AS 2024 747
Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 42 cpv. 2bis2bis Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di tali accordi.
II
Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.
27 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |
(art. 19–19b e 42 cpv. 2bis)
Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata
1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:
a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000
Zurigo | 399 | Sciaffusa | 17 |
Berna | 232 | Appenzello Esterno | 10 |
Lucerna | 92 | Appenzello Interno | 3 |
Uri | 7 | San Gallo | 114 |
Svitto | 31 | Grigioni | 49 |
Obvaldo | 8 | Argovia | 128 |
Nidvaldo | 9 | Turgovia | 53 |
Glarona | 8 | Ticino | 95 |
Zugo | 46 | Vaud | 182 |
Friburgo | 58 | Vallese | 70 |
Soletta | 54 | Neuchâtel | 41 |
Basilea Città | 72 | Ginevra | 148 |
Basilea Campagna | 57 | Giura | 17 |
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 20232 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
750 | 750 | 750 | 750 |
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
350 | 350 | 350 | 350 |
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.
9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 42 capoverso 2bis che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’11 ottobre 20243 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sullo scambio di stagisti e di giovani professionisti sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull’anno successivo.
(art. 20–20b)
Contingenti dei permessi di dimora
1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:
a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250
Zurigo | 249 | Sciaffusa | 11 |
Berna | 145 | Appenzello Esterno | 6 |
Lucerna | 58 | Appenzello Interno | 2 |
Uri | 4 | San Gallo | 71 |
Svitto | 20 | Grigioni | 31 |
Obvaldo | 5 | Argovia | 80 |
Nidvaldo | 5 | Turgovia | 33 |
Glarona | 5 | Ticino | 59 |
Zugo | 29 | Vaud | 114 |
Friburgo | 36 | Vallese | 44 |
Soletta | 33 | Neuchâtel | 26 |
Basilea Città | 45 | Ginevra | 92 |
Basilea Campagna | 36 | Giura | 11 |
b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250
2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.
3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 20234 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).
4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
125 | 125 | 125 | 125 |
5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.
6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.
7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:
1° gennaio–31 marzo | 1° aprile–30 giugno | 1° luglio–30 settembre | 1° ottobre–31 dicembre |
|---|---|---|---|
525 | 525 | 525 | 525 |
8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.