AS 2024 71
Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini della medicina umana
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:
I
L’ordinanza del DEFR del 10 luglio 20231 concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini della medicina umana è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
Concerne soltanto il testo francese
Art. 5, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3
Fornitura e uso delle scorte obbligatorie
2bis Un vaccino antirabbico2 prelevato da una scorta obbligatoria può essere utilizzato esclusivamente a scopo di profilassi post-esposizione oppure, in ambito professionale, di profilassi pre-esposizione. Il proprietario di scorte obbligatorie è tenuto a informare i clienti di queste indicazioni d’uso.
3 Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1–2bis.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 26 febbraio 2024.
2 Ha effetto sino al 26 febbraio 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.
12 febbraio 2024 | Dipartimento federale dell’economia, Guy Parmelin |