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AS 2024 747

Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 42 cpv. 2bis2bis Se i contingenti dei permessi non sono stabiliti negli accordi sui praticanti, la SEM può rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, computandoli sui contingenti giusta l’allegato 1 numero 9, agli stranieri che rientrano nel campo d’applicazione di tali accordi.

II

Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

27 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 19–19b e 42 cpv. 2bis)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 4000:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2000

Zurigo

399

Sciaffusa

17

Berna

232

Appenzello Esterno

10

Lucerna

92

Appenzello Interno

3

Uri

7

San Gallo

114

Svitto

31

Grigioni

49

Obvaldo

8

Argovia

128

Nidvaldo

9

Turgovia

53

Glarona

8

Ticino

95

Zugo

46

Vaud

182

Friburgo

58

Vallese

70

Soletta

54

Neuchâtel

41

Basilea Città

72

Ginevra

148

Basilea Campagna

57

Giura

17

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2000

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 20232 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

750

750

750

750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 19b sono stabiliti complessivamente a 1400:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

350

350

350

350

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

9. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all’articolo 42 capoverso 2bis che rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo dell’11 ottobre 20243 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sullo scambio di stagisti e di giovani professionisti sono stabiliti a 300 per anno civile. Il saldo inutilizzato non è riportato sull’anno successivo.

(art. 20–20b)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 4500:

  • a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1250

Zurigo

249

Sciaffusa

11

Berna

145

Appenzello Esterno

6

Lucerna

58

Appenzello Interno

2

Uri

4

San Gallo

71

Svitto

20

Grigioni

31

Obvaldo

5

Argovia

80

Nidvaldo

5

Turgovia

33

Glarona

5

Ticino

59

Zugo

29

Vaud

114

Friburgo

36

Vallese

44

Soletta

33

Neuchâtel

26

Basilea Città

45

Ginevra

92

Basilea Campagna

36

Giura

11

  • b. Contingente a disposizione della Confederazione: 3250

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 20234 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

125

125

125

125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 29 novembre 2023 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell’anno successivo.

7. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all’articolo 20b sono stabiliti complessivamente a 2100:

1° gennaio–31 marzo

1° aprile–30 giugno

1° luglio–30 settembre

1° ottobre–31 dicembre

525

525

525

525

8. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 e sono liberati trimestralmente.

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