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AS 2024 694

Ordinanza dell’UFCOM sugli impianti di telecomunicazione (OOIT)

Preambolo

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)

ordina:

I

Gli allegati 2, 4, 5 e 7 dell’ordinanza dell’UFCOM del 26 maggio 20161 sugli impianti di telecomunicazione sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

12 novembre 2024

Ufficio federale delle comunicazioni:

Bernard Maissen

(art. 2 cpv. 1)

Prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce di cui all’articolo 3 capoverso 1 OIT2

N.

Titolo del documento

Edizione

RIR0501

Telefonia digitale cellulare

20

RIR0805

Collegamenti di alimentazione (Feeder Links)

2

RIR1002

Applicazioni ferroviarie

12

RIR1003

Ricerca, seguito ed acquisizione di dati

18

RIR1004

Radiodeterminazione

18

RIR1008

Applicazioni non specifiche a corta portata

23

RIR1023

Applicazioni a banda ultra larga (UWB)

12

(art. 4 cpv. 1)

Procedura di omologazione per impianti di radiocomunicazione destinati ad essere utilizzati dalle autorità per garantire la sicurezza pubblica

N. 1.21.2. Le relazioni sulle prove effettuate (art. 14 cpv. 4 lett. h OIT) circa i requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di utilizzazione dello spettro delle frequenze (art. 26 cpv. 3 OIT) devono essere allestite da un laboratorio di prova riconosciuto conformemente all’articolo 17 OIT. Possono anche essere elaborate dal fabbricante purché disponga delle conoscenze richieste e degli strumenti di misurazione necessari.

(art. 4 cpv. 2 e art. 6)

Prescrizioni tecniche e amministrative varie3

N.

Titolo del documento

Edizione

PTA 5.2
(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti fissi che provocano interferenze

5

PTA 5.3
(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti mobili che provocano interferenze

5

PTA 5.4
(art. 4 cpv. 2)

Prescrizioni tecniche e amministrative applicabili agli impianti di radiocomunicazione previsti per garantire la sicurezza pubblica da parte delle autorità: impianti di localizzazione, di sorveglianza e di comunicazione

4

(art. 1a e 2b)

Impianti di radiocomunicazione compatibili con un dispositivo di ricarica standardizzato

N. 2

2 Specifiche tecniche per capacità di ricarica

N.

Categoria

Specifiche tecniche applicabili

1.

Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo:

Gli impianti di radiocomunicazione devono:

  • – essere dotati di una presa USB tipo C, come descritto nella norma EN IEC 62680‑1‑3:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®, e tale presa deve rimanere accessibile e operativa in ogni momento;

  • – poter essere ricaricati con cavi conformi alla norma EN IEC 62680‑1‑3:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–3: Componenti comuni – Specifica del cavo e del connettore USB tipo C®.

2.

Impianti di radiocomunicazione ricaricabili mediante cavo e con tensione superiore a 5 volt, corrente superiore a 3 ampère o potenza superiore a 15 watt:

Gli impianti di radiocomunicazione devono:

  • – integrare il protocollo USB Power Delivery, come descritto nella norma EN IEC 62680‑1‑2:2022, Interfacce del Bus Seriale Universale per dati e alimentazione elettrica – parti 1–2: Componenti comuni – Specifica di alimentazione tramite USB;

  • – essere concepiti in modo da garantire che qualsiasi protocollo di ricarica supplementare consenta la piena funzionalità del protocollo USB Power Delivery a prescindere dal dispositivo di ricarica utilizzato.