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AS 2024 724

AS 2024 724

Preambolo

L’organo paritetico della Cassa di previdenza del Settore dei PF

decreta:

I

Il regolamento di previdenza del 3 dicembre 20071 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF è modificato come segue:

Sostituzione di un’espressioneConcerne soltanto il testo francese.

Art. 43 cpv. 2 bis2bis La persona assicurata può invertire l’ordine degli aventi diritto di cui al capoverso 2 lettere e e f. La rispettiva dichiarazione deve essere inoltrata a PUBLICA entro 3 mesi dal decesso. Se la dichiarazione non viene inoltrata entro tale termine, l’avere proveniente dal conto del PC è versato secondo l’ordine ai sensi del capoverso 2.

Art. 45 cpv. 2 e 52 Il diritto alla rendita per conviventi sussiste soltanto se la persona assicurata o il beneficiario della rendita comunica la convivenza quando entrambi i conviventi sono ancora in vita. La comunicazione deve essere effettuata tramite il portale clienti di PUBLICA oppure scritta e firmata di proprio pugno.5 La durata della convivenza è computata in quella del matrimonio successivo conformemente alle condizioni del diritto alla rendita per coniugi di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera b, sempreché la convivenza sia stata comunicata a PUBLICA conformemente al capoverso 2.

Art. 46a Prelievo di capitale al posto di una rendita per coniugi o conviventi1 Le rendite per coniugi o conviventi di cui all’articolo 46 capoverso 1 lettere a e c possono essere percepite interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale. Questo si applica anche alle rendite per coniugi o conviventi secondo l’articolo 46 capoverso 1 lettera b, sempreché la persona defunta beneficiava di una rendita di invalidità.2 Se desidera percepire la rendita per coniugi o conviventi interamente o parzialmente sotto forma di liquidazione unica in capitale, l’avente diritto deve trasmettere a PUBLICA una corrispondente dichiarazione scritta e firmata di proprio pugno. Questa dichiarazione deve pervenire a PUBLICA al più tardi entro tre mesi dal decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita. Eventuali pagamenti della rendita sono dedotti dalla liquidazione in capitale.3 La liquidazione in capitale corrisponde al valore in contanti della rendita percepita come liquidazione in capitale.4 Le rendite per coniugi o conviventi sono ridotte in misura corrispondente alla liquidazione in capitale ottenuta.5 Se il coniuge o il convivente superstite non ha ancora compiuto il 45° anno di età, la liquidazione in capitale è ridotta del due per cento per ogni anno intero o iniziato a partire dall’età dell’avente diritto al momento del decesso della persona assicurata o del beneficiario di una rendita di invalidità fino a raggiungere 45 anni. L’intera liquidazione in capitale corrisponde però almeno al capitale garantito in caso di decesso di cui all’articolo 50.

Art. 55 cpv. 33 In caso di decesso l’avere accumulato è versato conformemente all’articolo 43 capoversi 2 e 2bis.

II

L’allegato 4 è sostituito secondo la versione qui annessa.

III

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025.

2 luglio 2024

In nome dell’organo paritetico:

Il presidente, Karsten Bugmann
La vicepresidente, Margot Ziekau

(art. 39, 46 e 57)

Tassi di conversione

Età

Tasso di conversione

60

4,47 %

61

4,58 %

62

4,70 %

  1. uomini e donne, eccetto le donne

    nate nel 1963 o negli anni precedenti

  2. donne nate nel 1963 o negli anni

    precedenti

4,83 %

4,90 %

  1. uomini e donne, eccetto le donne

    nate nel 1963 o negli anni precedenti

  2. donne nate nel 1963 o negli anni

    precedenti

4,96 %

5,09 %

65

5,09 %

66

5,24 %

67

5,40 %

68

5,58 %

69

5,76 %

70

5,96 %