Lexipedia

AS 2024 779

Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici (OSRUm-Dmed). Correzione

Preambolo

Ordinanza
sulle sperimentazioni cliniche con dispositivi medici

(OSRUm-Dmed)

Modifica del 7 giugno 2024 (RU 2024 323; RS 810.306)

Art. 48b

Invece di:

Per le sperimentazioni cliniche con dispositivi autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024, in merito agli obblighi di responsabilità e garanzia si applicano gli articoli 10 capoversi 1 lettera c1 e 2 nonché gli articoli 11–14 OSRUm2. Se l’autorizzazione per la sperimentazione clinica è stata rilasciata a tempo determinato, in caso di rinnovo dell’autorizzazione tali obblighi sono retti dal nuovo diritto.

Leggasi:

Per le sperimentazioni cliniche con dispositivi autorizzate prima dell’entrata in vigore della modifica del 7 giugno 2024, in merito agli obblighi di responsabilità e garanzia si applicano gli articoli 10 capoversi 1 lettera c nella versione del 26 maggio 20223, e 2 nonché gli articoli 11–14 OSRUm nella versione del 1° gennaio 20144. Se l’autorizzazione per la sperimentazione clinica è stata rilasciata a tempo determinato, in caso di rinnovo dell’autorizzazione tali obblighi sono retti dal nuovo diritto.

17 dicembre 2024

Cancelleria federale