AS 2024 708
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 1° novembre 20171 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:
Art. 2 lett. gNella presente ordinanza s’intende per:g. impianto idroelettrico controllabile: un impianto idroelettrico che dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante almeno sei ore a pieno carico.
Art. 3 Nuovi impianti1 Sono considerati nuovi impianti:a. negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;b. nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un’ubicazione.2 Sono considerati parimenti nuovi impianti:a. un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente; costituiscono un’eccezione gli impianti idroelettrici;b. un impianto eolico nel quale vengono sostituiti almeno il rotore, il convertitore e la torre.3 L’organo d’esecuzione, sentito l’Ufficio federale dell’energia (UFE), decide se l’impianto sia da considerarsi nuovo o no.
Art. 4 cpv. 22 Per le centrali elettriche a legna, la potenza si determina in base alla potenza specificata dal produttore nell’accordo di fornitura. Se la potenza non è certa, l’organo d’esecuzione la stabilisce, sentito l’UFE, tenendo conto di tutte le componenti dell’impianto.
Art. 7a Categorie di impianti a biomassa1 Per impianti di produzione di biogas s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a partire da gas biogeno prodotto attraverso la fermentazione di biomassa presso il luogo di ubicazione del modulo di cogenerazione o un sito servito da un gasdotto proprio.2 Per centrali elettriche a legna s’intendono gli impianti per la produzione di elettricità e calore a legna.3 Per IIR s’intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti urbani di cui agli articoli 31 e 32 dell’ordinanza del 4 dicembre 20152 sui rifiuti (OPSR).4 Per forni per l’incenerimento di fanghi s’intendono gli impianti per il trattamento termico di rifiuti da biomassa, in particolare fanghi di depurazione, di cartiera e dell’industria alimentare secondo gli articoli 31 e 32 OPSR, anche se in questi impianti viene utilizzata anche altra biomassa.5 Per impianti a gas di depurazione s’intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue dell’ente pubblico per la produzione di elettricità e calore, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.6 Per impianti a gas di discarica s’intendono gli impianti per lo sfruttamento del gas delle discariche di cui agli articoli 35–43 OPSR per la produzione di elettricità.
Art. 8 Esercizio del diritto di scelta secondo l’articolo 29b LEne1 Se il gestore di un impianto, in virtù dell’articolo 29b LEne, ha il diritto di scegliere tra la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti e un contributo d’investimento, questo diritto deve essere esercitato come segue: a. per gli impianti idroelettrici: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’ammontare presunto del tasso di rimunerazione e del contributo d’investimento (art. 30bsepties);b. per gli impianti fotovoltaici: con la presentazione di un’offerta d’asta (art. 30cquater e 46c);c. per gli impianti eolici e a biomassa: con la presentazione di una domanda (art. 30dquinquies, 30eocties, 74 e 87d).2 La scelta effettuata per un impianto vale anche per ulteriori rinnovamenti o ampliamenti considerevoli di tale impianto.
Art. 22 cpv. 2Abrogato
Art. 25, rubrica e cpv. 4 e 7Versamento e restituzione della rimunerazione4 e 7 Abrogati
Art. 25a Fatturazione della parte eccedente1 Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, l’organo d’esecuzione fattura trimestralmente ai gestori la parte eccedente.2 Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, la parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale essi non sono rispettati.
Art. 25b Fatturazione dell’eccedenza di energia prelevata dalla reteSe un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l’organo d’esecuzione addebita:a. ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l’immissione di elettricità;b. ai gestori che immettono l’elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l’immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.
Art. 26 cpv. 44 L’importo di base ammonta a:a. per gli impianti fotovoltaici ed eolici: 0,31 ct./kWh;b. per gli impianti idroelettrici: 0,12 ct./kWh;c. per gli IIR: 0,04 ct./kWh;d. per i restanti impianti a biomassa: 0,12 ct./kWh.
Art. 29 cpv. 1 e 21 Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l’immissione in rete decade retroattivamente per l’intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all’organo d’esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.2 A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste per l’intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.
Art. 30 cpv. 1 lett. a1 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un gestore dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al premio per l’immissione in rete (art. 29 cpv. 1);
Titolo dopo l’art. 30Capitolo 2a: Premio di mercato fluttuanteSezione 1: Disposizioni generali
Art. 30a Requisiti generaliPer quanto riguarda le condizioni di raccordo e l’elettricità da rimunerare, gli articoli 10 e 11 OEn3 si applicano anche ai gestori di impianti nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.
Art. 30abis Ampliamenti o rinnovamenti successivi1 Il gestore di un impianto per il quale ottiene un premio di mercato fluttuante è tenuto a notificare all’autorità competente gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all’impianto precedente in relazione a tale ampliamento o rinnovamento.2 La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.3 La quota di elettricità rimunerata con il premio di mercato fluttuante viene verificata dopo un ampliamento o rinnovamento successivo e adeguata alle nuove circostanze.4 In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all’organo d’esecuzione o all’UFE, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione spettantegli in base all’adeguamento di cui al capoverso 3.
Art. 30ater Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi1 Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio di mercato fluttuante decade retroattivamente per l’intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita. Essa può essere compensata con future prestazioni.2 A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio di mercato fluttuante. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste per l’intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.3 Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest’ultimo può illustrare all’autorità competente le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L’autorità competente può concedergli un termine appropriato per l’attuazione delle pertinenti misure, vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio di mercato fluttuante, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.4 Se dopo la scadenza del termine continuano a non essere soddisfatti tutti i requisiti per il diritto e i requisiti minimi, il diritto al premio di mercato fluttuante decade alla scadenza del termine.
Art. 30aquater Esclusione e uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti1 L’autorità competente dispone l’esclusione di un gestore dal sistema dei premi di mercato fluttuanti se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al premio di mercato fluttuante (art. 30ater cpv. 1);b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 30ater capoverso 3.2 Non è ammessa l’uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti.
Art. 30aquinquies Prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante1 Il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante corrisponde al prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15, più un prezzo per le garanzie di origine.2 Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, in deroga al capoverso 1 il prezzo di mercato di riferimento è calcolato con frequenza annuale e individualmente per ogni impianto conformemente all’allegato 6.1 numero 3.2, più un prezzo per le garanzie di origine secondo i capoversi 4 e 5.3 Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici è calcolato in base ai prezzi pagati mediamente in Svizzera l’anno precedente per le garanzie di origine per gli impianti fotovoltaici. L’UFE stabilisce il prezzo per l’intero anno in corso e lo pubblica insieme al prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15 per il primo trimestre.4 Il prezzo delle garanzie di origine per gli impianti idroelettrici, a biomassa ed eolici è calcolato sulla base di una percentuale del prezzo di mercato di riferimento di cui all’articolo 15.5 La percentuale è la seguente:a. per gli impianti idroelettrici: 5 per cento;b. per gli impianti a biomassa ed eolici: 10 per cento.
Art. 30asexies Riduzione del premio di mercato fluttuante per i gestori soggetti ad IVA1 Per i gestori di impianti assoggettati all’imposta secondo gli articoli 10–13 LIVA4, il premio di mercato fluttuante si riduce del fattore di cui all’articolo 16 capoverso 4.2 Ciò non si applica ai gestori di impianti idroelettrici.
Art. 30asepties Durata della rimunerazione1 La durata della rimunerazione è di 20 anni.2 Essa inizia con l’effettiva messa in esercizio dell’impianto, l’ampliamento o il rinnovamento considerevole e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna rimunerazione per l’impianto in questione.
Art. 30aocties Versamento e restituzione del premio di mercato fluttuante1 L’organo d’esecuzione versa il premio di mercato fluttuante trimestralmente. 2 Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, l’UFE versa il premio di mercato fluttuante a cadenza annuale.3 L’autorità competente esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all’effettiva produzione. Essa può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.4 La rimunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della rimunerazione.5 Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale la notifica di messa in esercizio o le altre informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1 o 2, non sussiste alcun diritto alla rimunerazione fino al momento della presentazione di tali informazioni.6 Se un impianto immette in rete meno elettricità rispetto alla quota di produzione rimunerata con il premio di mercato fluttuante, l’autorità competente rimunera il premio di mercato fluttuante solo per l’elettricità effettivamente immessa in rete.
Art. 30anovies Fatturazione della parte eccedente1 Se il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante è superiore al tasso di rimunerazione, l’organo d’esecuzione fattura trimestralmente ai gestori la parte eccedente.2 Per gli impianti idroelettrici controllabili con una potenza superiore a 3 MW, la parte eccedente viene fatturata a cadenza annuale.3 Se il prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante è superiore al tasso di rimunerazione, l’importo fatturato ai gestori è ridotto del 10 per cento per i mesi da dicembre a marzo.4 Se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, la parte eccedente viene fatturata anche per il periodo durante il quale essi non sono rispettati.
Art. 30adecies Fatturazione dell’eccedenza di energia prelevata dalla reteSe un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l’autorità competente addebita al gestore il premio di mercato fluttuante.
Titolo dopo l’art. 30adeciesSezione 2: Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici
Art. 30b Tassi di rimunerazione per gli impianti idroelettrici1 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti idroelettrici è determinato nel singolo caso.2 La procedura per la determinazione dei tassi di rimunerazione è fissata nell’allegato 6.1.3 Il tasso di rimunerazione per un impianto idroelettrico ammonta al massimo a:a. per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli: 30 ct./kWh;b. per i rinnovamenti considerevoli: 10 ct./kWh.
Art. 30bbis Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento1 L’ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:a. la portata massima dell’acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento e l’impianto ampliato dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;b. il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;c. viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento;d. il volume utile viene aumentato sia di almeno il 15 per cento che di 150 000 metri cubi; oe. la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della presentazione della domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.2 Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:a. almeno una componente principale, quali la presa d’acqua, le pompe d’alimentazione, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l’equipaggiamento elettromeccanico dell’impianto, è sostituita o interamente risanata; eb. l’investimento ammonta ad almeno 14 ct./kWh rispetto alla produzione netta raggiunta mediamente in un anno negli ultimi cinque anni d’esercizio completi.
Art. 30bter Risorse disponibili e giorni di riferimento1 Le risorse attribuite per il premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici (art. 36 cpv. 1 OEn5) vengono impegnate ogni due anni. Il biennio inizia il 1° gennaio dell’anno in cui cade il giorno di riferimento.2 Le domande devono essere presentate entro un giorno di riferimento che ricorre a cadenza biennale. I giorni di riferimento sono il 30 giugno di ogni anno civile pari, l’ultima volta il 30 giugno 2034.
Art. 30bquater Presa in considerazione in caso di risorse sufficientiSe le risorse attribuite sono sufficienti per prendere in considerazione tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento e in seguito rimangono disponibili ulteriori risorse, anche le domande presentate successivamente vengono prese in considerazione secondo la data di presentazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.
Art. 30bquinquies Ordine di presa in considerazione in caso di risorse insufficienti1 Se le risorse attribuite non sono sufficienti per prendere in considerazione tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento, i progetti vengono presi in considerazione nell’ordine seguente:a. progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento considerevole; vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presumibilmente riceveranno il tasso di rimunerazione più basso;b. progetti per la realizzazione di rinnovamenti considerevoli; vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presumibilmente riceveranno il tasso di rimunerazione più basso.2 Vengono prese in considerazione soltanto le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse attribuite.3 Le risorse inutilizzate accordate per un progetto vengono impiegate fino al giorno di riferimento successivo per la presa in considerazione di ulteriori progetti secondo l’ordine sancito nel capoverso 1.
Art. 30bsexies Domanda1 La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all’UFE.2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.1 numero 2. L’UFE può chiedere ulteriori informazioni e indicazioni, se ritenuto necessario.
Art. 30bsepties Comunicazione dell’UFE per l’esercizio del diritto di sceltaSe un gestore non esercita il suo diritto di scelta (art. 8 cpv. 1 lett. a) già con la presentazione della domanda, l’UFE gli comunica l’ammontare presunto del tasso di rimunerazione e del contributo d’investimento.
Art. 30bocties Garanzia di principioSe sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto, vi sono sufficienti risorse disponibili e il diritto di scelta è stato esercitato a favore del premio di mercato fluttuante, l’UFE garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e determina quanto segue:a. l’ammontare presunto del tasso di rimunerazione;b. i costi di investimento computabili massimi, i costi d’esercizio e i tributi pagati all’ente pubblico indipendenti dal prezzo dell’elettricità;c. la quota presunta di produzione netta per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante;d. il termine entro il quale devono essere avviati i lavori;e. il termine entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio.
Art. 30bnovies Proroga dei termini per l’inizio dei lavori e per la messa in esercizioSe il richiedente non è in grado di rispettare il termine per l’inizio dei lavori o per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l’UFE può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.
Art. 30bdecies Notifica di messa in esercizio1 Dopo la messa in esercizio occorre presentare all’UFE una notifica di messa in esercizio. 2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:a. la data di messa in esercizio;b. il verbale di collaudo;c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda. 3 Il richiedente è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio.
Art. 30bundecies Decisione1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’UFE dispone segnatamente:a. l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;b. la quota di produzione netta, calcolata secondo l’allegato 6.1 numero 4.3, per la quale è accordato il premio di mercato fluttuante;c. i costi d’investimento computabili effettivamente sostenuti fino all’ammontare dei costi d’investimento computabili massimi determinati con la garanzia di cui all’articolo 30bocties lettera b; d. i parametri per il calcolo annuale dell’ammontare del tasso di rimunerazione che sono variati rispetto ai valori determinati con la garanzia di cui all’articolo 30bocties.2 L’UFE revoca la garanzia di cui all’articolo 30bocties e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.
Titolo dopo l’art. 30bundeciesSezione 3: Premio di mercato fluttuante per gli impianti fotovoltaici
Art. 30c Tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici1 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti fotovoltaici è determinato nel singolo caso tramite aste.2 Se l’impianto fotovoltaico soddisfa uno o più dei seguenti requisiti, l’importo indicato nell’offerta è aumentato di un bonus:a. impianti integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2022;b. impianti annessi o isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023;c. impianti fotovoltaici ubicati al di fuori delle zone edificabili, non annessi a un edificio né integrati al suo interno, purché abbiano una potenza minima di 150 kW e siano stati installati a un’altitudine di almeno 1500 m sul livello del mare;d. impianti fotovoltaici di grandi dimensioni su aree adibite permanentemente al parcheggio, finora non coperte (bonus per area di parcheggio).3 Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi pro rata rispetto alle quote della potenza.4 L’ammontare dei bonus è il seguente:a. per il bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti integrati: 2,2 ct./kWh;b. per il bonus per l’angolo d’inclinazione per gli impianti annessi e isolati: 1 ct./kWh;c. per il bonus per l’altitudine: 0,7 ct./kWh;d. per il bonus per area di parcheggio: 1 ct./kWh.5 Per gli impianti fotovoltaici che vengono realizzati al di fuori di zone edificabili e soddisfano determinati ulteriori criteri è possibile effettuare aste speciali separate.
Art. 30cbis Competenze1 L’UFE stabilisce per ogni tornata d’asta il volume dell’asta e il valore massimo ammissibile dell’offerta.2 Stabilisce inoltre quali ulteriori criteri deve soddisfare un impianto da realizzare al di fuori delle zone edificabili per poter partecipare a un’asta speciale.3 L’organo d’esecuzione esegue la procedura d’asta.
Art. 30cter Condizioni di partecipazione1 La costruzione dell’impianto non può iniziare prima dell’aggiudicazione.2 Per ogni fondo e tornata d’asta si può presentare una sola offerta.3 Prima della scadenza del termine per la trasmissione dell’offerta deve essere versata una tassa di partecipazione di 300 franchi. L’organo d’esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete. 4 Se un’offerta riceve l’aggiudicazione e in seguito l’impianto non viene messo in esercizio, per gli impianti sullo stesso fondo è esclusa la partecipazione ad aste per la rimunerazione unica o per il premio di mercato fluttuante per impianti fotovoltaici per i cinque anni successivi al passaggio in giudicato dell’aggiudicazione.
Art. 30cquater Procedura d’asta1 L’organo d’esecuzione rende note nel bando le condizioni d’asta, incluse le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all’offerta.2 Esso rilascia un’aggiudicazione per le offerte che:a. soddisfano le condizioni d’asta e le condizioni di partecipazione;b. presentano il tasso più conveniente per chilowattora; ec. rientrano nel volume d’asta stabilito dal bando.3 Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d’asta stabilito dal bando, il volume d’asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.
Art. 30cquinquies Termine, proroga e notifica di messa in esercizio1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.2 Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.3 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.4 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.
Art. 30csexies Decisione1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti.2 Se la potenza dell’impianto è superiore a quanto indicato nell’offerta, viene versato un premio di mercato fluttuante solo per la quota di produzione corrispondente alla potenza indicata nell’offerta. L’organo d’esecuzione stabilisce tale quota nella decisione.3 L’organo d’esecuzione revoca l’aggiudicazione se:a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto; b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nell’offerta.
Art. 30csepties Pubblicazione relativa alle asteIn merito alle aste per il premio di mercato fluttuante l’organo d’esecuzione pubblica i seguenti dati:a. il termine di presentazione delle offerte;b. il meccanismo dei prezzi;c. il numero di offerte pervenute;d. il quantitativo offerto in kW pervenuto;e. il numero delle aggiudicazioni;f. il numero di offerte escluse;g. il quantitativo offerto in kW delle offerte escluse;h. il valore massimo ammissibile dell’offerta, in centesimi per kWh;i. il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta, in centesimi per kWh;j. il valore di aggiudicazione medio ponderato in rapporto al quantitativo, in centesimi per kWh;k. il valore dell’offerta più bassa e il valore dell’offerta più alta che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in centesimi per kWh;l. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte, in kW;m. la potenza più bassa e la potenza più alta proposte nelle offerte che hanno ottenuto un’aggiudicazione, in kW;n. la potenza media che ha ottenuto un’aggiudicazione, in kW.Sezione 4: Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici
Art. 30d Tassi di rimunerazione per impianti eolici1 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti eolici è determinato in base al principio dell’impianto di riferimento.2 I tassi di rimunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell’allegato 6.2.
Art. 30dbis Ordine di presa in considerazione1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.
Art. 30dter Lista d’attesa1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.2 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d’attesa.
Art. 30dquater Smaltimento della lista d’attesa1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d’attesa.2 Gli impianti nella lista d’attesa sono presi in considerazione nell’ordine di cui all’articolo 30dbis.
Art. 30dquinquies Domanda1 La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all’organo d’esecuzione.2 Essa può essere presentata soltanto quando sono disponibili i risultati di misurazioni del vento per l’ubicazione di un nuovo impianto o i dati d’esercizio di impianti eolici esistenti, nonché una perizia sul rendimento energetico nell’ubicazione dell’impianto eolico. Le misurazioni e la perizia sul rendimento devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 2.4 numero 2.3 La domanda deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.2.
Art. 30dsexies Garanzia di principioSe sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l’organo d’esecuzione garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio.
Art. 30dsepties Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica1 In seguito alla comunicazione della decisione di cui all’articolo 30dsexies, il richiedente deve presentare una notifica dello stato di avanzamento del progetto secondo l’allegato 6.2 numero 4.1 entro i termini di cui all’allegato 6.2 numeri 4.1. e 4.2 e mettere in esercizio l’impianto.2 I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e per la messa in esercizio sono sospesi per la durata delle procedure di ricorso concernenti la pianificazione, concessione o costruzione.3 Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto e per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarli al massimo della durata equivalente al termine previsto. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza di questo termine.4 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.5 La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.2 numero 4.3.
Art. 30docties Decisione1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone segnatamente:a. l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti; eb. i parametri per il calcolo dell’ammontare del tasso di rimunerazione.2 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 30dsexies e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;b. la notifica dello stato di avanzamento del progetto o la messa in esercizio non avvengono entro i termini stabiliti;c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.Sezione 5: Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa
Art. 30e Requisiti minimi1 I requisiti minimi per gli impianti a biomassa sono fissati nell’allegato 6.3 numero 2.2 In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l’impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.
Art. 30ebis Tassi di rimunerazione per gli impianti a biomassa1 L’ammontare dei tassi di rimunerazione per gli impianti a biomassa è determinato in base al principio dell’impianto di riferimento.2 I tassi di rimunerazione e il calcolo per categoria e classe di potenza sono fissati nell’allegato 6.3.3 Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, il tasso di rimunerazione è pari al 75 per cento dei tassi di rimunerazione di cui all’allegato 6.3.
Art. 30eter Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento1 L’ampliamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento o di 500 000 kWh.2 Il rinnovamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno l’importo di 200 000 franchi.
Art. 30equater Quota dell’elettricità da rimunerare in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoliIn caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota della produzione netta dell’impianto rimunerata con il premio di mercato fluttuante è determinata come segue:a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra la produzione supplementare ottenuta a seguito dell’ampliamento e la produzione complessiva dopo l’ampliamento;b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento.
Art. 30equinquies Ordine di presa in considerazione1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti è la data di presentazione.2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza.
Art. 30esexies Lista d’attesa1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.2 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d’attesa.
Art. 30esepties Smaltimento della lista d’attesa1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d’attesa.2 Gli impianti nella lista d’attesa sono presi in considerazione nell’ordine di cui all’articolo 30equinquies.
Art. 30eocties Domanda1 La domanda di partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti deve essere presentata all’organo d’esecuzione.2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, per i progetti per cui non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 6.3 numero 6.
Art. 30enovies Garanzia di principioSe sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l’organo d’esecuzione garantisce la partecipazione dell’impianto al sistema dei premi di mercato fluttuanti con una decisione di principio e stabilisce la quota presunta di elettricità da rimunerare sulla base delle indicazioni fornite nella domanda.
Art. 30edecies Termine, proroga e notifica di messa in esercizio1 L’impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole deve essere messo in esercizio entro tre anni dalla comunicazione della decisione di cui all’articolo 30enovies.2 Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarlo al massimo di tre anni. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.3 La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.4 La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:a. la data di messa in esercizio;b. la certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20176 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE);c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.
Art. 30eundecies Decisione1 Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone segnatamente:a. l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;b. la quota di produzione netta per la quale è concesso il premio di mercato fluttuante;c. i parametri per il calcolo annuale dell’ammontare del tasso di rimunerazione.2 Per gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli, la quota di cui al capoverso 1 lettera b è fissata in via provvisoria.3 Per gli ampliamenti considerevoli, la quota per l’intero periodo di rimunerazione è fissata in via definitiva dopo tre anni civili completi sulla base della produzione netta media annua e corretta retroattivamente.4 Per i rinnovamenti considerevoli, la quota per l’intero periodo di rimunerazione è fissata in via definitiva sulla base dei costi d’investimento effettivi, non appena questi sono disponibili, e corretta retroattivamente.5 L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 30enovies e respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.
Titolo prima dell’art. 31Capitolo 3:
Disposizioni generali sui contributi di progettazione, sulla rimunerazione unica e sui contributi d’investimento
Art. 31 cpv. 11 Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne, una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità o un premio di mercato fluttuante, non è possibile accordargli né un contributo di progettazione né una rimunerazione unica né un contributo d’investimento.
Art. 33 Requisiti relativi all’esercizio e al funzionamento degli impianti1 Un impianto per il quale sono stati versati una rimunerazione unica o un contributo d’investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall’ampliamento considerevole o dal rinnovamento considerevole, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:a. 20 anni nel caso di impianti fotovoltaici, geotermici ed eolici;b. 15 anni nel caso di IIR, forni per l’incenerimento di fanghi e impianti idroelettrici;c. 10 anni nel caso di impianti di produzione di biogas, centrali elettriche a legna, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica.2 Durante almeno 20 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all’ubicazione e all’orientamento.3 I gestori di impianti fotovoltaici ai quali è stata accordata una rimunerazione unica ai sensi dell’articolo 25 capoverso 3 LEne (rimunerazione unica elevata) non possono fare uso del consumo proprio secondo l’articolo 16 LEne per almeno 20 anni dalla messa in esercizio dell’impianto.
Art. 34, rubrica e cpv. 1 e 1bisRestituzione dei contributi di progettazione, della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento1 Per la restituzione dei contributi di progettazione, della rimunerazione unica e dei contributi d’investimento si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi.1bis Viene richiesta la restituzione del contributo di progettazione se un nuovo impianto o un ampliamento considerevole di un impianto non viene realizzato nonostante l’ottenimento di una licenza di costruzione.
Titolo dopo l’art. 35Capitolo 3a: Contributi di progettazioneSezione 1: Disposizioni generali
Art. 35a Aliquota e contributo minimo1 Il contributo di progettazione ammonta al 40 per cento dei costi di progettazione computabili.2 Un contributo di progettazione viene accordato soltanto se ammonta ad almeno 30 000 franchi.
Art. 35b Contributo di progettazione per progetti di energia eolica1 Il contributo di progettazione per gli impianti eolici è accordato per progetto e non per impianto.2 Il contributo massimo per i progetti di energia eolica è di 1 milione di franchi.
Titolo dopo l’art. 35bSezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 35c Ordine di presa in considerazione1 Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda è la data di presentazione.2 Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti che presumibilmente presenteranno la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo di progettazione.3 Le domande per gli impianti di cui all’articolo 9a capoverso 3 LAEl vengono prese in considerazione prima di tutte le domande presentate lo stesso giorno.
Art. 35d Lista d’attesa1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per la presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.2 L’UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d’attesa.
Art. 35e Smaltimento della lista d’attesa1 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l’UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati i progetti inseriti nella lista d’attesa.2 I progetti nella lista d’attesa sono presi in considerazione nell’ordine di cui all’articolo 35c.
Titolo dopo l’art. 35eSezione 3: Procedura di domanda
Art. 35f Domanda1 La domanda per l’ottenimento di un contributo di progettazione deve essere presentata all’UFE.2 Per gli impianti geotermici la domanda può essere presentata soltanto se nell’area in questione è stato effettuato uno sfruttamento ed è disponibile un rapporto sullo sfruttamento relativo alla produzione prevista del serbatoio geotermico.3 La domanda per un contributo di progettazione deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.2, 2.4 o 2.6.
Art. 35g Garanzia di principioSe dall’esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l’UFE accorda il contributo di progettazione con garanzia di principio e determina in particolare quanto segue:a. l’importo massimo che il contributo di progettazione non deve eccedere;b. il piano di pagamento secondo l’articolo 35l.
Art. 35h Notifiche annuali dello stato di avanzamento1 Ogni anno deve essere presentata all’UFE una notifica dello stato di avanzamento. 2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:a. lo stato di avanzamento;b. lo stato dei costi, con un elenco dettagliato dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;c. il piano aggiornato delle scadenze.
Art. 35i Notifica di abbandono della progettazione1 Se la progettazione di un impianto viene abbandonata, occorre presentare una notifica all’UFE.2 La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:a. lo stato di avanzamento;b. un conteggio dettagliato dei costi con l’elenco dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;c. i motivi dell’abbandono della progettazione.
Art. 35j Notifica della licenza di costruzione1 Dopo il passaggio in giudicato della licenza di costruzione deve essere presentata all’UFE una notifica della licenza di costruzione.2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:a. una copia della licenza di costruzione passata in giudicato;b. un conteggio dettagliato dei costi con l’elenco dei costi di progettazione computabili e di quelli non computabili;c. il calendario di realizzazione.
Art. 35k Determinazione definitiva del contributo di progettazioneSe al momento della notifica dell’abbandono della progettazione o della notifica della licenza di costruzione sussistono ancora i requisiti per il diritto, l’UFE determina l’ammontare definitivo del contributo di progettazione sulla base dei costi di progettazione effettivamente sostenuti.
Art. 35l Versamento scaglionato del contributo di progettazione1 Il contributo di progettazione è versato in più tranche.2 L’UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranche e l’ammontare dei contributi da versare per tranche nella garanzia di cui all’articolo 35g lettera b (piano di pagamento).3 L’ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo di progettazione. Fino a quel momento può essere versato al massimo l’80 per cento dell’importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all’articolo 35g lettera a.
Titolo dopo l’art. 35lSezione 4: Costi di progettazione computabili
Art. 35mPer il calcolo del contributo di progettazione sono computabili i costi di progettazione e le prestazioni di progettazione del richiedente se:a. sono generati in rapporto a un progetto che in linea di principio ha diritto a un contributo d’investimento;b. sono adeguati;c. possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato; ed. le relative attività sono eseguite in modo efficiente.
Art. 38 cpv. 1bis–1quater e 31bis Il contributo legato alla potenza è aumentato di uno o più bonus se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30c capoverso 2.1ter Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi soltanto per la potenza di tali parti.1quater Abrogato3 Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2025 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.
Art. 38a cpv. 4–64 L’importo indicato nell’offerta è aumentato di uno o più bonus se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30c capoverso 2.5 L’ammontare dei bonus è fissato nell’allegato 2.1 numero 2.7.6 Se solo parti di un impianto soddisfano i requisiti per un bonus, i bonus sono concessi soltanto per la potenza di tali parti.
Art. 46a Competenze e condizioni di partecipazioneLe competenze e le condizioni di partecipazione sono disciplinate dagli articoli 30cbis e 30cter.
Art. 46bAbrogato
Art. 46c cpv. 1 e 2 lett. a e d1 L’organo d’esecuzione rende note nel bando le condizioni d’asta, incluse le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all’offerta.2 Esso rilascia un’aggiudicazione per le offerte:a. che soddisfano le condizioni d’asta e le condizioni di partecipazione;d. abrogata
Art. 46e cpv. 33 Se la potenza dell’impianto è inferiore a quanto indicato nell’offerta, la rimunerazione unica è versata solamente per la potenza effettivamente installata.
Art. 46f Revoca dell’aggiudicazioneL’organo d’esecuzione revoca l’aggiudicazione se:a. dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;b. la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;c. l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nell’offerta.
Art. 46g Versamento della rimunerazione unicaLa rimunerazione unica viene versata al più tardi tre mesi dalla ricezione della notifica completa di messa in esercizio.
Art. 47 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamentoL’articolo 30bbis stabilisce se l’ampliamento o il rinnovamento di un impianto idroelettrico è considerevole.
Art. 51 Risorse disponibili e giorni di riferimento1 Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn8) vengono attribuite ogni due anni. Il biennio inizia il 1° gennaio dell’anno in cui cade il giorno di riferimento.2 Le domande devono essere presentate entro un giorno di riferimento che ricorre a cadenza biennale. I giorni di riferimento sono il 30 giugno di ogni anno civile pari, l’ultima volta il 30 giugno 2034.3 Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.
Art. 52 cpv. 1, 3 e 5Concerne soltanto il testo francese.
Art. 55 Notifica di messa in esercizioL’obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è disciplinato dall’articolo 30bdecies capoversi 1 e 2.
Art. 62 cpv. 1 lett. c1 Non sono computabili in particolare i costi:c. per gli elementi d’impianto seguenti, per i quali non è stata concessa alcuna garanzia di principio o alcuna autorizzazione di inizio anticipato dei lavori ai sensi dell’articolo 32:1. elementi di impianti accessori destinati primariamente all’utilizzazione principale, 2. elementi di impianti accessori non destinati all’utilizzazione principale, realizzati contemporaneamente agli elementi destinati all’utilizzazione principale e destinati alla produzione di elettricità.
Art. 67Abrogato
Art. 68 Misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento1 L’articolo 30eter stabilisce se l’ampliamento o il rinnovamento di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna è considerevole.2 L’ampliamento di un altro impianto a biomassa è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi cinque anni d’esercizio completi prima della messa in esercizio dell’ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.3 Il rinnovamento di un altro impianto a biomassa è considerato considerevole quando i costi d’investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:a. 15 milioni di franchi negli IIR e nei forni per l’incenerimento di fanghi;b. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;c. 100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitanti-equivalenti e negli impianti a gas di discarica.
Art. 70 Aliquote1 Il contributo d’investimento per gli IIR nonché per i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica è determinato nel singolo caso e ammonta al 20 per cento dei costi d’investimento computabili.2 Il contributo d’investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3.
Art. 71 Contributo massimoIl contributo d’investimento non deve eccedere i seguenti importi:a. 12 milioni di franchi per gli impianti di produzione di biogas;b. 8 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna;c. 6 milioni di franchi per gli IIR e i forni per l’incenerimento di fanghi;d. 1 milione di franchi per gli impianti a gas di depurazione e gli impianti a gas di discarica.
Titolo prima dell’art. 74Sezione 4:
Procedura di domanda per gli IIR nonché per i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica
Titolo dopo l’art. 80Sezione 4a:
Procedura di domanda per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione
Art. 80a Domanda1 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’organo d’esecuzione.2 Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.3 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.3.
Art. 80b Garanzia di principioSe sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:a. l’ammontare presunto del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto prevista, sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3 e tenendo conto dei contributi massimi di cui all’articolo 71;b. la quota presunta di potenza dell’impianto per la quale è accordato un contributo d’investimento;c. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere; esso corrisponde all’importo determinato secondo la lettera a.
Art. 80c Termine, proroga e notifica di messa in esercizio1 L’impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole deve essere messo in esercizio entro tre anni dalla comunicazione della decisione di cui all’articolo 80b.2 La proroga del termine e la notifica di messa in esercizio sono disciplinate dall’articolo 30edecies capoversi 2–4.
Art. 80d Notifica della conclusione dei lavori1 Al più tardi quattro anni dalla messa in esercizio occorre presentare all’organo d’esecuzione una notifica di conclusione dei lavori.2 La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;b. per i rinnovamenti: un elenco dei costi d’investimento computabili e non computabili sulla base degli elementi costituenti dell’impianto elencati nell’allegato 2.3;c. la potenza installata; ed. la produzione netta di due anni d’esercizio completi.3 Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogare il termine. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.
Art. 80e Determinazione definitiva del contributo d’investimentoSe al momento della notifica della conclusione dei lavori sussistono ancora i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento tenendo conto dell’importo massimo stabilito nella garanzia di cui all’articolo 80b secondo le disposizioni dell’articolo 85.
Art. 80f Versamento scaglionato del contributo d’investimentoIl contributo d’investimento è versato in tre tranche:a. il 40 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: all’inizio dei lavori;b. il 30 per cento dell’importo massimo secondo l’articolo 80b lettera c: dopo la presentazione della notifica di messa in esercizio;c. la differenza tra la somma degli importi di cui alle lettere a e b e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.
Titolo prima dell’art. 81Sezione 5:
Criteri di calcolo per gli IIR nonché per i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica
Titolo dopo l’art. 83Sezione 5a:
Criteri di calcolo per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione
Art. 84 Quota di potenza dell’impianto per la quale è accordato un contributo d’investimento in caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoliIn caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d’investimento è determinata come segue:a. in caso di ampliamenti considerevoli: dal rapporto tra l’aumento della potenza atteso a seguito dell’ampliamento e la potenza complessiva dopo l’ampliamento;b. in caso di rinnovamenti considerevoli: dal rapporto tra i costi di investimento computabili sostenuti per il rinnovamento e i costi di investimento per un nuovo impianto di riferimento.
Art. 85 Calcolo del contributo d’investimento1 Il contributo d’investimento si calcola nel modo seguente:a. per i nuovi impianti: per kW di potenza;b. per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli: per kW della quota di potenza calcolata secondo l’articolo 84 in seguito all’ampliamento o al rinnovamento.2 Le aliquote sono fissate nell’allegato 2.3 numero 7.3 Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli l’aliquota è pari al 75 per cento delle aliquote di cui all’allegato 2.3 numero 7.4 Se il contributo d’investimento calcolato secondo i capoversi precedenti in caso di ampliamento considerevole di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna supera il 60 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, il contributo d’investimento viene ridotto al 60 per cento.5 Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione è determinante la potenza equivalente.
Art. 87a1 Il contributo d’investimento per gli impianti eolici è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento.2 Le aliquote per categoria sono fissate nell’allegato 2.4.
Art. 87c cpv. 22 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito in una lista d’attesa.
Art. 87d cpv. 11 La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento deve essere presentata all’organo d’esecuzione.
Art. 87e Garanzia di principioSe sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l’organo d’esecuzione garantisce il contributo d’investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:a. l’ammontare presunto del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto prevista;b. l’importo massimo che il contributo d’investimento non deve eccedere; esso corrisponde all’importo determinato secondo la lettera a.
Art. 87f Notifica dello stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio, proroga del termine e obbligo di notifica1 In seguito alla comunicazione della decisione di cui all’articolo 87e, il richiedente deve presentare una notifica dello stato di avanzamento del progetto e mettere in esercizio l’impianto.2 I termini, la notifica dello stato di avanzamento del progetto, la messa in esercizio, la proroga del termine e l’obbligo di notifica sono disciplinati dall’articolo 30dsepties.
Art. 87g Aggiornamento della garanzia di principio1 Dopo la presentazione della notifica dello stato di avanzamento del progetto, l’ammontare presunto del contributo d’investimento e l’importo massimo che sono stati fissati nella garanzia di principio vengono rideterminati sulla base della potenza dell’impianto prevista in base alla licenza di costruzione passata in giudicato.2 Gli importi che sono stati fissati nella garanzia di principio non possono essere superati.
Art. 87h, rubrica e frase introduttivaProroga del termine per la messa in esercizioSu richiesta del richiedente, l’organo d’esecuzione può prorogare il termine per la messa in esercizio, se:
Art. 87i Determinazione definitiva del contributo d’investimentoSe al momento della notifica di messa in esercizio sussistono ancora i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione determina l’ammontare definitivo del contributo d’investimento sulla base della potenza dell’impianto effettivamente installata.
Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d’investimentoIl contributo d’investimento è versato in due tranche:a. il 50 per cento dell’importo massimo aggiornato secondo l’articolo 87g: all’inizio dei lavori;b. la differenza tra l’importo di cui alla lettera a e il contributo d’investimento definitivo: dopo il passaggio in giudicato della determinazione definitiva del contributo d’investimento.
Titolo dopo l’art. 87jSezione 4: Calcolo del contributo d’investimento
Art. 87kIl contributo d’investimento è calcolato sulla base della categoria, della potenza dell’impianto e delle aliquote fissate nell’allegato 2.4.
Art. 87l e 87mAbrogati
Art. 89 Ricavi1 Sotto il profilo del reddito vengono presi in considerazione i ricavi secondo le seguenti fonti e ipotesi:a. per il commercio di energia elettrica per il giorno seguente (mercato day-ahead): il ricavo viene determinato sulla base del prezzo di mercato; la base è il profilo percorso ogni ora con l’impianto pertinente o la somma dei profili in caso di unione di impianti; le coperture sul mercato a termine vengono prese in considerazione in conformità con l’allegato 6.1 numero 4.2.4; nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner;b. per le prestazioni di servizio relative al sistema: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.5, ma senza dedurre i costi di opportunità; c. per le garanzie di origine: il ricavo è determinato sulla base del prezzo delle garanzie di origine calcolato conformemente all’articolo 30aquinquies capoversi 4 e 5.d. per la riserva invernale: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.7.2 Per prezzo di mercato del mercato day-ahead si intende il prezzo orario sul mercato spot per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso di cambio mensile medio. Tale prezzo si applica anche all’elettricità negoziata fuori borsa.3 Se a un’unione di impianti appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, per il suo ricavo è determinante la sua rimunerazione per l’immissione di elettricità.
Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva e lett. d1 Per il calcolo dei costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d’esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente. Vengono considerati anche:d. gli oneri per le prestazioni di servizio globali e la commercializzazione per un importo di:1. 0,40 ct./kWh per centrali ad acqua fluente,2. 0,55 ct./kWh per le centrali ad accumulazione, ad accumulazione con pompaggio e di pompaggio-turbinaggio.
Art. 96a Motivo di esclusioneNon è accordato alcun contributo alle spese d’esercizio:a. per un impianto per il quale un gestore ottiene ancora un finanziamento delle spese supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità;b. per la quota di produzione per la quale un gestore riceve un premio di mercato fluttuante.
Art. 96j cpv. 1 lett. a e cpv. 21 L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d’esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al contributo alle spese d’esercizio (art. 29 cpv. 1);2 La rinuncia al contributo alle spese d’esercizio è comunicata all’organo d’esecuzione rispettando un termine di disdetta di un mese per la fine di un trimestre.
Art. 98 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 21 In merito alla rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità e al premio di mercato fluttuante, l’UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:2 Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, le pubblicazioni secondo il capoverso 1 vengono effettuate in chiave anonima.
Art. 108b Disposizione transitoria della modifica del 20 novembre 20241 Se prima dell’entrata in vigore della presente modifica a un gestore è stata concessa un’autorizzazione di inizio anticipato dei lavori per un impianto in relazione a un contributo d’investimento, tale autorizzazione si applica anche alla concessione di un premio di mercato fluttuante.2 Se il gestore al quale è stato accordato un contributo d’investimento con garanzia di principio prima dell’entrata in vigore della presente modifica desidera beneficiare del premio di mercato fluttuante, deve comunicarlo all’autorità competente entro il 1° giugno 2025.3 Gli articoli 89 e 90 capoverso 1 lettera d si applicano a partire dal calcolo dei premi di mercato per l’anno civile 2024 o l’anno idrologico 2023/2024.
II
1 Gli allegati 1.2–1.5, 2.1, 2.2, 2.6, 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.
2 Gli allegati 2.3 e 2.4 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
3 Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 6.1–6.3 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
20 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 16, 17, 21 e 23)
Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
N. 4.3 lett. d4.3 Notifica di messa in esercizioLa notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:d. certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE9.
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti a energia eolica nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1.3»(art. 16, 17, 21 e 23)
N. 2, rubrica
2 Classi di potenza
N. 5.2–5.2.3Abrogati
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti geotermici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1.4»(art. 16, 17, 21 e 23)
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)
Impianti a biomassa nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 1.5»(art. 16, 17, 21, 23 e 28)
N. 3.1.4Abrogato
(art. 7, 38, 41–43, 45 e 46d)
Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2.1»(art. 7, 38, 41–43, 45, 46d, 46i e 46l)
N. 2.52.5 Il contributo legato alla potenza per gli impianti con potenza nominale ≥30 kW è calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza.
N. 2.72.7 Bonus2.7.1 Il bonus per gli impianti integrati con un angolo d’inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 400 franchi per kW.2.7.2 Il bonus per gli impianti annessi o isolati con un angolo d’inclinazione di almeno 75 gradi ammonta a 200 franchi per kW.2.7.3 Il bonus per area di parcheggio ammonta a 250 franchi per kW.
N. 2.82.8 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:Classe di
potenza1.1.2023−
31.03.20241.4.2024−
31.03.2025Dall’1.4.2025Contributo di base (fr.)2–5 kW200 0 0 >5 kW 0 0 0Contributo legato alla potenza (fr./kW)< 30 kW44042040030–<100 kW330330330≥100 kW250
N. 2.92.9 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023, valgono i seguenti importi:Classe di
potenza1.1.2023−
31.03.20241.4.2024−
31.03.2025Dall’1.4.2025Contributo di base (fr.)2–5 kW200 0 0 >5 kW 0 0 0Contributo legato alla potenza (fr./kW)<30 kW40038036030–<100 kW300300300≥100 kW270270250
N. 4.2 lett. f4.2 La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:f. per gli impianti per i quali viene chiesto il bonus per area di parcheggio: fotografie che mostrano che si tratta di un impianto su un’area all’aperto adibita permanentemente al parcheggio.
(art. 53 e 61)
Contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2.2»(art. 35e e 53)
Titolo
Contributi di progettazione e contributi d’investimento
per gli impianti idroelettrici
N. 2
2 Contenuto della domanda di contributo di progettazione
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto nonché l’ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d’acqua;
b. studio preliminare che descrive il progetto e ne illustra la fattibilità;
c. stima dei costi e piano delle scadenze e dei finanziamenti;
d. in caso di ampliamenti: documenti che illustrano che l’ampliamento sarà di misura considerevole;
e. potenza meccanica lorda media dell’acqua prima e dopo l’investimento;
f. potenza installata prima e dopo l’investimento;
g. portata utile d’acqua in m3 calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l’investimento;
h. produzione elettrica in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
i. dislivello lordo medio in m prima e dopo l’investimento;
j. dislivello netto medio in m prima e dopo l’investimento;
k. portata massima normale prima e dopo l’investimento;
l. volume utile utilizzabile prima e dopo l’investimento;
m. indicazione di altri aiuti finanziari.
N. 3
3 Contenuto della domanda di contributo d’investimento
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d’acqua;
b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
c. descrizione tecnica dell’impianto;
d. in caso di ampliamenti o rinnovamenti: documenti che illustrano che l’ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
e. potenza meccanica lorda media dell’acqua prima e dopo l’investimento;
f. potenza installata prima e dopo l’investimento;
g. portata utile d’acqua in m3 calcolando la media dei cinque anni civili completi prima e dopo l’investimento;
h. produzione elettrica in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
i. dislivello lordo medio in m prima e dopo l’investimento;
j. dislivello netto medio in m prima e dopo l’investimento;
k. portata massima normale prima e dopo l’investimento;
l. volume utile utilizzabile prima e dopo l’investimento;
m. data di inizio dei lavori e di messa in esercizio prevista;
n. prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque e la licenza di costruzione passata in giudicato;
o. elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
p. indicazione di altri aiuti finanziari.
N. 4Ex n. 3
(art. 69, 74, 80a, 80b, 80d e 85)
Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
1 Definizione degli impianti
La definizione di impianto a biomassa si basa sull’allegato 1.5 numero 1.
2 Impianti di produzione di biogas
2.1 Requisiti generali
I requisiti generali si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
2.2 Requisiti energetici minimi
Il fabbisogno di calore dell’impianto di produzione di energia è coperto utilizzando il calore dell’impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili.
2.3 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell’impianto e informazioni circa la produzione di energia;
d. pianta generale;
e. elenco dei costi d’investimento;
f. potenza elettrica installata ed equivalente in kWel prima e dopo l’investimento;
g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
h. produzione netta di elettricità e calore nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
i. data di messa in esercizio prevista.
2.4 Elementi costituenti dell’impianto
Per il calcolo dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i seguenti elementi costituenti dell’impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d’investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:
Elemento costituente dell’impianto | Periodo di |
|---|---|
Parti dello stabile, vasca, stoccaggio intermedio, serbatoio di stoccaggio, stoccaggio dei residui di fermentazione, fermentatore, stoccaggio di gas, tubazioni, gasdotti propri fino a 300 m, isolamento, rubinetteria | 25 |
Trituratore, sistema di vagliatura, dispositivo di miscelazione, separazione | 15 |
Generazione di gas, estrazione di calore, sistema di scarico gas, sistema ad aria compressa, sistema di ventilazione | 10 |
Centrale termo-elettrica a blocco incl. raffreddamento d’emergenza, microturbina a gas, regolazione della pressione, generatore, trasformatore, sistema di condensatori, fiaccola d’emergenza | 10 |
Tecnica di gestione (tecnica di misurazione, comando e regolazione elettrica, EMSR) | 15 |
3 Centrali elettriche a legna
3.1 Requisiti generali
3.1.1 I requisiti generali si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
3.1.2 Un impianto è considerato centrale elettrica a legna solo se al suo interno si utilizza la legna quale unico vettore energetico.
3.2 Requisiti energetici minimi
3.2.1 Le centrali elettriche a legna devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale ponderato minimo almeno del 70 per cento. Il coefficiente deriva dalla somma del coefficiente di sfruttamento del calore, del coefficiente di sfruttamento dei prodotti e di 1,75 volte il coefficiente di sfruttamento dell’elettricità.
3.2.2 Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale vale quanto segue:
a. si utilizza il potere calorifico inferiore Hu del combustibile impiegato;
b. il coefficiente di sfruttamento del calore corrisponde al calore utilizzato esternamente diviso per l’energia convogliata alla combustione;
c. il coefficiente di sfruttamento dei prodotti corrisponde al potere calorifico inferiore Hu dei prodotti diviso per l’energia convogliata all’impianto a combustione;
d. il coefficiente di sfruttamento dell’elettricità corrisponde alla produzione netta divisa per l’energia convogliata all’impianto a combustione.
3.2.3 Il coefficiente di sfruttamento dei prodotti viene preso in considerazione nel calcolo del coefficiente di sfruttamento energetico globale ponderato solo se il processo termico ha come obiettivo anche la produzione di vettori energetici o di prodotti con un potere calorifico inferiore Hu >0.
3.2.4 Se contemporaneamente alla costruzione, all’ampliamento considerevole o al rinnovamento considerevole di una centrale elettrica a legna viene realizzata o ampliata una rete di teleriscaldamento o un altro sistema per lo sfruttamento termico, i requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall’inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio dell’impianto, dell’ampliamento o del rinnovamento.
3.3 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell’impianto e informazioni circa la produzione di energia;
d. pianta generale;
e. elenco dei costi d’investimento;
f. potenza elettrica installata in kWel prima e dopo l’investimento;
g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
i. data di messa in esercizio prevista.
3.4 Elementi costituenti dell’impianto
Per la determinazione dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i costi dei seguenti elementi costituenti dell’impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d’investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli:
Elemento costituente dell’impianto | Periodo di |
|---|---|
In quota parte: stabile, silo, gru | 25 |
In quota parte: impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell’aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, Organic Rankine Cycle, impianto a gassificazione di legna | 15 |
Surriscaldatore | 10 |
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l’acqua di alimento, contenitori per l’acqua di alimento, condensatore dell’aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell’acqua di alimento, allacciamento a corrente forte | 25 |
Tecnica di gestione (EMSR) | 15 |
4 Impianti di incenerimento dei rifiuti
4.1 Requisiti energetici minimi
Un contributo d’investimento viene accordato soltanto se l’efficienza energetica netta (EEN) equivalente è pari almeno allo 0,9 per gli impianti nuovi e almeno allo 0,85 per gli impianti ampliati in misura considerevole.
4.2 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
d. elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
e. potenza elettrica installata (kWel) prima e dopo l’investimento;
f. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l’investimento;
g. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
h. data di messa in esercizio prevista.
4.3 Elementi costituenti dell’impianto
I costi dei seguenti elementi costituenti dell’impianto sono considerati costi d’investimento computabili:
Elemento costituente dell’impianto | Periodo di |
|---|---|
Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione | 15 |
Surriscaldatore | 10 |
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l’acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l’acqua di alimento, condensatore dell’aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell’acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d’emergenza | 25 |
Tecnica di gestione (EMSR) | 15 |
5 Forni per l’incenerimento di fanghi
5.1 Requisiti relativi ai fanghi e all’incenerimento
Si possono impiegare soltanto fanghi disidratati oppure rifiuti biogeni essiccati mediante energie rinnovabili. Come combustibili aggiuntivi si possono impiegare soltanto combustibili rinnovabili.
5.2 Per quanto riguarda i requisiti energetici minimi, il contenuto della domanda e la tabella del periodo di utilizzazione valgono gli stessi requisiti degli IIR.
6 Impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica
6.1 Requisiti energetici minimi
La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo.
6.2 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell’impianto e informazioni circa la produzione di energia;
d. pianta generale;
e. elenco dei costi d’investimento;
f. potenza elettrica installata ed equivalente in kWel prima e dopo l’investimento;
g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
h. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
i. data di messa in esercizio prevista;
j. numero di abitanti-equivalenti dell’impianto di depurazione.
6.3 Elementi costituenti dell’impianto
Per la determinazione dei costi di un impianto di riferimento vengono presi in considerazione in particolare i costi dei seguenti elementi costituenti dell’impianto per il periodo di utilizzazione indicato; ciò vale anche per il calcolo dei costi d’investimento computabili in caso di rinnovamenti considerevoli e per il calcolo del contributo d’investimento per gli impianti a gas di discarica:
Elemento costituente dell’impianto | Periodo di |
|---|---|
Parte dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte | 25 |
Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d’emergenza | 10 |
Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l’aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano, fiaccola d’emergenza | 15 |
Tecnica di gestione (EMSR) | 15 |
7 Aliquote per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione
7.1 Calcolo delle aliquote
7.1.1 Potenza equivalente
7.1.1.1 La potenza equivalente degli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione determinante per il calcolo delle aliquote corrisponde al quoziente fra la produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno d’esercizio. Per il calcolo dell’ammontare definitivo del contributo d’investimento sono determinanti due anni d’esercizio completi dell’impianto nuovo, rinnovato o ampliato.
7.1.1.2 Se durante questo periodo vengono utilizzati substrati a elevato tenore energetico con una resa di gas superiore a 500 metri cubi normali per tonnellata di massa fresca trasportata su una distanza di percorso superiore a 50 km, la loro produzione di energia non viene presa in considerazione per la determinazione della potenza equivalente.
7.1.2 Per il calcolo delle aliquote per le centrali elettriche a legna è determinante la potenza dell’impianto.
7.1.3 Le aliquote vengono calcolate pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 7.2.
7.2 Aliquote
7.2.1 Le aliquote per gli impianti di produzione di biogas secondo le classi di potenza ammontano a:
Classe di potenza | Aliquota in fr./kWeq-el |
|---|---|
≤ 50 kW | 19 000 |
≤100 kW | 18 000 |
≤500 kW | 15 000 |
>500 kW | 13 000 |
7.2.2 Le aliquote per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammontano a:
Classe di potenza | Aliquota in fr./kWel |
|---|---|
≤ 50 kW | 5000 |
≤100 kW | 4600 |
≤500 kW | 3800 |
≤ 5 MW | 3100 |
> 5 MW | 2200 |
7.2.3 Le aliquote per gli impianti a gas di depurazione secondo le classi di potenza ammontano a:
Classe di potenza | Aliquota in fr./kWeq-el |
|---|---|
≤ 50 kW | 2500 |
≤100 kW | 1300 |
≤500 kW | 400 |
>500 kW | 200 |
(art. 35e e 87d)
Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti eolici
1 Definizione degli impianti e categorie
1.1 Definizione degli impianti
La definizione di impianto eolico si basa sull’allegato 1.3 numero 1.
1.2 Categorie
1.2.1 Gli impianti eolici sono suddivisi in tre categorie in base all’altitudine alla quale vengono costruiti:
a. categoria I: < 1000 m sul livello del mare;
b. categoria II: 1000–1700 m sul livello del mare;
c. categoria III: >1700 m sul livello del mare.
1.2.2 Per stabilire l’altitudine è determinante lo spigolo superiore del basamento di un impianto.
2 Requisiti minimi delle misurazioni del vento, dei dati di misurazione del vento e delle perizie sul rendimento
2.1 Requisiti minimi delle misurazioni del vento per l’ubicazione di un nuovo impianto
Nel caso delle misurazioni del vento per l’ubicazione di un nuovo impianto vanno rispettati almeno i seguenti requisiti:
a. il pilone per la misurazione del vento deve essere eretto entro il perimetro del parco;
b. l’altezza del pilone per la misurazione del vento deve essere pari ad almeno 2/3 dell’altezza del mozzo dell’impianto eolico o ad almeno 100 m. Se il pilone per la misurazione del vento è più piccolo, nel perimetro del parco devono essere effettuate misurazioni LIDAR o SODAR integrative;
c. la misurazione deve essere eseguita con sensori di direzione del vento e sensori di velocità del vento calibrati ad almeno due altezze; il punto di misurazione superiore è posto al massimo 2 m al di sotto della sommità del pilone;
d. la misurazione del vento deve essere effettuata per almeno 12 mesi senza interruzioni;
e. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l’80 per cento del tempo.
2.2 Requisiti minimi delle misurazioni del vento per impianti eolici esistenti (dati d’esercizio)
Nel caso dei dati di misurazione del vento per impianti eolici esistenti vanno rispettati i seguenti requisiti:
a. l’impianto eolico deve trovarsi all’interno del perimetro del parco;
b. i dati devono essere misurati all’altezza del mozzo della turbina eolica;
c. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili ininterrottamente per un periodo di almeno 12 mesi;
d. i dati di misurazione del vento devono essere disponibili per almeno l’80 per cento del tempo.
2.3 Requisiti minimi delle perizie sul rendimento
Le perizie sul rendimento devono contenere almeno le informazioni seguenti:
a. documentazione della misurazione del vento o dei dati d’esercizio;
b. numero di impianti eolici previsti, con relative dimensioni e potenza nominale;
c. previsioni sul rendimento per tutte le ubicazioni degli impianti previste con il tipo di impianto eolico più idoneo.
3 Contenuto della domanda di contributo di progettazione
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. prova che l’ubicazione del progetto è prevista nel piano direttore cantonale per lo sfruttamento dell’energia eolica;
b. studio preliminare al progetto, contenente le indicazioni e i documenti seguenti:
– mappa con perimetro del progetto,
– numero e ubicazione degli impianti eolici previsti,
– descrizione del progetto con indicazioni sull’ente responsabile del progetto, sulla gestione del progetto, sulla misurazione pianificata del vento, sugli studi ambientali e di ingegneria civile pianificati, sulla pianificazione del progetto (allacciamento alla rete, collegamenti, piano d’utilizzazione, esame dell’impatto sull’ambiente, licenza di costruzione, attività d’informazione) e sul calendario della progettazione;
c. persona di contatto responsabile con indirizzo e informazioni di contatto (incluso indirizzo e-mail e numero di telefono).
4 Contenuto della domanda di contributo d’investimento
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il perimetro del progetto, l’ubicazione dell’impianto eolico previsto e il nome dell’avente diritto;
b. descrizione del progetto, comprensivo di piano delle scadenze, che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
c. descrizione tecnica dell’impianto, in particolare indicazioni relative al tipo di impianto eolico previsto e all’allacciamento alla rete previsto (gestore di rete, livello di rete, piantina);
d. perizia sul rendimento che soddisfi i requisiti di cui al numero 2.3.
5 Aliquote per il contributo d’investimento
Le aliquote ammontano a:
Categoria | Aliquota in fr./kW |
|---|---|
I | 1300 |
II | 1500 |
III | 1650 |
(art. 87r e 87t)
Contributi d’investimento per gli impianti geotermici
Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato 2.6»(art. 35e, 87r e 87t)
Titolo
Contributi di progettazione e contributi d’investimento per gli impianti geotermici
N. 3
3 Contenuto della domanda di contributo di progettazione
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. studio preliminare al progetto, contenente almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
– pianta generale con perimetro del progetto e ubicazioni degli impianti,
– descrizione del progetto con indicazioni sull’ente responsabile del progetto, sulla gestione del progetto, sulle attività di progettazione pianificate, sulla stima dei costi e sul calendario della progettazione;
b. prova che tutti i requisiti per il versamento di un contributo di progettazione sono soddisfatti.
N. 4
4 Contenuto della domanda di contributo d’investimento
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome del gestore, l’ubicazione dell’impianto e il perimetro della concessione;
b. descrizione tecnica dell’impianto;
c. potenza elettrica e termica installata in MW;
d. produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore in MWh;
e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
f. piano di gestione delle risorse, in particolare piano di monitoraggio relativo allo stato del serbatoio, alla produttività, alla sismicità e alla composizione dell’acqua estratta, nonché eventuali piani di ampliamento;
g. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d’investimento sono soddisfatti;
h. piani dettagliati delle scadenze e stime dei costi con uno scarto massimo del 20 per cento;
i. prova del finanziamento per le fasi di costruzione, esercizio e smantellamento.
(art. 46t, 63, 83, 87m e 87zter)
Calcolo dei costi scoperti
N. 2.2 lett. d2.2 Per gli impianti idroelettrici, in aggiunta al numero 1.2 sono computabili i deflussi di denaro seguenti:d. imposte calcolatorie sull’utile.
N. 3.1 lett. cbis e d3.1 Nel caso degli impianti di cui all’articolo 71a LEne i deflussi di denaro computabili si compongono:cbis. delle imposte calcolatorie sull’utile;d. di al massimo il 5 per cento dei costi d’investimento computabili, ma per un massimo di 1 milione di franchi, per un’assistenza scientifica, i cui risultati siano pubblicati in forma liberamente accessibile;
(art. 96b, 96e e 96h)
Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa
N. 22 Requisiti minimi2.1 I requisiti minimi si determinano sulla scorta delle disposizioni seguenti:a. per le centrali elettriche a legna: allegato 1.5 numeri 2.1 e 2.3 nonché allegato 2.3 numero 3.2;b. per tutte le altre categorie: allegato 1.5 numero 2.2.2 Per gli impianti che non rientrano nel finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne e chiedono un contributo alle spese d’esercizio, i requisiti energetici minimi devono essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2027.
N. 3.1.13.1.1 L’importo del contributo è composto di un contributo di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus secondo i numeri 3.3–3.6. L’importo del contributo viene ricalcolato ogni anno.
N. 3.1.4Abrogato
N. 3.23.2 Importo del contributo di baseL’importo del contributo di base secondo le classi di potenza ammonta a:Classe di potenzaContributo di base (ct./kWh)≤ 50 kW12≤100 kW11≤500 kW11≤ 5 MW10> 5 MW9
N. 3.33.3 Bonus per le centrali elettriche a legna3.3.1 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza tutto l’anno la legna quale unico vettore energetico.3.3.2 Esso viene accordato solo per l’elettricità immessa in rete da ottobre a marzo (semestre invernale).3.3.3 L’importo del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:Classe di potenzaBonus per legna (ct./kWh)≤ 50 kW5≤100 kW4≤500 kW4≤ 5 MW4> 5 MW3
N. 3.4.33.4.3 L’importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:Classe di potenzaBonus max. 20 % cosubstrati (ct./kWh)≤ 50 kW13≤100 kW12≤500 kW10≤ 5 MW3> 5 MW03.6 Bonus per lo sfruttamento di calore 3.6.1 Il bonus per lo sfruttamento di calore da impianti di produzione di biogas viene accordato se nel corso di un anno civile:a. per gli impianti che soddisfano i requisiti per il bonus di cui al numero 3.4: almeno il 25 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente; b. per tutti gli altri impianti: almeno il 30 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente. 3.6.2 Il bonus per lo sfruttamento del calore è cumulabile con i bonus per biomassa agricola di cui ai numeri 3.4 e 3.5.3.6.3 L’importo del bonus per lo sfruttamento del calore secondo le classi di potenza ammonta a:Classe di potenzaBonus per lo sfruttamento del calore (ct./kWh)≤ 50 kW2≤100 kW2≤500 kW1≤ 5 MW1> 5 MW0
N. 44 La rimunerazione è conteggiata per la fine dell’anno civile sulla base dell’importo del contributo valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base dell’importo del contributo dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.1.
(art. 30aquinquies, 30b, 30bsexies, 30bundecies e 89)
Premio di mercato fluttuante per gli impianti idroelettrici
1 Definizione degli impianti
La definizione di impianto idroelettrico si basa sull’allegato 2.2 numero 1.
2 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto nonché l’ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d’acqua;
b. descrizione del progetto con le indicazioni e i documenti seguenti:
la prova che tutti i requisiti per l’ottenimento di un premio di mercato fluttuante sono soddisfatti,
la descrizione della situazione di partenza, delle basi idrologiche e geologiche, del progetto con tutti i suoi elementi, del programma approssimativo dei lavori, nonché dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto,
in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, la descrizione dell’impianto esistente o dell’unione di impianti esistente prima dell’investimento;
c. descrizione tecnica dell’impianto, segnatamente:
la potenza meccanica lorda media dell’acqua,
la potenza installata in MW e la portata di tutte le turbine e pompe in m3/s,
la portata massima normale in m3/s,
gli afflussi medi mensili alle singole prese o ai bacini di accumulazione in m3,
il dislivello lordo e netto medio in m,
il volume utile utilizzabile in m3 e in GWh,
lo schema dell’impianto del progetto,
la predisposizione a erogare prestazioni di servizio relative al sistema (regolazione primaria, regolazione secondaria positiva, regolazione secondaria negativa, regolazione terziaria positiva, regolazione terziaria negativa) delle turbine e delle pompe,
il consumo mensile stimato di elettricità per le pompe di alimentazione in kWh,
in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, le informazioni di cui ai numeri 1–8 per l’impianto esistente o l’unione di impianti esistente prima dell’investimento;
d. calendario con le date previste per l’inizio dei lavori e per la messa in esercizio;
e. concessione e licenza di costruzione passate in giudicato;
f. elenco dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico stabiliti nella concessione, indicazioni sui costi delle singole posizioni e i rimandi ai relativi articoli della concessione inclusi;
g. elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
h. indicazioni sui costi d’esercizio previsti;
i. indicazione di altri aiuti finanziari;
j. per gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli: prova della misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento;
k. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli:
la produzione netta mensile dell’impianto o dell’unione di impianti prima dell’investimento nei cinque anni precedenti l’anno della domanda,
gli afflussi mensili alle prese e ai bacini di accumulazione rilevanti nei cinque anni precedenti l’anno della domanda,
una stima della produzione netta media mensile dopo l’investimento,
la potenza meccanica lorda media nei cinque anni precedenti l’anno della domanda;
l. per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: tutte le informazioni necessarie per la modellizzazione in un software di ottimizzazione dell’utilizzo della centrale elettrica, in particolare:
la distribuzione temporale di tutti gli afflussi rilevanti alle prese e ai bacini di accumulazione durante un anno idrologico, in un formato appropriato e con risoluzione temporale,
l’esatta topologia della centrale elettrica con tutte le informazioni rilevanti, in un formato e una risoluzione appropriati,
le curve di potenza in funzione delle quote dei bacini,
per gli ampliamenti considerevoli: la topologia della centrale elettrica con tutte le informazioni rilevanti con e senza ampliamento,
per i rinnovamenti considerevoli: la topologia della centrale elettrica delle parti dell’impianto non rinnovate con tutte le informazioni rilevanti;
m. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW:
la prova dei costi d’esercizio nei cinque anni precedenti il rinnovamento,
la prova dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico nei cinque anni precedenti il rinnovamento;
n. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW:
una stima della produzione netta che si potrebbe continuare a produrre con le parti dell’impianto non rinnovate,
la prova dei costi d’esercizio nei cinque anni precedenti il rinnovamento,
la prova dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico nei cinque anni precedenti il rinnovamento.
3 Tasso di rimunerazione e prezzo di mercato di riferimento
3.1 Il tasso di rimunerazione in ct./kWh corrisponde ai costi annui per kWh di produzione supplementare annua derivanti dagli investimenti nella costruzione, nell’ampliamento considerevole o nel rinnovamento considerevole di un impianto.
3.2 Il prezzo di mercato di riferimento in ct./kWh per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW corrisponde al ricavo annuo per kWh di produzione supplementare.
4 Costi annui, ricavo annuo e produzione supplementare annua
4.1 Costi annui
4.1.1 I costi annui si compongono:
a. dei costi del capitale risultanti dagli investimenti e che sono calcolati per annualità per le parti dell’impianto con il periodo di utilizzazione standardizzato secondo l’allegato 2.2 numero 4 e un costo medio del capitale secondo l’allegato 3;
b. dei costi d’esercizio, considerati come segue:
per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli: fino a un importo massimo del 2 per cento degli investimenti computabili, inclusi i costi di gestione aziendale, di gestione della centrale, di gestione dell’energia e di valorizzazione dell’energia a livello della società responsabile della gestione,
per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i costi d’esercizio medi prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l’impianto prima del rinnovamento,
per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i costi d’esercizio prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;
c. dei costi di gestione dell’energia e amministrazione per i seguenti impianti con una potenza superiore a 3 MW:
per le centrali ad acqua fluente: fino a 0,25 ct./kWh,
per le centrali ad accumulazione e ad accumulazione con pompaggio: fino a 0,4 ct./kWh;
d. dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico, nella misura seguente:
per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all’ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l’impianto prima del rinnovamento,
per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all’ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;
e. delle imposte calcolatorie sull’utile;
f. dei costi dell’elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione e di pompaggio-turbinaggio.
4.1.2 Considerazione dell’IVA nella determinazione dei costi annui
4.1.2.1 Per i gestori soggetti ad IVA, i costi d’investimento e d’esercizio sono presi in considerazione escludendo l’IVA.
4.1.2.2 Per i gestori non soggetti ad IVA, i costi d’investimento e d’esercizio sono presi in considerazione includendo l’IVA.
4.1.3 I costi annui stabiliti con la decisione di cui all’articolo 30bundecies vengono adeguati se:
a. cambia il canone cantonale per i diritti d’acqua;
b. l’impianto presenta costi per l’elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione o di pompaggio-turbinaggio;
c. cambia il costo medio ponderato del capitale;
d. sono dovuti all’ente pubblico tributi o prestazioni variabili o dipendenti dal prezzo dell’elettricità; o
e. cambiano le imposte sull’utile.
4.2 Ricavo annuo
4.2.1 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW, il ricavo annuo corrisponde alla rimunerazione della produzione supplementare al prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante secondo l’articolo 30aquinquies capoverso 2.
4.2.2 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, il ricavo annuo è composto dalle seguenti possibilità di ricavo:
a. partecipazione alla negoziazione a breve termine (negoziazione day-ahead e negoziazione di elettricità entro la giornata [negoziazione intraday]);
b. partecipazione al mercato a termine;
c. partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema;
d. vendita delle garanzie di origine;
e. partecipazione alla riserva invernale.
4.2.3 Si considerano come possibilità di ricavo dalla partecipazione alla negoziazione a breve termine:
a. per i nuovi impianti: il profilo di produzione orario determinato con un software di ottimizzazione della centrale, valutato con il prezzo di mercato secondo l’articolo 89 capoverso 2; i nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico sono trattati allo stesso modo degli ampliamenti;
b. per gli ampliamenti considerevoli: la differenza tra i ricavi ottenibili con l’impianto ampliato e con l’impianto prima dell’ampliamento sul mercato day-ahead per la regione di prezzo svizzera; per il calcolo dei ricavi, i profili di produzione orari determinati con un software di ottimizzazione della centrale vengono valutati con il prezzo di mercato secondo l’articolo 89 capoverso 2; sono determinanti i ricavi derivanti dall’ampliamento che possono essere ottenuti all’interno e all’esterno dell’impianto;
c. per i rinnovamenti considerevoli: la differenza tra i ricavi ottenibili con l’impianto rinnovato e i ricavi ottenibili con le parti dell’impianto non rinnovate sul mercato day-ahead per la regione di prezzo svizzera; per il calcolo dei ricavi, i profili di produzione orari determinati con un software di ottimizzazione della centrale vengono valutati con il prezzo di mercato secondo l’articolo 89 capoverso 2.
4.2.4 Si considerano possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato a termine i ricavi o le perdite di copertura possibili rispetto ai ricavi dalla negoziazione a breve termine. Si presume che la strategia di copertura adottata preveda che l’80 per cento della produzione prevista sia coperto sul mercato a termine svizzero ed estero per un periodo di 3 anni, per un terzo della produzione prevista in ognuno di tali anni. Il prezzo di copertura corrisponde al prezzo medio sul mercato a termine sulla base della negoziazione continua nell’anno di copertura, tenendo conto dei prezzi del mercato a termine svizzeri ed europei determinanti.
4.2.5 Le possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema sono le rimunerazioni che un impianto in grado di fornire prestazioni di servizio relative al sistema può ottenere sul pertinente mercato. I ricavi per impianto corrispondono alla quota di potenza all’interno della potenza totale del tipo di centrale elettrica; l’assunto di base è una partecipazione per tutto l’anno per 52 settimane a pari livelli di potenza. I costi-opportunità sono stimati considerando la differenza tra i ricavi dal mercato day-ahead con e senza riserva di potenza. La ripartizione delle rimunerazioni versate dalla società nazionale di rete per l’insieme delle prestazioni di servizio relative al sistema fornite in tutta la Svizzera è disciplinata da una direttiva di esecuzione elaborata dall’UFE.
4.2.6 Per determinare la possibilità di ricavo dalla vendita delle garanzie di origine vengono prese in considerazione le garanzie di origine seguenti:
a. per i nuovi impianti: tutte le garanzie di origine;
b. per gli ampliamenti considerevoli: le garanzie di origine rilasciate per l’impianto ampliato dedotte le garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per l’impianto prima dell’ampliamento;
c. per i rinnovamenti considerevoli: le garanzie di origine rilasciate per l’impianto rinnovato dedotte le garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per le parti dell’impianto non rinnovate.
4.2.7 La possibilità di ricavo dalla partecipazione alla riserva invernale è determinata secondo l’ordinanza del 25 gennaio 202310 sulla riserva invernale (OREI). Si considerano:
a. per i nuovi impianti: la nuova capacità di accumulo totale;
b. per gli ampliamenti considerevoli: la capacità di accumulo aggiuntiva creata con l’ampliamento;
c. per i rinnovamenti considerevoli: la capacità di accumulo che può essere mantenuta a lungo termine attraverso il rinnovamento.
4.3 Produzione supplementare annua
4.3.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW la produzione supplementare annua corrisponde:
a. per i nuovi impianti: alla produzione netta dell’impianto, determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica, alla quale viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile;
b. per gli ampliamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l’impianto dopo l’ampliamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo l’ampliamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto ampliato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l’impianto prima dell’ampliamento;
c. per i rinnovamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l’impianto dopo il rinnovamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con le parti dell’impianto non rinnovate.
4.3.2 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW si considera come produzione supplementare:
a. per i nuovi impianti: la produzione netta;
b. per gli ampliamenti considerevoli: la produzione netta dell’impianto ampliato, dedotta la produzione netta media degli ultimi cinque anni prima dell’ampliamento;
c. per i rinnovamenti considerevoli: la quota della produzione netta corrispondente al rapporto tra la produzione supplementare ottenuta a seguito del rinnovamento e la produzione netta dopo il rinnovamento; per la determinazione della produzione supplementare, la produzione netta dell’impianto dopo il rinnovamento viene confrontata con la produzione delle parti dell’impianto non rinnovate, presumendo che le parti dell’impianto rinnovate non fossero più funzionanti prima del rinnovamento; il rapporto tra la produzione supplementare dovuta al rinnovamento e la produzione netta dopo il rinnovamento viene rivisto dopo cinque anni d’esercizio e, se necessario, rideterminato.
5 Informazioni da presentare annualmente per il periodo di rendiconto
5.1 Impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW
5.1.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, il periodo di rendiconto è l’anno idrologico. Il primo periodo di rendiconto va dalla messa in esercizio al 30 settembre.
5.1.2 Le informazioni annuali devono essere presentate all’UFE entro il 30 novembre.
5.1.3 Devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
a. la distribuzione temporale di tutti gli afflussi all’impianto rilevanti nell’anno idrologico precedente, in un formato e una risoluzione temporale appropriati all’utilizzo in un software di ottimizzazione della centrale;
b. il livello di riempimento di tutti i bacini di accumulazione ad ogni fine mese dell’anno idrologico;
c. per tutti gli impianti di un’unione di impianti:
la distribuzione oraria dell’elettricità della pompa d’alimentazione in kW,
il numero di garanzie di origine rilasciate per il nuovo impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole,
il numero di garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per l’impianto prima del rinnovamento o per le parti dell’impianto non rinnovate, e
i periodi di revisione durante i quali l’impianto non è stato in esercizio;
d. per la riserva invernale: l’entità della riserva in kWh;
e. i costi del canone per i diritti d’acqua;
f. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, tutti i dati sopra elencati per l’intero impianto o l’unione di impianti.
5.2 Impianti non controllabili e impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW
5.2.1 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW il periodo di rendiconto è l’anno civile. Il primo periodo di rendiconto va dalla messa in esercizio al 31 dicembre.
5.2.2 Le informazioni annuali devono essere presentate all’UFE entro il 31 gennaio.
5.2.3 Devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
a. per tutti gli impianti di un’unione di impianti:
la produzione mensile nel periodo di rendiconto in kWh,
il consumo mensile delle pompe d’alimentazione nel periodo di rendiconto in kWh;
b. i costi del canone per i diritti d’acqua.
(art. 30d, 30dquinquies e 30dsepties)
Premio di mercato fluttuante per gli impianti eolici
1 Definizione degli impianti, classi di potenza e categorie
1.1 La definizione di impianto eolico si basa sull’allegato 1.3 numero 1.
1.2 La definizione delle classi di potenza si basa sull’allegato 1.3 numero 2.
1.3 La definizione delle categorie si basa sull’allegato 2.4 numero 1.2.
2 Contenuto della domanda
Il contenuto della domanda si basa sull’allegato 2.4 numero 3.
3 Tassi di rimunerazione
3.1 Tasso di rimunerazione per i piccoli impianti eolici
Nei piccoli impianti eolici il tasso di rimunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di rimunerazione, a 13 centesimi per kWh.
3.2 Tasso di rimunerazione per i grandi impianti eolici
3.2.1 Rimunerazione di base
Nei grandi impianti eolici il tasso di rimunerazione di base ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:
Categoria | Tasso di rimunerazione in ct./kWh |
|---|---|
I | 12 |
II | 14 |
III | 16 |
3.2.3 Riduzione del tasso di rimunerazione
Nel caso di un grande impianto eolico, a seconda del reddito effettivo dopo non meno di cinque anni il tasso di rimunerazione viene ridotto all’importo di cui al numero 3.2.5 per la durata residua della rimunerazione.
3.2.4 Calcolo del momento della riduzione del tasso di rimunerazione
3.2.4.1 Il momento in cui il tasso di rimunerazione viene ridotto viene calcolato dopo cinque anni sulla base del reddito effettivo.
3.2.4.2 Il reddito effettivo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione di elettricità registrata nel corso degli anni d’esercizio dal secondo al quinto, misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete.
3.2.4.3 Se il reddito effettivo raggiunge o supera il reddito di riferimento di cui al numero 3.2.6, il tasso di rimunerazione viene subito ridotto al tasso di rimunerazione di cui al numero 3.2.5 fino alla fine del periodo di rimunerazione.
3.2.4.4 Se il reddito effettivo è inferiore al reddito di riferimento, la riduzione avviene dopo una durata calcolata come segue:
a. durata in mesi = [formula] × [formula];
b. la durata viene arrotondata per eccesso a mesi interi.
3.2.5 Tasso di rimunerazione ridotto in ct./kWh:
Categoria | Tasso di rimunerazione in ct./kWh |
|---|---|
I | 7 |
II | 8 |
III | 9 |
3.2.6 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell’altezza del mozzo dell’impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell’ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.7.
3.2.7 Le caratteristiche delle ubicazioni di riferimento per le categorie I–III sono le seguenti:
Categoria I | |
|---|---|
Velocità media del vento a 150 m di altezza dal suolo | 5,7 m/s |
Profilo altimetrico | logaritmico |
Distribuzione di Weibull | k = 2,0 |
Con valore di rugosità | l = 0,2 m |
Densità dell’aria | ρ = 1,190 kg/m3 |
Categoria II | |
|---|---|
Velocità media del vento a 150 m di altezza dal suolo | 5,6 m/s |
Profilo altimetrico | logaritmico |
Distribuzione di Weibull | k = 2,0 |
Con valore di rugosità | l = 0,1 m |
Densità dell’aria | ρ = 1,124 kg/m3 |
Categoria III | |
|---|---|
Velocità media del vento a 100 m di altezza dal suolo | 6,5 m/s |
Profilo altimetrico | logaritmico |
Distribuzione di Weibull | k = 2,0 |
Con valore di rugosità | l = 0,03 m |
Densità dell’aria | ρ = 1,045 kg/m3 |
3.2.8 L’organo d’esecuzione disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.
4 Notifica dello stato di avanzamento del progetto,
messa in esercizio e notifica di messa in esercizio
4.1 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
Al più tardi dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 30dsexies) deve essere presentata una notifica dello stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. licenza di costruzione passata in giudicato;
b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il parere del gestore della rete al riguardo;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d. data di messa in esercizio pianificata.
4.2 Messa in esercizio
La messa in esercizio dell’impianto deve essere effettuata al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio.
4.3 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. designazione del tipo di impianto;
b. potenza;
c. altezza del mozzo;
d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
e. data di messa in esercizio;
f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.
(art. 30e, 30ebis e 30eocties)
Premio di mercato fluttuante per gli impianti a biomassa
1 Definizione degli impianti
La definizione di impianto a biomassa si basa sull’allegato 1.5 numero 1.
2 Requisiti minimi
2.1 Requisiti generali
I requisiti generali si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.1.1 e 2.1.2.
2.2 Requisiti energetici minimi
2.2.1 I requisiti energetici minimi per gli impianti di produzione di biogas si determinano sulla scorta dell’allegato 1.5 numeri 2.2.3 e 2.2.4 e dell’allegato 2.3 numero 2.2.
2.2.2 I requisiti energetici minimi per le centrali elettriche a legna si determinano sulla scorta dell’allegato 2.3 numero 3.2.
2.3 Periodi di valutazione
2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti generali e i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.
2.3.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l’anno civile completo.
3 Tasso di rimunerazione
3.1 Calcolo del tasso di rimunerazione
3.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di uno o più bonus secondo i numeri 3.3–3.5. Il tasso di rimunerazione viene ricalcolato ogni anno.
3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto o dopo la sua disattivazione.
3.1.3 I tassi della rimunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.4.
3.1.4 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza tutto l’anno la legna quale unico vettore energetico.
3.1.5 Il bonus per le centrali elettriche a legna viene accordato solo per l’elettricità immessa in rete da ottobre a marzo (semestre invernale).
3.2 Rimunerazione di base
Il tasso della rimunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza | Rimunerazione di base (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 27 |
≤100 kW | 24 |
≤500 kW | 21 |
≤ 5 MW | 17,5 |
> 5 MW | 16,5 |
3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna
Il tasso del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza | Bonus per legna (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 10 |
≤100 kW | 9 |
≤500 kW | 8 |
≤ 5 MW | 6 |
> 5 MW | 5 |
3.4 Bonus per biomassa agricola
3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:
a. viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall’allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati;
b. la quota di cosubstrati non agricoli è pari o inferiore al 10 per cento rispetto alla massa fresca; e
c. non vengono utilizzate piante energetiche.
3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:
Classe di potenza | Bonus agricolo (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 20 |
≤100 kW | 19 |
≤500 kW | 16 |
≤ 5 MW | 4,5 |
> 5 MW | 0 |
3.5 Bonus per lo sfruttamento di calore
3.5.1 Il bonus per lo sfruttamento di calore da impianti di produzione di biogas viene accordato se nel corso di un anno civile:
a. per gli impianti che soddisfano i requisiti per il bonus di cui al numero 3.4: almeno il 25 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente;
b. per tutti gli altri impianti: almeno il 50 per cento del calore netto viene sfruttato esternamente.
3.5.2 Il bonus per lo sfruttamento del calore è cumulabile con i bonus per biomassa agricola di cui al numero 3.4.
3.5.3 L’importo del bonus per lo sfruttamento del calore secondo le classi di potenza ammonta a:
Classe di potenza | Bonus per lo sfruttamento del calore (ct./kWh) |
|---|---|
≤ 50 kW | 3 |
≤100 kW | 2 |
≤500 kW | 2 |
≤ 5 MW | 1,5 |
> 5 MW | 0 |
4 Calcolo della quota da rimunerare in caso di ampliamento o rinnovamento successivi
L’adeguamento della quota di elettricità da rimunerare con il premio di mercato fluttuante dopo un ampliamento o rinnovamento successivo (art. 30abis cpv. 3) è disciplinato dall’articolo 30equater.
5 Pagamenti parziali e conteggio
La rimunerazione è conteggiata per la fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 6.
6 Contenuto della domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. indicazioni relative all’impianto, in particolare il nome dell’avente diritto e l’ubicazione;
b. licenza di costruzione o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, prova che il progetto è pronto alla realizzazione;
c. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un premio di mercato fluttuante sono soddisfatti; deve contenere almeno indicazioni sulla situazione iniziale e sui substrati di input, una descrizione dell’impianto e informazioni circa la produzione di energia;
d. pianta generale;
e. elenco dei costi d’investimento;
f. potenza elettrica installata ed equivalente in kWel prima e dopo l’investimento;
g. produzione lorda di elettricità e calore in kWh per anno civile prima e dopo l’investimento;
h. produzione netta di elettricità e calore nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l’investimento;
i. data di messa in esercizio prevista.