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AS 2024 71

Ordinanza del DEFR concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini della medicina umana

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

ordina:

I

L’ordinanza del DEFR del 10 luglio 20231 concernente la liberazione di scorte obbligatorie di vaccini della medicina umana è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione

Concerne soltanto il testo francese

Art. 5, rubrica, nonché cpv. 2bis e 3

Fornitura e uso delle scorte obbligatorie

2bis Un vaccino antirabbico2 prelevato da una scorta obbligatoria può essere utilizzato esclusivamente a scopo di profilassi post-esposizione oppure, in ambito professionale, di profilassi pre-esposizione. Il proprietario di scorte obbligatorie è tenuto a informare i clienti di queste indicazioni d’uso.

3 Il settore specializzato Agenti terapeutici può revocare una liberazione già autorizzata o respingerne una prevista se un proprietario di scorte obbligatorie non adempie ai suoi obblighi secondo i capoversi 1–2bis.

II

1 La presente ordinanza entra in vigore il 26 febbraio 2024.

2 Ha effetto sino al 26 febbraio 2026; dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

12 febbraio 2024

Dipartimento federale dell’economia,
della formazione e della ricerca:

Guy Parmelin

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