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AS 2024 745

AS 2024 745
(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 18 maggio 20051 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

L’elenco degli allegati è modificato come segue:1.19 Silossani ciclici2.2 Prodotti di pulizia e disodorizzanti

Allegati1 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1.19 secondo la versione qui annessa. 2 L’allegato 2.2 è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 3)

Silossani ciclici

1 Divieti

1 È vietata l’immissione sul mercato di:

  • a. ottametilciclotetrasilossano (D4, n. CAS 556-67-2), decametilciclopentasilossano (D5, n. CAS 541‑02‑6) e dodecametilcicloesasilossano (D6, n. CAS 540‑97‑6);

  • b. sostanze, esclusi i polimeri siliconici, e preparati contenenti una delle sostanze di cui alla lettera a con un contenuto in massa pari o superiore allo 0,1 per cento.

2 È vietato l’impiego di sostanze e preparati di cui al capoverso 1 come solventi per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce.

2 Deroghe

1 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato per l’impiego professionale o commerciale come:

  • a. monomeri per la fabbricazione di polimeri siliconici;

  • b. monomeri per la polimerizzazione;

  • c. prodotti intermedi per la fabbricazione di composti di silicio;

  • d. prodotti di partenza per la fabbricazione di preparati;

  • e. prodotti di partenza per la fabbricazione di oggetti in impianti industriali, compresi sostanze e preparati necessari per la fabbricazione di tali prodotti di partenza;

  • f. prodotti per il trattamento delle superfici per non metalli;

  • g. reagenti per scopi di analisi e ricerca se non rientrano tra i dispositivi medici ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 15 dicembre 20002 sugli agenti terapeutici (LATer).

2 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato di:

  • a. dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LATer che:

    1. contengono D5 o D6 e sono impiegati per la prevenzione di ferite, il trattamento e la cura di cicatrici e ferite o per la cura di stomie,

    2. sono costituiti da sostanze o da combinazioni di sostanze e contengono polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera lo 0,2 per cento,

    3. sono utilizzati per impronte dentali contenenti polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D5 non supera lo 0,3 per cento o quello di D6 l’1 per cento;

  • b. prodotti per la pulizia o il restauro di opere d’arte e oggetti d’antiquariato per l’impiego professionale o commerciale e che:

    1. sono composti da D5 o contengono D5, o

    2. contengono polimeri siliconici, se il loro contenuto in massa di D6 non supera l’1 per cento;

  • c. preparati contenenti polimeri siliconici per gli impieghi seguenti:

    1. adesivi, leganti, sigillanti, masse da colata e materiali per la stampa 3D, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera l’1 per cento,

    2. leganti, se il loro contenuto in massa di D4, D5 o D6 non supera lo 0,5 per cento,

    3. rivestimenti protettivi, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,5 per cento e quello di D5 e D6 lo 0,3 per cento,

    4. solette in silicone e scarpette per cavalli, se il loro contenuto in massa di D4 non supera lo 0,2 per cento e quello di D5 o D6 l’1 per cento,

    5. prodotti per la stampa a tampone, se il loro contenuto in massa di D5 o D6 non supera l’1 per cento,

    6. prodotti per lo sviluppo di prototipi e la costruzione di stampi come pure prodotti contenenti quarzo come riempitivo per applicazioni ad alte prestazioni, se il loro contenuto in massa di D5 non supera l’1 per cento o quello di D6 il 3 per cento.

3 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano all’immissione sul mercato di sostanze e preparati necessari per la fabbricazione di dispositivi medici ai sensi del capoverso 2 lettera a, di prodotti per la pulizia o il restauro di opere d’arte e d’antiquariato ai sensi del capoverso 2 lettera b e di preparati contenenti polimeri siliconici ai sensi del capoverso 2 lettera c.

4 I divieti di cui al numero 1 capoversi 1 e 2 non si applicano:

  • a. all’immissione sul mercato di D5 per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce;

  • b. all’impiego di D5 nel lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce, se sono state adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per prevenire le emissioni di D5.

3 Disposizioni transitorie

1 I divieti di cui al numero 1 capoverso 1 non si applicano:

  • a. alle sostanze e ai preparati seguenti immessi sul mercato prima delle date menzionate e alle sostanze e ai preparati necessari per la fabbricazione di tali preparati:

Preparato

Data

Cosmetici secondo l’articolo 53 dell’ordinanza del 16 dicembre 20163 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), esclusi quelli lavabili e che contengono D4 o D5

7 giugno 2027

Farmaci e dispositivi medici secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici (LATer)

7 giugno 2031

  • b. a tutte le altre sostanze e preparati immessi sul mercato prima del 7 giugno 2026; ne sono esclusi i cosmetici lavabili di cui all’articolo 53 ODerr contenenti D4 o D5.

2 I divieti di cui al numero 1 capoverso 2 non si applicano all’impiego di D4 e D6 quali sostanze e in preparati per il lavaggio a secco di prodotti tessili, pelli e pellicce fino al 6 giugno 2026.

(art. 3)

Prodotti di pulizia, disodorizzanti e cosmetici

Titolo

Prodotti di pulizia e disodorizzanti

N. 2 cpv. 66 Abrogato

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