AS 2024 682
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2bis2bis Per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale secondo l’articolo 1 capoverso 1 lettera c non sono richieste dimensioni minime dell’azienda.
Art. 10 cpv. 22 L’importo limite ammonta a 500 000 franchi.
Art. 17 cpv. 2, frase introduttiva e 3, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese)2 Esso notifica all’UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d’informazione di cui all’articolo 17 dell’ordinanza del 23 ottobre 20132 sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura, i seguenti saldi al 31 dicembre dell’esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |