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AS 2024 80

AS 2024 80
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Preambolo

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,

visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,

ordina:

I

L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.6039, 1008.9027 e 1104.2932

Voce di tariffa

Designazione della merce

Impiego

Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1008.

  • 40 29

Fonio (Digitaria spp.)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

7.00

1008.

50 29

Quinoa (Chenopodium quinoa)

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

7.00

1008.

60 39

Triticale

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

7.00

1008.

90 27

Altri cereali

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

7.00

1104.

29 32

Altri cereali lavorati, di orzo

per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento

12.60

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2024.

20 febbraio 2024

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini:

Pascal Lüthi

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