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AS 2024 75

Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 15 agosto 20181 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:

Art. 34b cpv. 2

2 Essa ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione del Consiglio dell’UE relativi al codice dei visti, sempreché questi trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA e gli atti di esecuzione siano emanati sulla base degli articoli e paragrafi seguenti del codice dei visti e riguardino gli ambiti seguenti:

  • a. la sospensione dell’applicazione dell’esenzione da emolumenti o delle facilitazioni per quanto riguarda la produzione di giustificativi, i termini di trattamento o il rilascio di visti per entrate multiple nei confronti di tutti i cittadini o di determinate categorie di cittadini di un dato Paese terzo che non coopera a sufficienza nell’ambito della riammissione di propri cittadini in situazione irregolare (art. 25bis par. 5 lett. a);

  • b. l’aumento graduale dell’emolumento di visto se il Paese terzo interessato continua a non cooperare a sufficienza (art. 25bis par. 5 lett. b);

  • c. la concessione di facilitazioni specifiche a tutti i cittadini o a determinate categorie di cittadini di un dato Stato terzo che coopera a sufficienza nell’ambito della riammissione di persone in situazione irregolare (art. 25bis par. 8).

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2024.

14 febbraio 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi