri seguenti:a. il registro dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile9;b. il sistema nazionale d’informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 201510 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport;c. il registro d’identificazione delle imprese di cui all’articolo 6 della legge federale del 18 giugno 201011 sul numero d’identificazione delle imprese;d. il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) rispettivamente al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 200812 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS;e. il sistema d’informazione di cui all’articolo 80 della legge del 6 ottobre 199513 sul servizio civile;f. il registro degli assicurati di cui all’articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 194614 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;g. il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a–21e) della legge del 24 marzo 200615 sugli assegni familiari.3 L’Ufficio centrale di compensazione comunica i dati registrati nel sistema d’informazione alle casse di compensazione AVS competenti.4 Il Consiglio federale disciplina:a. la responsabilità in materia di protezione dei dati;b. i dati da registrare e da comunicare;c. la durata di conservazione;d. l’accesso ai dati;e. la collaborazione fra gli utenti;f. la sicurezza dei dati.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 giugno 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 202416.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Codice civile17
Art. 43a cpv. 55 Il servizio federale competente per la gestione del sistema d’informazione di cui all’articolo 21a della legge del 25 settembre 195218 sulle indennità di perdita di guadagno ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari per l’accertamento dell’esistenza di legami di filiazione.
2. Legge federale del 19 giugno 201519 sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport
Art. 11 cpv. 1 lett. e, 1bis e 21 Mediante procedura di richiamo lʼUFSPO può rendere accessibili i dati:e. Abrogata1bis Esso trasmette i dati di cui all’articolo 9 lettere a–c all’Ufficio centrale di compensazione ai fini dell’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. 2 Abrogato
3. Legge federale del 3 ottobre 200820 sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS
Art. 15 cpv. 3Abrogato
Art. 16 cpv. 1 lett. h e 1bis1 L’Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali:h. Abrogata1bis L’Aggruppamento Difesa trasmette all’Ufficio centrale di compensazione i dati del PISA necessari per l’applicazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.
4. Legge del 6 ottobre 199521 sul servizio civile
Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva e 32 Concerne soltanto il testo tedesco3 L’organo d’esecuzione trasmette all’Ufficio centrale di compensazione i dati del sistema d’informazione necessari ai fini dell’esecuzione dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.
5. Legge del 24 marzo 200622 sugli assegni familiari
Art. 21a lett. eL’Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di:e. informare i competenti servizi federali e cantonali in caso di esercizio di un diritto a prestazioni, se una legge federale prevede il diritto all’informazione.
Art. 21c, rubricaConcerne soltanto il testo francese
Inserire prima del titolo del capitolo 3b
Art. 21ebis Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell’esecuzione della riduzione individuale dei premi1 I servizi cantonali competenti possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari che sono necessari per l’esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199423 sull’assicurazione malattie.2 Per ottenere l’accesso ai dati si registrano presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).3 I costi relativi all’accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.
Art. 21i cpv. 11 Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all’UFAS.