AS 2024 714
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 77 Competenze linguistiche correlate ai diritti garantiti per legge in caso di scioglimento della comunità familiare (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI)Il diritto secondo l’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStrI è dato unicamente se il richiedente dimostra di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.
Art. 77f lett. c n. 4Nel valutare i criteri d’integrazione di cui all’articolo 58a capoverso 1 lettere c e d LStrI, l’autorità competente considera debitamente le circostanze personali dello straniero. È possibile derogare a detti criteri se lo straniero non li può adempiere o può farlo solo con grandi difficoltà a causa di:c. altre gravi circostanze personali, segnatamente perché:4. soffre delle conseguenze negative della violenza domestica o di un matrimonio forzato.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
27 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |