AS 2024 72
Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’Accordo relativa alla modifica dell’allegato I e all’inserimento di un chiarimento nell’allegato IV dell’Accordo
Preambolo
Il comitato misto,
visto l’accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra1 (in seguito denominato «accordo»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) L’adozione della decisione n. 2/2019 del comitato misto2, ha soddisfatto le condizioni per il collegamento stabilite nell’accordo e ha consentito l’entrata in vigore dell’accordo il 1° gennaio 2020.
(2) In virtù dell’articolo 13, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato misto può decidere di modificare gli allegati dell’accordo.
(3) Il 1° gennaio 2021 è iniziato un nuovo periodo di scambio sia nel sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea sia in quello della Confederazione Svizzera.
(4) Il nuovo periodo di scambio ha introdotto modifiche normative in entrambi i sistemi di scambio di quote di emissione.
(5) Alla luce degli importanti sviluppi in entrambi i sistemi di scambio di quote di emissione di cui all’articolo 13, paragrafo 7, dell’accordo, è opportuno tener conto delle modifiche normative tramite modifica dell’allegato I dell’accordo al fine di introdurre i necessari chiarimenti nei criteri fondamentali indicati in tale allegato, in modo da mantenere la compatibilità tra i due sistemi di scambio, garantire l’integrità del mercato ed evitare distorsioni della concorrenza.
(6) La decisione n. 1/2022 del comitato misto, del 9 dicembre 20223, ha modificato l’allegato IV dell’accordo per quanto riguarda le classificazioni in materia di sicurezza. Per evitare fraintendimenti e confusione è opportuno modificare ulteriormente tale allegato al fine di chiarire che cosa si intende, nel quadro dell’accordo, per «informazioni riservate» con un livello alto di riservatezza e integrità,
ha adottato la presente decisione:
Art. 1
Gli allegati I e IV dell’accordo sono sostituiti dal testo di cui agli allegati I e IV nell’appendice della presente decisione.
Art.°2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatta a Zurigo, il 15 novembre 2023.
Per il comitato misto | ||
Il segretario Ruben Vermeeren | La presidente: Katrin Schneeberger | Il segretario Thomas Meier |
Criteri fondamentali
A. Criteri fondamentali per gli impianti fissi
Criteri fondamentali | Nel SSQE dell’UE | Nel SSQE della Svizzera |
|---|---|---|
| La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito. | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per gli impianti che svolgono le attività e che emettono i gas a effetto serra («GES») elencati di seguito. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. |
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. |
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il fattore lineare di riduzione aumenterà passando da 1,74 % a 2,2 % all’anno a partire dal 2021 e si applicherà a tutti i settori conformemente alla direttiva (UE) 2018/410 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. |
in vigore al 1° gennaio 2022. Il fattore di riduzione lineare è pari a 2,2 % all’anno a partire dal 2021. |
| Nel 2015 l’UE ha introdotto la riserva stabilizzatrice del mercato (decisione (UE) 2015/1814), il cui funzionamento è stato rafforzato dalla direttiva (UE) 2018/410. La legislazione dell’UE prevede che, a partire dal 2017, entro il 15 maggio di ogni anno la Commissione pubblichi il numero totale di quote in circolazione (TNAC). Questa cifra determina se alcune delle quote destinate a essere messe all’asta nell’anno successivo debbano essere integrate nella riserva oppure svincolate dalla riserva. |
in vigore al 1° gennaio 2022. La legislazione svizzera prevede una riduzione dei volumi d’asta subordinata al numero totale di quote in circolazione. Inoltre le quote di emissione non assegnate a un’asta sono cancellate al termine del periodo di scambio. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. |
in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. La regolamentazione svizzera dei mercati finanziari non definisce la natura giuridica delle quote di emissione. In particolare, la legge sulle infrastrutture del mercato finanziario non considera le quote di emissione come valori mobiliari e pertanto queste non sono negoziabili nelle sedi di negoziazione regolamentate. Poiché le quote di emissione non sono considerate valori mobiliari, la regolamentazione svizzera in materia non si applica alla negoziazione fuori dai mercati regolamentati (OTC) di quote di emissione sui mercati secondari. Ai sensi della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario i contratti derivati sono considerati valori mobiliari. Sono compresi anche gli strumenti derivati che hanno le quote di emissione come strumento sottostante. Gli strumenti derivati relativi alle quote di emissione negoziati fuori dai mercati regolamentati tra controparti (finanziarie e no) sono disciplinati dalle disposizioni della legge sulle infrastrutture del mercato finanziario. |
| Le parti stabiliscono adeguati accordi di cooperazione in materia di vigilanza del mercato. Tali accordi riguardano lo scambio di informazioni e l’esecuzione degli obblighi derivanti dai rispettivi regimi di vigilanza del mercato. Le parti ne informano il comitato misto. | |
| Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
| Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
|
in vigore al 1° gennaio 2021. |
in vigore al 1° gennaio 2022. Nel periodo 2021–2025 le quote assegnate a titolo gratuito non superano le quantità di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti nell’ambito del sistema SSQE dell’UE. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. |
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore al 1° gennaio 2021. |
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. |
in vigore al 1° gennaio 2022. |
B. Criteri fondamentali per il trasporto aereo
Criteri fondamentali | Per l’UE | Per la Svizzera |
|---|---|---|
| La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito. | La partecipazione al SSQE è obbligatoria per le attività di trasporto aereo in conformità dei criteri indicati di seguito. |
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in vigore al 1° gennaio 2021. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono coperti dal sistema SSQE dell’UE i voli in partenza da un aerodromo situato nel territorio dello Spazio economico europeo («SEE») diretti verso aerodromi situati nel territorio della Svizzera, mentre sono esclusi i voli in partenza da aerodromi situati nel territorio della Svizzera e diretti verso aerodromi situati nel territorio dello SEE, a norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE. |
Voli in partenza da o in arrivo in un aerodromo situato nel territorio svizzero, ad eccezione dei voli provenienti da un aerodromo situato nel territorio dello SEE. Tutte le deroghe temporanee relative all’ambito di applicazione del SSQE, tra cui le deroghe ai sensi dell’articolo 28bis della direttiva 2003/87/CE, possono applicarsi in relazione al SSQE della Svizzera conformemente alle deroghe introdotte nel SSQE dell’UE. Per le attività di trasporto aereo sono coperte soltanto le emissioni di CO2.
L’applicazione generale di cui al punto 1 non include:
Questi limiti di copertura sono stabiliti da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
| Le due parti cooperano per quanto riguarda l’applicazione dei limiti di copertura sia nel SSQE della Svizzera che nel SSQE dell’UE per gli operatori commerciali e non commerciali conformemente al presente allegato. In particolare, entrambe le parti assicurano il trasferimento tempestivo di tutti i dati che consentono l’esatta identificazione del volo e degli operatori aerei che sono coperti dal SSQE della Svizzera e da quello dell’UE. | |
| Articolo 3quater della direttiva 2003/87/CE, in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Inizialmente l’articolo 3quater della direttiva 2003/87/CE ripartiva le quote nel modo seguente:
Le quote assegnate sono state modificate con il regolamento (UE) n. 421/2014, in base al quale le quote assegnate a titolo gratuito sono state ridotte in proporzione alla riduzione dell’obbligo di restituzione (articolo 28bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE). Il regolamento (UE) 2017/2392 in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo ha prorogato tale regime fino al 2023 e applica un fattore lineare di riduzione del 2,2 % a decorrere dal 1° gennaio 2021. | Il limite rispecchia un livello di rigore analogo a quello del SSQE dell’UE, in particolare per quanto concerne la percentuale di riduzione tra gli anni e i periodi di scambio. Le quote entro il limite massimo sono ripartite come segue:
La ripartizione può essere riesaminata conformemente agli articoli 6 e 7 del presente Accordo. Fino al 2020 la quantità di quote entro il limite massimo è calcolata secondo un approccio dal basso verso l’alto sulla base delle quote da assegnare a titolo gratuito, in conformità della ripartizione summenzionata. Le eventuali deroghe temporanee concernenti il campo di applicazione del SSQE richiedono un adeguamento proporzionale delle quantità da assegnare. A partire dal 2021 la quantità di quote entro il limite massimo è determinata dal limite massimo per il 2020, tenendo conto di un’eventuale percentuale di riduzione conformemente al SSQE dell’UE. Quanto precede è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | L’autorità svizzera competente mette all’asta le quote destinate a tale operazione. La Svizzera ha diritto alle entrate generate dalle vendite all’asta delle quote svizzere. Quanto precede è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | Delle quote sono accantonate in una riserva speciale per i nuovi entranti e gli operatori in rapida crescita; tuttavia, fino al 2020 la Svizzera non avrà una riserva speciale, in quanto l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività svizzere di trasporto aereo è il 2018. La riserva speciale è stabilita da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro. | Il parametro di riferimento non può essere superiore a quello del SSQE dell’UE. Il parametro di riferimento annuale è pari a 0,000642186914222035 quote per tonnellata-chilometro. Il parametro di riferimento è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. A norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE sono effettuati adeguamenti della quantità di quote rilasciate, in proporzione agli obblighi di comunicazione e restituzione derivanti dalla copertura effettiva, nell’ambito del SSQE dell’UE, dei voli tra i paesi dello SEE e la Svizzera. | Il numero di quote di emissione assegnate a titolo gratuito agli operatori aerei è calcolato moltiplicando i dati relativi alle tonnellate-chilometro comunicati nell’anno di riferimento per il parametro applicabile. L’assegnazione gratuita è stabilita da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
| Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
| Il diritto dell’Unione non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. | Il diritto svizzero non prevede diritti di utilizzo di crediti internazionali a partire dal 2021. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | Fatto salvo quanto disposto di seguito, l’acquisizione dei nuovi dati relativi alle tonnellate-chilometro si effettua contemporaneamente e secondo lo stesso approccio utilizzato per l’acquisizione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro del SSQE dell’UE. Finché non sarà effettuata una nuova acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro, e in conformità dell’ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull’elaborazione dei piani di monitoraggio per le rotte aeree in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo, l’anno di riferimento per l’acquisizione dei dati sulle attività di trasporto aereo della Svizzera è il 2018. Quanto precede è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore al 1° gennaio 2021. | Le disposizioni in materia di monitoraggio e comunicazione sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE. Quanto precede è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
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in vigore alla data di entrata in vigore del presente Accordo. | Le disposizioni in materia di verifica e accreditamento sono caratterizzate dallo stesso livello di rigore delle disposizioni del SSQE dell’UE. Quanto precede è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
| Si applicano i criteri di cui alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18bis. A tal fine, e a norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, la Svizzera è considerata Stato membro amministratore per quanto riguarda l’attribuzione dell’amministrazione degli operatori aerei alla Svizzera e agli Stati membri dell’UE (dello SEE). Ai sensi dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (dello SEE) sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei a essi attribuiti, comprese le funzioni connesse al SSQE della Svizzera (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’amministrazione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l’esecuzione). La Commissione europea e le autorità svizzere competenti concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti. In particolare, la Commissione europea assicura il trasferimento agli operatori aerei amministrati dalla Svizzera del numero di quote dell’UE assegnate a titolo gratuito. Nel caso di un Accordo bilaterale relativo all’amministrazione dei voli effettuati da o verso l’Euroaeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo che non comporta alcuna modifica della direttiva 2003/87/CE, la Commissione europea agevola, se del caso, l’attuazione di tale Accordo, a condizione che ciò non comporti un doppio conteggio. | La Svizzera è competente per l’amministrazione degli operatori aerei:
Le autorità svizzere competenti sono responsabili di tutte le funzioni connesse all’amministrazione degli operatori aerei attribuiti alla Svizzera, comprese le funzioni connesse al SSQE dell’UE (come la ricezione delle comunicazioni delle emissioni verificate che coprono le attività di attività di trasporto aereo sia dell’UE sia della Svizzera, l’amministrazione degli operatori aerei e dei conti, la conformità e l’esecuzione). Le autorità svizzere competenti e la Commissione europea concordano bilateralmente la trasmissione dei documenti e delle informazioni pertinenti. In particolare, le autorità svizzere competenti trasferiscono agli operatori aerei amministrati dagli Stati membri dell’UE (SEE) il numero di quote della Svizzera assegnate a titolo gratuito. Quanto precede è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
| Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti degli Stati membri dell’UE (dello SEE) considerano in primo luogo le emissioni coperte dal SSQE della Svizzera e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dal SSQE dell’UE. | Nel valutare la conformità degli operatori aerei sulla base del numero di quote restituite, le autorità competenti della Svizzera considerano in primo luogo le emissioni coperte dal SSQE dell’UE e utilizzano le quote restituite rimanenti per tener conto delle emissioni coperte dal SSQE della Svizzera. Quanto precede è stabilito da:
in vigore al 1° gennaio 2022. |
| Le parti applicano le disposizioni dei rispettivi SSQE nei confronti degli operatori aerei che non adempiono ai loro obblighi nel SSQE corrispondente, indipendentemente dal fatto che l’operatore sia amministrato da un’autorità competente dell’UE (dello SEE) o della Svizzera, qualora l’applicazione delle disposizioni da parte dell’autorità amministratrice richieda un intervento supplementare. | |
| A norma dell’articolo 25bis della direttiva 2003/87/CE, l’elenco degli operatori aerei pubblicato dalla Commissione europea conformemente alla direttiva 2003/87/CE, articolo 18bis, paragrafo 3, precisa lo Stato amministratore, compresa la Svizzera, per ciascun operatore aereo. Gli operatori aerei attribuiti alla Svizzera per la prima volta dopo l’entrata in vigore del presente Accordo sono amministrati dalla Svizzera dopo il 30 aprile dell’anno di attribuzione e una volta che il collegamento provvisorio dei registri diventa operativo. Le due parti cooperano nello scambio dei documenti e delle informazioni pertinenti. L’attribuzione di un operatore aereo non pregiudica la copertura di tale operatore aereo da parte del rispettivo SSQE (vale a dire, un operatore coperto dal SSQE dell’UE e amministrato dall’autorità competente svizzera ha lo stesso livello di obblighi nell’ambito del SSQE dell’UE che ha nel SSQE della Svizzera, e viceversa). | |
| Eventuali altre modalità necessarie per l’organizzazione del lavoro e la cooperazione nell’ambito dello sportello unico per i titolari dei conti del trasporto aereo sono elaborate e adottate dal comitato misto dopo la firma del presente Accordo conformemente agli articoli 12, 13 e 22 dello stesso. Tali modalità si applicano a decorrere dalla data di applicazione del presente Accordo. | |
| Per la parte del presente Accordo che riguarda il trasporto aereo, la Commissione europea include la Svizzera nel mandato conferito a Eurocontrol relativamente al SSQE dell’UE. |
C. Criteri fondamentali per i registri
Il SSQE di ciascuna parte comprende un registro e un catalogo delle transazioni che soddisfano i criteri fondamentali descritti di seguito e relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza per l’apertura e la gestione dei conti.
Criteri fondamentali relativi ai meccanismi e alle procedure di sicurezza
I registri e i cataloghi delle transazioni tutelano la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e l’autenticità dei dati registrati nel sistema. A tal fine, le parti attivano i meccanismi di sicurezza descritti di seguito:
Criteri fondamentali |
Per accedere ai conti tutti gli utenti devono disporre di un sistema di autenticazione a due fattori. |
Per l’avvio e l’approvazione delle transazioni è necessario un meccanismo di firma dell’operazione. Gli utenti ricevono un codice di conferma fuori banda. |
Le transazioni seguenti sono avviate da una persona e approvate da un’altra persona (principio del doppio esame):
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Deve essere predisposto un sistema di notifica che avverte gli utenti quando sono effettuate transazioni attinenti ai loro conti e dotazioni. |
Tra l’avvio di un trasferimento e la sua esecuzione si applica un intervallo minimo di 24 ore in modo che tutti gli utenti possano ricevere le informazioni e fermare qualsiasi trasferimento che si sospetta sia illecito, a meno che un sistema di conti di fiducia non fornisca lo stesso livello di sicurezza. |
L’amministratore svizzero e l’amministratore centrale dell’Unione adottano misure intese a informare gli utenti delle loro responsabilità in relazione alla sicurezza dei loro sistemi (p. es. PC, rete) e in relazione al trattamento dei dati / alla navigazione in Internet. |
Per quanto riguarda la conformità e fatte salve le rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, le emissioni possono essere coperte solo da quote rilasciate nello stesso periodo o in un periodo precedente. |
Criteri fondamentali relativi all’apertura e alla gestione dei conti
Criteri fondamentali |
Apertura di un conto per gestori di impianti / conto di deposito per gestori di impianti Un operatore o un’autorità competente indirizza la sua domanda di apertura di un conto per gestori di impianti / conto di deposito per gestori di impianti all’amministratore nazionale (per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’ambiente – UFAM). La domanda contiene informazioni sufficienti per identificare l’impianto del SSQE e un pertinente codice identificativo dell’impianto. |
Apertura di un conto di operatore aereo / conto di deposito di operatore aereo Ogni operatore aereo che rientra nel SSQE della Svizzera e/o dell’UE dispone di un conto di operatore aereo / conto di deposito di operatore aereo. Per gli operatori aerei amministrati dall’autorità competente svizzera, questo conto figura nel registro svizzero. La domanda dell’operatore aereo o di un suo rappresentante autorizzato è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) entro 30 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio dell’operatore aereo o dal suo trasferimento da uno Stato membro dell’UE (dello SEE) alle autorità svizzere. Nella domanda è indicato il codice unico del o degli aeromobili operati dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera e/o nel SSQE dell’UE. |
Apertura di un conto di scambio / conto di deposito personale La domanda di apertura di un conto di scambio / conto di deposito personale è indirizzata all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera). Essa contiene informazioni sufficienti per identificare il titolare/richiedente del conto e comprende almeno:
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Rappresentanti autorizzati / rappresentanti del conto Per ogni conto esiste almeno un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto nominato dal potenziale titolare. I rappresentanti autorizzati / rappresentanti del conto avviano le transazioni e altre procedure per conto del titolare. All’atto della nomina del rappresentante autorizzato / rappresentante del conto, sono trasmesse le seguenti informazioni relative al rappresentante autorizzato / rappresentante del conto:
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Controllo dei documenti Tutte le copie dei documenti presentati come documenti giustificativi per l’apertura di un conto di scambio / conto di deposito personale o per la nomina di un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto devono essere certificate come autentiche. Per i documenti rilasciati al di fuori dello Stato richiedente, le copie devono anche essere autenticate, salvo disposizione contraria del diritto nazionale. La data della certificazione e, se del caso, dell’autenticazione non deve essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda. |
Rifiuto di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto Un amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) può rifiutarsi di aprire o aggiornare un conto o di nominare un rappresentante autorizzato / rappresentante del conto purché il rifiuto sia ragionevole e giustificabile. Il rifiuto si fonda su almeno uno dei motivi seguenti:
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Riesame periodico delle informazioni sui conti I titolari dei conti comunicano entro 10 giorni lavorativi all’amministratore nazionale (l’UFAM per la Svizzera) ogni cambiamento relativo al conto o ai dati dell’utente unitamente alle informazioni di supporto richieste dall’amministratore nazionale che è responsabile dell’approvazione tempestiva di detto aggiornamento. |
Almeno ogni tre anni l’amministratore nazionale verifica se le informazioni relative al conto sono ancora complete, aggiornate, accurate e veritiere, e chiede al titolare del conto di comunicare le eventuali modifiche. Per i conti per gestori / conti di deposito per gestori di impianti, i conti di operatore aereo / conti di deposito di operatore aereo e i verificatori, la verifica avviene almeno ogni cinque anni. |
Sospensione dell’accesso ai conti L’accesso ai conti può essere sospeso se una disposizione relativa ai registri di cui all’articolo 3 del presente Accordo è stata violata o è in corso un’indagine relativa a una sua possibile violazione. |
Riservatezza e divulgazione delle informazioni Le informazioni sono considerate riservate, ivi comprese quelle concernenti le dotazioni di tutti i conti, tutte le transazioni effettuate, il codice identificativo unico delle quote e il valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto detenute o interessate da una transazione, conservate nell’EUTL, nel SSTL, nel registro dell’Unione, nel registro svizzero e in qualsiasi altro registro del protocollo di Kyoto. |
Dette informazioni riservate possono essere fornite a enti pubblici competenti su loro richiesta se la richiesta persegue un obiettivo legittimo ed è giustificata, necessaria e proporzionata (a fini d’indagine, rilevamento e procedimento giudiziario, a fini fiscali o di applicazione della legge, di audit e vigilanza finanziaria nell’ambito della lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, altri reati gravi, gli abusi di mercato o altre violazioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale di uno Stato membro dello SEE o della Svizzera e al fine di garantire il buon funzionamento del SSQE dell’UE e del SSQE della Svizzera). |
D. Criteri fondamentali per le piattaforme d’asta e le attività d’asta
Gli enti che conducono le aste di quote nel SSQE delle parti soddisfano i seguenti criteri fondamentali e conducono le aste di conseguenza:
Criteri fondamentali |
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La Svizzera si impegna ad avvalersi di un ente privato per la messa all’asta delle proprie quote, in conformità delle norme sugli appalti pubblici.
In attesa che tale ente sia incaricato e a condizione che il numero di quote da mettere all’asta in un anno sia inferiore a una determinata soglia, la Svizzera può continuare a utilizzare le modalità di asta in vigore, vale a dire le aste gestite dall’UFAM, alle condizioni seguenti:
la soglia è di 1 000 000 di quote, comprese le quote da mettere all’asta per le attività di trasporto aereo.
si applicano i criteri fondamentali da 1 a 8, ad eccezione dei criteri 1 e 2, mentre l’ultima frase del criterio 5 e i criteri 7 e 8 si applicano all’UFAM solo nella misura del possibile.
Il criterio fondamentale 3 si applica unitamente alla seguente disposizione: l’ammissione alle aste di quote svizzere con le modalità di asta in vigore nel momento in cui è stato firmato il presente Accordo è garantita a tutti gli enti nello SEE ammessi a partecipare alle aste nell’Unione.
La Svizzera può incaricare enti ubicati nello SEE di condurre le aste.
2. L’allegato IV è sostituito dal seguente:
Definizione dei livelli di riservatezza degli SSQE
A.1 Valutazione della riservatezza e dell’integrità
Per «riservatezza» s’intende la natura riservata di un’informazione o di tutto o parte di un sistema informativo (quali algoritmi, programmi e documentazione) cui possono accedere solamente le persone, gli organismi e le procedure autorizzati.
Per «integrità» s’intende la garanzia che il sistema informativo e le informazioni trattate possono essere modificati unicamente da un’azione volontaria e legittima e che il sistema produrrà il risultato atteso in maniera esatta e completa.
Per ogni informazione del SSQE considerata riservata, l’aspetto della riservatezza va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa qualora tale informazione sia divulgata e l’aspetto dell’integrità va considerato dal punto di vista del potenziale impatto a livello d’impresa qualora tale informazione sia involontariamente modificata o parzialmente o totalmente distrutta.
Il livello di riservatezza dell’informazione e il livello di integrità del sistema di informazione sono valutati secondo una valutazione fondata sui criteri contenuti nella sezione A.2. Tali valutazioni consentono di giudicare il livello generale di riservatezza dell’informazione mediante la griglia di cui alla sezione A.3.
A.2 Valutazione della riservatezza e dell’integrità
A.2.1 «Livello basso»
Il livello basso è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno moderato alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:
– pregiudicare moderatamente le relazioni politiche o diplomatiche;
– causare pubblicità negativa all’immagine o alla reputazione delle parti o di altre istituzioni;
– provocare imbarazzo a persone fisiche;
– pregiudicare il morale / la produttività del personale;
– causare perdite finanziarie limitate o agevolare moderatamente profitti o recare vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;
– pregiudicare moderatamente l’efficace elaborazione o attuazione delle politiche delle parti;
– pregiudicare moderatamente la corretta gestione delle parti e le loro transazioni.
A.2.2 «Livello medio»
Il livello medio è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:
– provocare imbarazzo nelle relazioni politiche o diplomatiche;
– danneggiare l’immagine o la reputazione delle parti o di altre istituzioni;
– provocare difficoltà a persone fisiche;
– provocare un corrispondente abbassamento del morale / della produttività del personale;
– mettere in imbarazzo le parti o altre istituzioni nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi;
– causare perdite finanziarie o agevolare profitti o recare vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;
– pregiudicare indagini penali;
– violare obblighi giuridici o contrattuali sulla riservatezza delle informazioni;
– pregiudicare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche delle parti;
– pregiudicare la corretta gestione delle parti e le loro transazioni.
A.2.3 «Livello alto»11
Il livello alto è attribuito a un’informazione relativa al SSQE che, se fosse divulgata a persone non autorizzate e/o subisse una perdita di integrità, causerebbe un danno gravissimo e/o inaccettabile alle parti o ad altre istituzioni, il quale potrebbe a sua volta:
– ripercuotersi negativamente sulle relazioni diplomatiche;
– provocare serie difficoltà a persone fisiche;
– rendere più difficile il mantenimento dell’efficacia operativa o della sicurezza delle parti o di altri partner;
– causare perdite finanziarie o agevolare profitti o recare vantaggi indebiti a beneficio di persone fisiche o società;
– violare regolari impegni di mantenimento della riservatezza di informazioni fornite da terzi;
– violare le restrizioni legali applicabili alla divulgazione di informazioni;
– pregiudicare le indagini o agevolare la commissione di reati;
– creare uno svantaggio alle parti nei negoziati di carattere commerciale o politico con terzi;
– impedire l’efficace elaborazione o attuazione delle politiche delle parti;
– compromettere la buona gestione delle parti e le loro transazioni.
A.3 Valutazione del livello di riservatezza delle informazioni degli SSQE
Sulla base delle valutazioni della riservatezza e dell’integrità ai sensi della sezione A.2. e conformemente ai livelli di riservatezza di cui all’allegato III dell’Accordo, il livello generale di riservatezza delle informazioni è stabilito mediante la tabella seguente:
Livello di riservatezza Livello d’integrità | Basso | Medio | Alto |
|---|---|---|---|
Basso | Classificazione UE: SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS | Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (o * SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS) | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
Medio | Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (o * SENSITIVE: ETS Joint Procurement Classificazione CH: LIMITED: ETS) | Classificazione UE/CH: SENSITIVE: ETS (o * SPECIAL HANDLING: ETS Critical) | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
Alto | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical | Classificazione UE/CH: SPECIAL HANDLING: ETS Critical |
|