AS 2024 704
Ordinanza
sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese
(OOSE)
(OOSE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 maggio 20171 sull’organizzazione del settore dell’energia elettrica per garantire l’approvvigionamento economico del Paese è modificata come segue:
Ingressovisti gli articoli 57 capoverso 1 e 60 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 20162 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP);
visti gli articoli 8c capoversi 1 e 2 e 15a capoverso 3 della legge del 23 marzo 20073 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl),
Art. 1b cpv. 1, 2, 4 e 4bis1 Il sistema di monitoraggio comprende dati riguardanti:a. la produzione e il consumo di energia elettrica in Svizzera;b. le capacità di importazione e di esportazione della Svizzera;c. l’autoapprovvigionamento della Svizzera;d. il livello di riempimento, di afflusso e deflusso dei bacini di accumulazione in Svizzera;e. i prezzi del mercato spot e i prezzi a termine sulle piazze di contrattazione dell’energia elettrica in Europa;f. le temperature e la quantità di precipitazioni in Europa centrale nonché le riserve di neve in Svizzera.2 I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni dalla data della loro registrazione. Il settore specializzato Energia può usarli per osservare la situazione in materia di approvvigionamento e analizzare gli sviluppi nel settore dell’energia elettrica.4 La società nazionale di rete, in accordo con il settore specializzato Energia, può trasmettere dati aggregati o anonimizzati ai seguenti servizi, qualora ne abbiano bisogno per l’adempimento del loro mandato legale:a. la ElCom;b. l’Ufficio federale dell’energia;c. altre autorità federali e cantonali;d. l’AES e la sua organizzazione incaricata di garantire l’approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4).4bis In accordo con il settore specializzato Energia, può trasmettere i dati secondo il capoverso 1 lettera d senza che siano stati aggregati o anonimizzati, se tali dati sono necessari per l’adempimento dei seguenti compiti legali:a. procedura di attribuzione nel quadro dell’acquisto di prestazioni di servizio relative al sistema da parte della società nazionale di rete;b. analisi della situazione in materia di approvvigionamento;c. sorveglianza delle riserve di energia;d. verifica dei piani pluriennali della società nazionale di rete.
Art. 4 IndennizzoIl Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca stabilisce nei limiti dei fondi stanziati l’indennizzo dell’AES per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 1.
Art. 4a Costi di rete computabili1 I costi sostenuti dai gestori di rete, dai produttori e dai gestori di impianti di stoccaggio per la preparazione e l’esecuzione delle misure secondo l’articolo 1 nonché per il monitoraggio dell’elettricità secondo gli articoli 1a e 1b sono considerati costi di rete computabili secondo l’articolo 15a LAEl. 2 Il finanziamento dei costi secondo il capoverso 1 è da considerarsi parte del corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto analogamente ai costi per le prestazioni di servizio relative al sistema e per la riserva di energia (art. 15 cpv. 2 lett. a LAEl). Tale parte di corrispettivo per l’utilizzazione della rete deve figurare nella fattura insieme ai costi per la riserva di energia come voce separata.3 L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) collabora con la ElCom per il controllo dei costi e consulta la ElCom prima di prendere decisioni. L’UFAE e la ElCom possono scambiarsi i dati e le informazioni necessari per il coordinamento e il controllo delle informazioni delle imprese.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
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