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AS 2024 688

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (OEMas)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 10Sezione 4:
Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca

Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e di derrate alimentari o i rifiuti alimentari menzionati nell’allegato, se è adempiuta una delle seguenti condizioni:a. nella media di un anno almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini è coperto con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;b. se meno del 25 per cento del fabbisogno energetico è coperto con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico è coperto con sottoprodotti o rifiuti alimentari. 2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti o i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d’interesse pubblico e d’importanza regionale;b. l’azienda dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 100 km;c. i sottoprodotti o i rifiuti alimentari non sono ancora stati ritirati o non sono più ritirati da altre aziende;d. il ritiro dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l’azienda dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari destinati al foraggiamento; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari e sulla quantità di sottoprodotti o rifiuti alimentari valorizzata nell’arco di un anno;e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.3 L’UFAG rilascia l’autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti e di rifiuti alimentari il cui ritiro è stabilito in un contratto.

Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis e 2, frase introduttivaElenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari nonché tenore energetico computabile1 I sottoprodotti e i rifiuti alimentari presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 sono elencati nell’allegato.1bis Nel calcolo per stabilire in che misura i sottoprodotti e i rifiuti alimentari coprono il fabbisogno energetico dei suini va preso in considerazione al massimo il tenore energetico indicato nell’allegato.2 L’UFAG inserisce nell’allegato i sottoprodotti e i rifiuti alimentari che adempiono le seguenti condizioni:

Art. 12 cpv. 1 e 1bis1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 alla stazione di ricerca agronomica della Confederazione e alle aziende sperimentali a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione di esperimenti. 1bis Alle aziende sperimentali è concessa l’autorizzazione se dimostrano che:a. la loro attività sperimentale si fonda su una base scientifica; e b. impiegano i risultati della sperimentazione per sostenere la produzione animale svizzera.

II

L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 11)

Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari
secondo l’articolo 11

Denominazione

Sottoprodotto della …

Sostanza secca (g/kg)

Tenore energetico max. considerato
(MJ EDS/kg)

1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte:

1.1

Latticello

Fabbricazione del burro

65

1,1

1.2

Latticello 20 %

Fabbricazione del burro

200

3,4

1.3

Latticello 30 %

Fabbricazione del burro

300

5,1

1.4

Scarti di formaggio

Fabbricazione del formaggio

700

17,5

1.5

Siero di latte (=siero):

Fabbricazione del formaggio

  • 1.5.1

  • Formaggio a pasta dura

60

0,9

  • 1.5.2

  • Formaggio a pasta molle

53

0,8

  • 1.5.3

  • Ricotta

60

0,9

  • 1.5.4

  • Concentrato di siero di latte:

  • – 12 %

120

1,8

  • – 18 %

180

2,6

  • – 25 %

250

3,7

1.6

Permeato

Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte

40

0,6

1.7

Miscele ottenute dal
risciacquo di prodotti
lattieri

Trasformazione del latte

80

1,6

2. Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte e rifiuti alimentari:

2.1

Amido di frumento liquido

170

2,7

2.2

Sottoprodotto della
fabbricazione del tofu

200

2,6

2.3

Trebbie di birra fresche

220

2.2

2.4

Scarti di verdura o
zuppa di scarti di verdura

120

1,7

2.5

Paste

675

11.3

2.6

Resti di pane

770

13.4

2.7

Resti di biscotti e
sottoprodotti della
panetteria

940

17.8

2.8

Scarti di patate

150

1,9

2.9

Lieviti

100

1,4

2.10

Resti di bevande con
permeato di latte

100

1,7

  • EDS = energia digeribile suini

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