AS 2024 715
Ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul sistema nazionale d’informazione visti (OVIS)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza VIS del 18 dicembre 20131 è modificata come segue:
Art. 10 cpv. 1 lett. a n. 11 Le autorità seguenti possono accedere in rete ai dati del sistema ORBIS per svolgere i compiti assegnati loro:a. presso la SEM:1. la Divisione Ammissione Dimora e la Divisione Identificazione e controlli di sicurezza: nel quadro dei loro compiti legati al settore dei visti, dei documenti di viaggio e dell’identificazione,
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
27 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |