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AS 2024 774

AS 2024 774

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visti gli articoli 24 capoverso 3 lettera a e 57 capoverso 2 lettera b della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie;
visti gli articoli 88 capoverso 1, 88a capoverso 2 e 122f capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie (OFE);
visto l’articolo 5 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 novembre 20153
concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT);
visti gli articoli 5 capoverso 4 e 25 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 18 novembre 20154 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE),

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Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce l’estensione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui all’articolo 88 capoverso 1 OFE e delle zone intermedie di cui all’articolo 88a capoverso 2 OFE al fine di evitare l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria.

Essa disciplina la macellazione del pollame da cortile proveniente dalle zone intermedie.

Essa stabilisce le zone di controllo e di osservazione di cui all’articolo 122f capoverso 2 OFE e disciplina le misure in essa stabilite per proteggere il pollame da cortile dall’influenza aviaria.

Art. 2 Diritto applicabile all’esportazione

L’esportazione di pollame da cortile, altri uccelli in cattività, uova da cova, carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché dalle zone di osservazione e di controllo verso gli Stati membri dell’UE, l’Irlanda del Nord e la Norvegia è retta dall’allegato 1 dell’ordinanza del DFI del 18 novembre 20155 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord.

L’esportazione di pollame da cortile, altri uccelli in cattività, uova da cova, carne di pollame, uova da consumo e di trasformazione, prodotti ottenuti da uova di trasformazione e sottoprodotti di origine animale dalle zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché dalle zone di osservazione e di controllo verso i Paesi terzi è retta dagli articoli 47 e 48 OITE-PT.

Sezione 2 Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

Art. 3 Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie

Le zone di protezione, di sorveglianza e intermedie nonché i Cantoni e Comuni interessati sono elencati nell’allegato 1.

Art. 4 Macellazione di pollame da cortile dalle zone intermedie

Le aziende detentrici di pollame delle zone intermedie che sono tenute a notificare la stabulazione di effettivi di pollame secondo l’articolo 18b capoverso 1 OFE devono notificare le macellazioni previste al veterinario cantonale con cinque giorni lavorativi di anticipo.

Il veterinario cantonale provvede affinché il pollame da cortile sia sottoposto prima della macellazione all’esame per accertare la presenza dell’influenza aviaria. Se tale esame ha dato esito negativo, la macellazione può avvenire anche al di fuori delle zone intermedie.

Sezione 3 Zone di controllo e di osservazione

Art. 5 Zone di controllo

L’estensione delle zone di controllo intorno ai luoghi che rappresentano un rischio per le aziende detentrici di pollame, in particolare intorno ai luoghi di ritrovamento di uccelli selvatici morti, è almeno di 1 km.

Art. 6 Zone di osservazione

Le zone di osservazione sono definite nell’allegato 2.

Sezione 4 Misure nelle zone di controllo e di osservazione

Art. 7 Misure per i detentori di animali nelle zone di controllo

Nelle zone di controllo, i detentori di almeno un esemplare dell’ordine dei galliformi (Galliformes), degli anseriformi (Anseriformes) o dei ratiti (Struthioniformes) devono adottare una delle seguenti misure per il pollame da cortile:

  • a. limitare l’uscita del pollame da cortile all’area con clima esterno chiusa;

  • b. assicurare che nell’area esterna le aree di uscita e i bacini d’acqua del pollame da cortile siano protetti dall’entrata di uccelli selvatici mediante recinzioni o reti con maglie di dimensioni non superiori a 4 cm;

  • c. tenere il pollame da cortile in un pollaio chiuso o in un altro sistema di stabulazione chiuso non accessibile agli uccelli selvatici.

Devono tenere separati gli uccelli dell’ordine dei galliformi (Galliformes) dagli uccelli degli ordini degli anseriformi (Anseriformes) e dei ratiti (Struthioniformes).

Devono:

  • a. limitare allo stretto necessario il numero di persone che hanno accesso all’azienda;

  • b. allestire una stazione igienizzante;

  • c. provvedere affinché:

    1. nell’azienda si entri esclusivamente con indumenti e scarpe utilizzati solo per lavorare in azienda e che questi siano regolarmente lavati o puliti, e

    2. tutte le persone si lavino e disinfettino le mani prima di entrare nell’azienda e dopo aver terminato il lavoro.

Art. 8 Divieto di trasferimento nelle zone di controllo

Nelle zone di controllo, le aziende detentrici di animali che detengono almeno un esemplare dell’ordine dei galliformi (Galliformes), degli anseriformi (Anseriformes) o dei ratiti (Struthioniformes) sono soggette a un divieto di trasferimento. La consegna diretta per la macellazione è autorizzata.

Il veterinario cantonale può autorizzare deroghe.

Art. 9 Misure per i detentori di animali nelle zone di osservazione

Nelle zone di osservazione, i detentori di 50 o più esemplari di uccelli di cui almeno un esemplare dell’ordine dei galliformi (Galliformes), degli anseriformi (Anseriformes) o dei ratiti (Struthioniformes) devono adottare le misure di cui all’articolo 7.

Art. 10 Mercati ed esposizioni nelle zone di osservazione

Nelle zone di osservazione, ai mercati, alle esposizioni e alle manifestazioni analoghe il pollame da cortile può essere presentato soltanto dalle aziende che applicano le misure di cui all’articolo 7 da almeno 21 giorni.

Gli organizzatori delle manifestazioni sono tenuti a garantire che siano presentati soltanto gli animali provenienti da tali aziende.

Art. 11 Obblighi di notifica e di registrazione dei detentori di animali nelle zone di controllo e di osservazione

Nelle zone di controllo e di osservazione, i detentori di uccelli devono notificare a un veterinario il verificarsi, negli animali della loro azienda, di:

  • a. sintomi respiratori evidenti;

  • b. una diminuzione della produzione di uova;

  • c. una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua.

I detentori di 100 o più esemplari di pollame da cortile devono tenere anche un registro degli esemplari morti e dei segni particolari di malattia.

Art. 12 Obblighi di notifica dei veterinari

Nelle zone di controllo e di osservazione, i veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame in cui si riscontrano:

  • a. animali con sintomi respiratori;

  • b. una diminuzione della produzione di uova di oltre il 20 per cento per tre giorni;

  • c. una diminuzione dell’assunzione di cibo e acqua di oltre il 20 per cento per tre giorni; oppure

  • d. un aumento del tasso di mortalità di oltre il 3 per cento in una settimana.

In deroga al capoverso 1 lettera d, i veterinari devono notificare all’autorità veterinaria cantonale competente le aziende detentrici di pollame con meno di 100 esemplari se in una settimana sono morti più di due esemplari.

Art. 13 Giardini zoologici

I giardini e i parchi zoologici che si trovano all’interno delle zone di controllo e di osservazione e dispongono di un’autorizzazione a vaccinare i loro uccelli contro i virus dell’influenza A non sono tenuti ad applicare le misure delle zone di controllo e di osservazione.

Art. 14 Sorveglianza delle aziende detentrici di pollame

Su ordine dell’USAV, il veterinario cantonale provvede affinché nelle zone di controllo e di osservazione siano eseguiti controlli a campione dei virus dell’influenza A nelle aziende detentrici di pollame.

Sezione 5 Entrata in vigore e durata di validità

Art. 15

La presente ordinanza entra in vigore il 14 dicembre 20246.

Ha effetto sino al 31 marzo 2025.

13 dicembre 2024

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

(art. 3)

Zone di protezione, di sorveglianza e intermedie

Il presente allegato non contiene ancora zone.

(art. 6)

Zone di osservazione

Sono considerate zone di osservazione le coste di tre km di larghezza che delimitano le acque elencate di seguito:

  • – Lago di Costanza (superiore e inferiore);

  • – dalla foce del Vecchio Reno nel Lago di Costanza a monte fino al Comune di St. Margrethen compreso;

  • – zone a valle del Reno dal Lago di Costanza fino alla confluenza del Mühlebach nel Reno nel Comune di Dachsen, compresa l’enclave tedesca di Büsingen nel Cantone di Sciaffusa.

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