Lexipedia

AS 2024 682

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2bis2bis Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.

Art. 10 cpv. 22 L’importo limite ammonta a 500 000 franchi.

Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva e 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)2 Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura, i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi