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AS 2024 696

Ordinanza del DEFR
concernente l’assoggettamento di generi di professioni all’obbligo di annunciare i posti vacanti nel 2025
del 22 novembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),

visto l’articolo 53f dell’ordinanza del 16 gennaio 19911 sul collocamento (OC),

ordina:

Art. 1 Generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti

Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri e la loro integrazione:

Genere di professione

Nomenclatura
svizzera delle
professioni*
(CH-ISCO-19)

Numero di
disoccupati

Numero
di persone
attive

Tasso di
disoccupazione

Dirigenti nei servizi di vendita e di marketing

1221

2 608

45 180

5,8 %

Biologi, botanici, zoologi ed assimilati

21310

451

7 078

6,4 %

Specialisti delle vendite nel settore medico (ad eccezione del settore ICT)

24332

123

1 798

6,8 %

Sociologi, antropologi ed assimilati

26320

83

1 480

5,6 %

Attori

26550

170

1 409

12,1 %

Organizzatori di conferenze e di eventi

33320

303

4 741

6,4 %

Tecnici dei centri di informazione; operatori di centrali telefoniche

4222; 4223

467

5 116

9,1 %

Portieri di albergo

42240

230

2 705

8,5 %

Responsabili di servizio, ristorazione

51311

405

4 240

9,6 %

Addetti di ristorazione

51313

1 712

33 497

5,1 %

Muratori in cemento armato, rifinitori ed assimilati

71140

452

4 274

10,6 %

Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove

71190

315

4 204

7,5 %

Gessatori, costruttori a secco

71230

724

7 378

9,8 %

Installatori di impianti di isolamento, senza altre indicazioni; isolatori, involucro edilizio

71240; 71241

323

5 830

5,5 %

Lucidatori, levigatori e affilatori

72240

116

1 997

5,8 %

Operatori in orologeria

73112

550

8 166

6,7 %

Conduttori di macchinari di lavanderia

81570

247

4 888

5,1 %

Conduttori di carrelli elevatori

83440

92

1 491

6,2 %

Professioni non qualificate, senza altre indicazioni; personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni (senza ingegneria civile), alle attività manifatturiere e ai trasporti

90; 93

senza 93120

10 529

89 080

11,8 %

Addetti frutticoli e orticoli

92110

221

1 298

17,0 %

Addetti ai giardini

92140

346

4 882

7,1 %

Personale non qualificato addetto alla ristorazione

94

1 959

24 200

8,1 %

Altre professioni non qualificate

962

552

7 851

7,0 %

  • * www.bfs.admin.ch > Basi statistiche > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH‑ISCO‑19

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 con effetto sino al 31 dicembre 2025.

22 novembre 2024

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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