AS 2024 688
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (OEMas)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 10Sezione 4:
Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca
Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e di derrate alimentari o i rifiuti alimentari menzionati nell’allegato, se è adempiuta una delle seguenti condizioni:a. nella media di un anno almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini è coperto con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;b. se meno del 25 per cento del fabbisogno energetico è coperto con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico è coperto con sottoprodotti o rifiuti alimentari. 2 L’autorizzazione è concessa soltanto se:a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti o i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d’interesse pubblico e d’importanza regionale;b. l’azienda dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 100 km;c. i sottoprodotti o i rifiuti alimentari non sono ancora stati ritirati o non sono più ritirati da altre aziende;d. il ritiro dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l’azienda dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari destinati al foraggiamento; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari e sulla quantità di sottoprodotti o rifiuti alimentari valorizzata nell’arco di un anno;e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.3 L’UFAG rilascia l’autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti e di rifiuti alimentari il cui ritiro è stabilito in un contratto.
Art. 11, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis e 2, frase introduttivaElenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari nonché tenore energetico computabile1 I sottoprodotti e i rifiuti alimentari presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 sono elencati nell’allegato.1bis Nel calcolo per stabilire in che misura i sottoprodotti e i rifiuti alimentari coprono il fabbisogno energetico dei suini va preso in considerazione al massimo il tenore energetico indicato nell’allegato.2 L’UFAG inserisce nell’allegato i sottoprodotti e i rifiuti alimentari che adempiono le seguenti condizioni:
Art. 12 cpv. 1 e 1bis1 L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 alla stazione di ricerca agronomica della Confederazione e alle aziende sperimentali a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione di esperimenti. 1bis Alle aziende sperimentali è concessa l’autorizzazione se dimostrano che:a. la loro attività sperimentale si fonda su una base scientifica; e b. impiegano i risultati della sperimentazione per sostenere la produzione animale svizzera.
II
L’allegato è sostituito dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
6 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 11)
Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari
secondo l’articolo 11
Denominazione | Sottoprodotto della … | Sostanza secca (g/kg) | Tenore energetico max. considerato | |
|---|---|---|---|---|
1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte: | ||||
1.1 | Latticello | Fabbricazione del burro | 65 | 1,1 |
1.2 | Latticello 20 % | Fabbricazione del burro | 200 | 3,4 |
1.3 | Latticello 30 % | Fabbricazione del burro | 300 | 5,1 |
1.4 | Scarti di formaggio | Fabbricazione del formaggio | 700 | 17,5 |
1.5 | Siero di latte (=siero): | Fabbricazione del formaggio | ||
|
| 60 | 0,9 | |
|
| 53 | 0,8 | |
|
| 60 | 0,9 | |
|
| |||
| 120 | 1,8 | ||
| 180 | 2,6 | ||
| 250 | 3,7 | ||
1.6 | Permeato | Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte | 40 | 0,6 |
1.7 | Miscele ottenute dal | Trasformazione del latte | 80 | 1,6 |
2. Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte e rifiuti alimentari: | ||||
2.1 | Amido di frumento liquido | 170 | 2,7 | |
2.2 | Sottoprodotto della | 200 | 2,6 | |
2.3 | Trebbie di birra fresche | 220 | 2.2 | |
2.4 | Scarti di verdura o | 120 | 1,7 | |
2.5 | Paste | 675 | 11.3 | |
2.6 | Resti di pane | 770 | 13.4 | |
2.7 | Resti di biscotti e | 940 | 17.8 | |
2.8 | Scarti di patate | 150 | 1,9 | |
2.9 | Lieviti | 100 | 1,4 | |
2.10 | Resti di bevande con | 100 | 1,7 | |
|