AS 2024 687
Ordinanza
sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
(Ordinanza sull’agricoltura biologica)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. c, 2bis e 31 La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:c. materie prime degli alimenti per animali, alimenti composti per animali e alimenti per animali non compresi nella lettera a e utilizzati per l’alimentazione di animali da compagnia e da reddito in virtù dell’articolo 3 capoverso 4 lettere a e b dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sugli alimenti per animali.2bis Essa si applica anche ai prodotti dell’acquacoltura, non trasformati e trasformati, utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali.3 Essa non si applica agli insetti giusta la legislazione sulle derrate alimentari né ai prodotti della pesca e della caccia.
Art. 4 lett. a, g e hSecondo la presente ordinanza si intende per:a. prodotti: i prodotti agricoli vegetali e animali e i prodotti dell’acquacoltura nonché le derrate alimentari che contengono essenzialmente siffatti prodotti;g. acquacoltura: la produzione di organismi acquatici a ogni stadio del loro ciclo vitale in impianti adeguati;h. integrità di un prodotto biologico: stato di un prodotto biologico in cui le sue caratteristiche non sono compromesse da infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza in nessuna fase, dalla produzione fino alla commercializzazione, e neppure sono accertate altre irregolarità intenzionali o ripetitive.
Art. 5 cpv. 22 Sono equiparate alle aziende biologiche le imprese che non sono aziende ai sensi dell’articolo 6 OTerm e che fabbricano prodotti in modo indipendente dal suolo o gestiscono impianti di acquacoltura, a condizione che la produzione in queste imprese risponda alle esigenze della presente ordinanza.
Art. 8 cpv. 1ter, 4 e 51ter Il DEFR può emanare disposizioni sulle esigenze in materia di conversione di coltivazioni di alghe e di impianti di acquacoltura. 4 Non è necessaria una nuova conversione ai sensi del capoverso 1 se, a causa di misure ordinate dalle autorità, su superfici già gestite in modo biologico è temporaneamente impossibile adempiere le esigenze della presente ordinanza e se il Cantone rinuncia alla riduzione o al diniego di pagamenti diretti per cause di forza maggiore in virtù dell’articolo 106 capoversi 1 e 2 lettera f OPD3. 5 Se l’integrità dei prodotti biologici è compromessa da misure ordinate dalle autorità conformemente al capoverso 4, alla superficie interessata dall’ordine si applica una nuova durata di conversione di due anni.
Art. 13 cpv. 3bisAbrogato
Art. 13a Impiego di sementi non biologiche e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico1 Chi intende impiegare sementi non biologiche o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico deve provare che:a. non sono disponibili sementi biologiche adeguate o materiale vegetativo di moltiplicazione biologico adeguato; ob. nessuno è in grado di fornire le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione prima della semina o della piantagione, nonostante l’ordine sia stato effettuato per tempo.2 La prova di cui al capoverso 1 deve essere fornita sulla base dei dati sulla disponibilità presenti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 33a.3 Se, secondo i dati presenti nel sistema d’informazione di cui all’articolo 33a, la varietà che l’utilizzatore vorrebbe acquistare non è disponibile sotto forma di sementi biologiche o di materiale vegetativo di moltiplicazione biologico, ma sono disponibili altre varietà della stessa specie, l’utilizzatore può impiegare sementi non biologiche e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico soltanto se è in grado di motivare perché nessuna delle varietà biologiche della stessa specie è adatta in particolare alle rispettive condizioni agronomiche e pedoclimatiche e perché nessuna delle varietà presenta le proprietà tecnologiche necessarie per la produzione pianificata.4 Chi impiega sementi non biologiche o materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico deve notificare al gestore del sistema d’informazione di cui all’articolo 33a la quantità di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione utilizzata e la varietà impiegata.5 Su domanda, l’Istituto di ricerca dell’agricoltura biologica (FiBL) può autorizzare l’impiego di sementi non biologiche o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico, a condizione che nel quadro di prove sul campo su piccole superfici ciò consenta di svolgere ricerca in vista della preservazione di una varietà o dell’innovazione di un prodotto.6 Può essere utilizzato materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico soltanto se non è stato trattato con prodotti fitosanitari; sono fatti salvi: a. i trattamenti autorizzati per la produzione biologica;b. i trattamenti che, per ragioni di ordine fitosanitario, sono prescritti per tutte le varietà di una determinata specie nella regione di coltivazione.
Art. 14, rubrica e cpv. 5Raccolta di piante e alghe selvatiche5 Il DEFR può emanare ulteriori disposizioni sulle esigenze in materia di raccolta di alghe selvatiche nonché sulla procedura di controllo applicabile.
Art. 15b Estivazione1 Se gli animali vengono estivati, devono essere adempiute le esigenze di cui agli articoli 26–33 OPD4. Se possibile, l’estivazione deve avvenire in aziende biologiche. 2 Se gli animali non vengono estivati in aziende biologiche, occorre garantire che i prodotti ottenuti conformemente alla presente ordinanza siano designati come prodotti biologici soltanto se viene dimostrato che è garantito un flusso delle merci separato.
Art. 16a cpv. 6 e 86 In caso di perdita comprovata nel raccolto di alimenti per animali a causa segnatamente di condizioni atmosferiche eccezionali, il detentore di animali interessato può, previo consenso scritto da parte dell’ente di certificazione, utilizzare per una durata limitata alimenti non biologici, se dimostra in modo credibile all’ente di certificazione che gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficienti. Se regioni intere sono interessate da perdite comprovate nel raccolto di alimenti per animali, l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può accordare il suo consenso anche per regione.8 Gli animali della specie ovina in greggi transumanti possono temporaneamente pascolare su superfici gestite in modo non biologico. La quantità di foraggio assunta in tale occasione non deve superare il 10 per cento della razione annua complessiva, calcolata sulla sostanza secca.
Titolo dopo l’art. 16hSezione 5: Acquacoltura
Art. 16hbisIl DEFR può emanare disposizioni concernenti:a. le esigenze in materia di produzione e coltivazione di alghe ottenute in acquacoltura;b. le esigenze in materia di produzione, origine, alimentazione e salute degli animali d’acquacoltura nonché di pratiche zootecniche;c. le procedure di controllo applicabili.
Art. 21a, rubricaDesignazione degli alimenti per animali da reddito
Art. 21b, rubricaEsigenze complementari in materia di designazione degli alimenti per animali da reddito
Art. 21bbis Designazione degli alimenti per animali da compagnia1 Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nella denominazione specifica e nelle indicazioni sulla composizione degli alimenti trasformati per animali da compagnia se:a. l’alimento per animali soddisfa le esigenze previste dagli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16kbis e 16l; eb. almeno il 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologico.2 Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nelle indicazioni sulla composizione se:a. meno del 95 per cento del peso degli ingredienti di origine agricola è biologi-co;b. nella trasformazione dell’alimento per animali vengono utilizzati soltanto additivi per alimenti per animali e coadiuvanti tecnologici autorizzati secondo l’articolo 16a; ec. l’alimento per animali soddisfa le esigenze previste dagli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16kbis e 16l.3 Le designazioni secondo l’articolo 2 capoverso 2 possono essere utilizzate nelle indicazioni sulla composizione e nello stesso campo visivo della denominazione specifica se:a. l’ingrediente principale è un prodotto della caccia o della pesca; b. tutti gli altri ingredienti di origine agricola sono esclusivamente biologici; ec. l’alimento per animali soddisfa le esigenze previste dagli articoli 16a capoversi 2 e 7, 16kbis e 16l.4 Nelle indicazioni sulla composizione occorre indicare quali materie prime di alimenti per animali sono biologiche.5 Se una designazione è utilizzata ai sensi del capoverso 2 o 3, il riferimento al metodo di produzione biologico può comparire solo in relazione agli ingredienti biologici. Le indicazioni sulla composizione devono includere un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola.6 Le designazioni e l’indicazione della percentuale di cui al capoverso 5 devono comparire con lo stesso colore, la stessa grandezza e gli stessi caratteri impiegati per le altre indicazioni sulla composizione.
Art. 23a cpv. 11 Sono riconosciuti gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti dall’UE secondo la procedura di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/8485 e che figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/23256. Essi possono attestare che i prodotti importati soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 lettera a.
Art. 24abis cpv. 1 lett. i1 L’impresa è tenuta a:i. richiedere al venditore di confermare, nel caso in cui essa impieghi prodotti e sostanze non biologici nelle derrate alimentari biologiche e negli alimenti biologici per animali che rappresentano un rischio di inquinamento a causa di organismi o prodotti di cui all’articolo 3 lettera c numeri 1–3, che i prodotti e le sostanze in questione non sono organismi geneticamente modificati e che non sono derivati da organismi geneticamente modificati o ottenuti mediante siffatti organismi.
Art. 30ater cpv. 22 Per categorie di prodotti s’intendono:a. vegetali e prodotti vegetali non trasformati, inclusi sementi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;b. animali e prodotti animali non trasformati;c. alghe e prodotti dell’acquacoltura non trasformati;d. prodotti agricoli trasformati e prodotti dell’acquacoltura trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari; e. alimenti per animali;f. vino;g. altri prodotti.
Art. 33aSistema d’informazione per le sementi biologiche e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologico1 Il FiBL gestisce un sistema d’informazione per le sementi biologiche e il materiale vegetativo di moltiplicazione biologico, eccetto per le plantule. Il sistema d’informazione consente di:a. registrare sementi biologiche e materiale vegetativo di moltiplicazione biologico su proposta dell’offerente;b. fornire la prova della disponibilità di sementi biologiche e materiale vegetativo di moltiplicazione biologico;c. categorizzare le specie, le sottospecie e gli scopi di utilizzazione in base al loro grado di disponibilità; d. pubblicare un elenco di specie, sottospecie o varietà di cui è disponibile una quantità sufficiente di sementi biologiche o materiale vegetativo di moltiplicazione biologico;e. richiedere autorizzazioni eccezionali per sementi non biologiche e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico; ef. registrare la quantità e le varietà per cui è stata concessa un’autorizzazione eccezionale per sementi non biologiche e materiale vegetativo di moltiplicazione non biologico.2 L’accesso al sistema d’informazione e lo scaricamento di informazioni sulla disponibilità sono gratuiti. 3 Il DEFR disciplina in particolare:a. le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d’informazione;b. l’accesso ai dati;c. il tipo di categorizzazione delle varietà;d. la pubblicazione dell’elenco di cui al capoverso 1 lettera d.
Inserire prima del titolo della sezione 4
Art. 39o Disposizioni transitorie della modifica del 6 novembre 20241 Per piante ornamentali, sementi per superfici per la promozione della biodiversità, erbe medicinali, aromatiche e spezie nonché per la verdura la notifica ai sensi dell’articolo 13a capoverso 4 è facoltativa fino al 31 dicembre 2029. 2 Gli alimenti biologici per animali da compagnia possono essere prodotti e designati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2025. Le scorte presenti il 31 dicembre 2025 possono essere cedute fino a loro esaurimento.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |