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AS 2024 744

Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 4 dicembre 20151 sui rifiuti è modificata come segue:

L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 6 cpv. 3, 36 cpv. 1, 42 cpv. 2 e 43 cpv. 2)

Requisiti applicabili allubicazione di discariche e alle relative opere di costruzione

Numero 1.1.31.1.3 Le discariche e i compartimenti di tipo B, C, D ed E non possono trovarsi sopra acque sotterranee utilizzabili né nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione. È fatta salva la realizzazione di una discarica o di un compartimento di tipo B nella zona limitrofa di acque sotterranee utilizzabili. Per l’ampliamento verticale od orizzontale delle discariche di tipo C, D ed E in esercizio e costruite prima del 1° luglio 2007, l’autorità può concedere deroghe secondo l’allegato 4 numero 211 capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 19982 sulla protezione delle acque (OPAc), se è fornita la prova che:a. nonostante una valutazione integrale delle ubicazioni nella regione di pianificazione che si estende al di là dei confini territoriali dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 OPSR), non è possibile, entro un congruo termine, adibire a discarica ulteriore volume al di fuori dell’area delle acque sotterranee utilizzabili e delle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione;b. l’ubicazione non si trova nel bacino imbrifero di una captazione di interesse pubblico d’acqua sotterranea o di un impianto d’interesse pubblico e d’alimentazione delle falde secondo l’articolo 20 della legge del 24 gennaio 19913 sulla protezione delle acque (LPAc) oppure in un’area di protezione delle acque sotterranee secondo l’articolo 21 LPAc; ec. i requisiti relativi alla protezione delle acque sono soddisfatti e possono essere comprovati con la necessaria documentazione (art. 32 cpv. 3 OPAc).

Numero 1.1.4 primo periodo1.1.4 Le discariche e i compartimenti di tipo A e B nonché un ampliamento di discariche esistenti di tipo C, D ed E secondo la deroga di cui al numero 1.1.3 che si trovano al di sopra di acque sotterranee utilizzabili o nelle zone limitrofe finalizzate alla loro protezione devono trovarsi ad almeno 2 m sopra il livello naturale massimo delle acque sotterranee calcolato su un periodo di dieci anni. …

Numero 1.1.51.1.5 In caso di deroghe secondo il numero 1.1.3, l’ulteriore volume da adibire a discarica deve essere realizzato in primo luogo tramite un ampliamento verticale del corpo della discarica esistente. L’autorità può in secondo luogo autorizzare un ampliamento orizzontale se è fornita la prova che un innalzamento non è in grado di soddisfare l’ulteriore fabbisogno in termini di volume da adibire a discarica.

Numero 1.1.61.1.6 L’autorità cantonale comunica all’UFAM le deroghe concesse secondo il numero 1.1.3.

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