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AS 2024 761

Ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica (OPCin)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 21 aprile 20161 sulla promozione cinematografica è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 lett. a e 3 lett. a

Abrogate

Art. 14 cpv. 4 e 54 I film svizzeri non sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione.5 I film televisivi e le serie non sono ammessi alla promozione legata alla sede di produzione.

Art. 101 cpv. 1 lett. a1 Fino al 70 per cento dell’importo assegnato è versato all’inizio delle riprese se è dimostrato che:a. le autorità competenti dispongono di un riconoscimento provvisorio del film come coproduzione svizzera con l’estero;

Art. 117b Disposizioni transitorie della modifica del 20 novembre 2024Ai film svizzeri per la cui realizzazione è stata emanata prima del 1° gennaio 2025 una dichiarazione d’intenti in merito alla promozione legata alla sede di produzione si applica il diritto anteriore.

Art. 118 cpv. 44 Il periodo di validità degli allegati è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

II

L’allegato 1 è modificato come segue:

trattino supplementare:– si impegna a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

20 novembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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