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AS 2024 83

Protocollo
che modifica l’Accordo del 3 aprile 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Uzbekistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci e il rispettivo protocollo
Concluso il 23 giugno 2023Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 febbraio 2024

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Uzbekistan

qui di seguito detti «Parti contraenti»,

visto l’articolo 12 dell’Accordo del 3 aprile 20021 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Uzbekistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci (qui di seguito «Accordo»);

animati dal desiderio di facilitare e sviluppare la cooperazione tra le Parti contraenti nel settore del trasporto internazionale su strada di persone e merci,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’articolo 4 (Trasporti di merci) dell’Accordo è modificato come segue:

«Ogni trasportatore di una Parte contraente è autorizzato a importare temporaneamente senza autorizzazione un veicolo vuoto o carico sul territorio dello Stato dell’altra Parte contraente, per trasportare merci:

  • a. tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o

  • b. dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o

  • c. in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.»

Art. 2

L’articolo 5 (Eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione) è abrogato.

Art. 3

L’articolo V (Peso e dimensioni dei veicoli) del Protocollo2 dell’Accordo è modificato come segue:

«Per quanto concerne il peso e le dimensioni dei veicoli, ciascuna Parte contraente si impegna a non assoggettare i veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente a condizioni più severe di quelle imposte ai veicoli immatricolati nel territorio del proprio Stato.

Ai veicoli di peso e dimensioni eccedenti quelli massimi autorizzati sul territorio dell’altra Parte contraente si applicano le seguenti procedure:

Per la Svizzera:

l’Ufficio federale delle strade, CH-3003 Berna, rilascia autorizzazioni speciali solo per il trasporto di carichi indivisibili e sempre che le condizioni stradali lo consentano.

In nessun caso deve essere superato il peso totale indicato sulla licenza di circolazione.

Per la Repubblica di Uzbekistan:

la Direzione delle strade del Ministero dei trasporti della Repubblica di Uzbekistan, Mustakillik Avenue 68, Tashkent, rilascia autorizzazioni per il trasporto di carichi fuori misura sulle strade della Repubblica di Uzbekistan conformemente alla legislazione nazionale.»

Art. 4

Il presente Protocollo entra in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si informano reciprocamente, per via diplomatica, dell’avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne.

Il presente Protocollo è parte integrante dell’Accordo e del relativo Protocollo e si applica per il periodo di validità degli stessi.

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.Fatto a Tashkent, il 23 giugno 2023, in due esemplari originali, nelle lingue francese e uzbeca, i due testi facenti parimenti fede. Per ilConsiglio federale svizzero: Konstantin Obolensky Per ilGoverno della Repubblica di Uzbekistan: Ilkhom Makhkamov

Protocollo<br />che modifica l’Accordo del 3 aprile 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Uzbekistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci e il rispettivo protocollo<br />Concluso il 23 giugno 2023Entrato in vigore mediante scambio di note l’8 febbraio 2024 | Lexipedia | Lexipedia