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AS 2024 711

Legge federale sulla società finanziaria di sviluppo SIFEM

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 54 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 dicembre 20222,

decreta:

Sezione 1 Società, scopo e principi

Art. 1 Società finanziaria della Confederazione per lo sviluppo

La SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) è la società finanziaria della Confederazione per lo sviluppo.

È subordinata al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Art. 2 Forma giuridica e ragione sociale

La SIFEM è una società anonima di diritto privato.

È iscritta nel registro di commercio con la ragione sociale «SIFEM SA».

Art. 3 Scopo

La SIFEM sostiene le organizzazioni private dei Paesi in sviluppo e dei Paesi emergenti che rispettano i principi e perseguono gli obiettivi della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali.

Finanzia tali organizzazioni, fornisce loro consulenza e promuove l’impiego di ulteriori fondi dell’economia privata.

Contribuisce a favorire in questi Paesi una crescita economica sostenibile e inclusiva, a creare e preservare posti di lavoro dignitosi, a combattere la povertà nonché a proteggere le risorse naturali e a garantirne l’utilizzo sostenibile. In particolare, affronta le cause del cambiamento climatico e l’adattamento alle sue conseguenze.

Art. 4 Principi dell’attività commerciale

La SIFEM svolge la sua attività nel rispetto dei principi di sostenibilità e addizionalità e dei principi riconosciuti della cooperazione allo sviluppo. Persegue una politica di investimento responsabile, tenendo conto delle migliori pratiche del settore.

Sezione 2 Compiti e collaborazione

Art. 5 Compiti

La SIFEM effettua investimenti a lungo termine nei Paesi in sviluppo e nei Paesi emergenti a favore di piccole e medie imprese aventi scopo di lucro e di imprese in rapida crescita aventi scopo di lucro. Può svolgere tutte le operazioni necessarie e impiegare strumenti finanziari in tutte le forme di partecipazione, capitale di terzi e garanzie utili all’adempimento dei suoi compiti.

Al fine di raggiungere i suoi obiettivi mobilita capitali privati.

Può sostenere la Confederazione in altri compiti, per quanto le sue conoscenze specifiche siano necessarie e tale sostegno non pregiudichi il suo mandato ai sensi della presente legge.

Art. 6 Collaborazione

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, la SIFEM collabora con i competenti servizi della Confederazione. Per adempiere i suoi compiti la SIFEM può collaborare con altre organizzazioni pubbliche o private e con istituzioni, organizzazioni e associazioni internazionali.

Sezione 3 Capitale azionario, azionisti e obiettivi strategici

Art. 7 Capitale azionario

L’ammontare del capitale azionario nonché il numero, il valore nominale e il tipo di titoli di partecipazione sono stabiliti nello statuto.

Art. 8 Azionisti

La Confederazione è la principale azionista della SIFEM. Detiene almeno due terzi dei diritti di voto e del capitale sociale.

Art. 9 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici della SIFEM; a tal fine si basa sui principi riconosciuti in materia di cooperazione allo sviluppo e sui principi di sostenibilità e addizionalità.

Il consiglio d’amministrazione della SIFEM provvede al perseguimento degli obiettivi strategici. Presenta ogni anno al Consiglio federale un rapporto sul raggiungimento degli obiettivi e fornisce le informazioni necessarie a scopo di verifica.

Sezione 4 Consiglio d’amministrazione e condizioni d’impiego

Art. 10 Composizione ed elezione del consiglio d’amministrazione

Il consiglio d’amministrazione si compone di un minimo di 7 a un massimo di 9 membri qualificati e indipendenti.

L’assemblea generale della SIFEM elegge i membri del consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Il mandato ha una durata di tre anni al massimo. I membri del consiglio d’amministrazione possono essere rieletti; la durata complessiva del mandato è tuttavia limitata a 12 anni. L’assemblea generale può destituire in qualsiasi momento i membri del consiglio d’amministrazione per motivi gravi.

Art. 11 Relazioni d’interesse del consiglio d’amministrazione

I candidati all’elezione nel consiglio d’amministrazione devono dichiarare al Consiglio federale le loro relazioni d’interesse.

I membri del consiglio d’amministrazione dichiarano a quest’ultimo le loro relazioni d’interesse e gli comunicano immediatamente eventuali cambiamenti. Il consiglio d’amministrazione ne informa il Consiglio federale nel suo rapporto di gestione annuale. Se una relazione d’interesse è incompatibile con l’appartenenza al consiglio d’amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d’amministrazione propone all’assemblea generale di destituirlo.

I membri del consiglio d’amministrazione non possono far parte della direzione.

Art. 12 Remunerazione

Il Consiglio federale provvede affinché le disposizioni dell’articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale siano applicate per analogia all’interno della SIFEM:

  • a. ai membri del consiglio d’amministrazione;

  • b. al personale di terzi incaricati della gestione del portafoglio e della società;

  • c. al personale remunerato in modo comparabile.

Art. 13 Condizioni d’impiego

I rapporti di lavoro del personale della SIFEM sono retti dal diritto privato.

Il consiglio d’amministrazione della SIFEM e i terzi da essa incaricati della gestione del portafoglio e della società promuovono la diversità e le pari opportunità tra i collaboratori.

Sezione 5 Finanziamento e tesoreria

Art. 14 Finanziamento

La SIFEM si autofinanzia attraverso le proprie attività.

La Confederazione provvede affinché la società sia dotata di sufficiente capitale.

Art. 15 Fondi di terzi

La SIFEM può accettare prestazioni pecuniarie da terzi, purché siano compatibili con il suo scopo, i suoi obiettivi e i suoi compiti.

Art. 16 Tesoreria

L’Amministrazione federale delle finanze gestisce le liquidità della SIFEM nell’ambito della sua tesoreria centrale. Disciplina i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

Al fine di coprire il fabbisogno di liquidità necessario per le sue attività d’investimento, la SIFEM detiene adeguate riserve di liquidità presso una banca, in conformità alla legge dell’8 novembre 19345 sulle banche.

Sezione 6 Referendum ed entrata in vigore

Art. 17

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 14 giugno 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 20246.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi