Lexipedia

AS 2025 10

Convenzione regionale del 15 giugno 2011
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
Decisione n. 2/2024
del Comitato misto che modifica la decisione n. 1/2023 al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025
Adottata ed entrata in vigore il 12 dicembre 2024Le modifiche alla Convenzione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025

Preambolo

Traduzione

Il Comitato misto,

vista la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee1, in particolare l’articolo 4 paragrafi 1 e 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») hanno concordato una modifica della convenzione al fine di disporre di una serie di norme di origine moderne e più flessibili. La decisione n. 1/20232 del comitato misto relativa alla modifica della convenzione, che stabilisce norme di origine rivedute, è stata adottata il 7 dicembre 2023 ed entrerà in vigore il 1º gennaio 2025 (in seguito «norme rivedute della convenzione»).

(2) Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per chiarire il trattamento preferenziale da concedere alle merci esportate da una parte contraente prima dell’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione e importate in un’altra parte contraente successivamente all’entrata in vigore di tali norme.

(3) Le prove dell’origine rilasciate o compilate anteriormente al 1° gennaio 2025 in una parte contraente in conformità alle norme relative all’applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all’importazione dopo il 1° gennaio 2025.

(4) Le prove dell’origine rilasciate o compilate in conformità all’appendice I della convenzione o rilasciate in conformità ai protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo dovrebbero essere accettate ai fini del trattamento preferenziale all’importazione dopo tale data.

(5) Alcune parti contraenti hanno segnalato che, a causa della durata delle loro procedure interne, non saranno in grado di aggiornare anteriormente al 1° gennaio 2025 i rispettivi protocolli bilaterali sulle norme di origine con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo.

(6) Il ritardo da parte di alcune delle parti contraenti nell’aggiornamento dei protocolli bilaterali include un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo potrebbe perturbare le attuali possibilità di cumulo.

(7) Le parti contraenti convengono che sono necessarie disposizioni transitorie per preservare i flussi commerciali sulla base delle attuali possibilità di cumulo fino a quando non sarà ultimato il processo di allineamento di tutti i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo. L’appendice I della convenzione, nella versione applicabile prima delle modifiche introdotte dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto, dovrebbe essere applicabile, come misure transitorie, tra le parti contraenti della convenzione parallelamente alle norme rivedute della convenzione e il cumulo dovrebbe essere consentito tra i diversi insiemi di norme, ove possibile.

(8) Le parti contraenti convengono che le disposizioni transitorie sono di natura tecnica e dovrebbero essere attuate quanto prima. Ove possibile ai sensi della legislazione interna delle parti contraenti, è opportuno garantirne l’applicazione provvisoria delle disposizioni transitorie.

(9) Le parti contraenti convengono di modificare la decisione n. 1/2023 del comitato misto in modo da includere nelle norme rivedute della convenzione tali disposizioni transitorie applicabili per un periodo di un anno a decorrere dall’entrata in vigore delle norme rivedute della convenzione ossia nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025.

(10) Ciascuna parte contraente dovrebbe adottare le misure appropriate per garantire che le norme rivedute della convenzione siano effettivamente applicate allineando entro il 31 dicembre 2025 i protocolli bilaterali con un riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo,

ha adottato la presente decisione:

Art.11.La decisione n. 1/2023 è modificata conformemente all’allegato della presente decisione.2.Le modifiche della decisione n. 1/2023 entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

Art. 2La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2024. Per il comitato misto: La presidente, Maria Isabel Garcia Catalan

Articolo unico
Modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee

Nella decisione n. 1/2023 del comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, del 7 dicembre 2023, relativa alla modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, l’articolo unico dell’allegato è così modificato:

1. al punto 5), è aggiunto all’appendice I l’articolo seguente:

«Art. 42 Disposizioni transitorie1.L’appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26 febbraio 2013 è applicabile tra le parti contraenti della convenzione fino al 31 dicembre 2025 parallelamente alla presente appendice. 2.Le prove dell’origine rilasciate o compilate anteriormente al 1° gennaio 2025 in conformità alle norme per l’applicazione facoltativa della convenzione in attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione («norme di origine transitorie») e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all’importazione per le merci che, al 1° gennaio 2025, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. Tali merci possono essere utilizzate per il cumulo di cui all’articolo 7.3.In caso di presentazione tardiva di prove dell’origine rilasciate o compilate anteriormente al 1° gennaio 2025 in conformità alle norme di origine transitorie, l’articolo 23 paragrafi 2 e 3, si applica alle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo.4.Le prove dell’origine rilasciate o compilate in conformità all’appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26 febbraio 2013 o rilasciate in conformità alle norme di origine contenute nei protocolli anteriori alla convenzione prima della data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, e presentate dopo tale data, sono accettate entro il loro periodo di validità ai fini del trattamento preferenziale all’importazione per le merci che, a tale data, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. Nei casi di presentazione tardiva di tali prove, si applica l’articolo 23 paragrafi 2 e 3.5.Le prove dell’origine rilasciate o compilate anteriormente al 1° gennaio 2026 in conformità al paragrafo 1 o alle norme di origine contemplate nei protocolli anteriori alla convenzione e presentate dopo tale data, entro il loro periodo di validità, sono accettate ai fini del trattamento preferenziale all’importazione per le merci che, al 1° gennaio 2026, sono in transito o sono vincolate a un regime speciale sotto controllo doganale. In caso di presentazione tardiva di tali prove, si applica l’articolo 23 paragrafi 2 e 3.6.A fini di verifica l’articolo 33 paragrafo 2, l’articolo 34 e, ove applicabile, l’articolo 35 si applicano anche alle prove dell’origine rilasciate o compilate in conformità alle norme di origine transitorie e alle prove dell’origine rilasciate o compilate in conformità ai protocolli anteriori alla convenzione applicabili prima del 1° gennaio 2025.7.A fini di verifica l’articolo 33 paragrafo 2, e l’articolo 34 si applicano anche se la richiesta di verifica è presentata dopo il 1° gennaio 2026 o dopo la data di entrata in vigore della modifica dei protocolli bilaterali tra le parti contraenti per includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo, per le prove dell’origine rilasciate o compilate in conformità all’appendice I della convenzione quale pubblicata nella GU L 54/4 del 26 febbraio 2013 e ai protocolli anteriori alla convenzione.8.Le parti contraenti si notificano reciprocamente ogni quattro mesi, tramite la Commissione europea, lo stato di avanzamento dell’aggiornamento dei rispettivi protocolli bilaterali al fine di includere il riferimento alla convenzione quale modificata da ultimo e le misure adottate per garantire che le norme rivedute della convenzione modificata dalla decisione n. 1/2023 del comitato misto siano effettivamente applicate dal 1° gennaio 2026.9.I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati in conformità della presente appendice includono nella casella 7 la dicitura in inglese «REVISED RULES». Tale dicitura è aggiunta anche alla fine del testo della dichiarazione di origine redatta in conformità alla presente appendice. Tale dicitura è inclusa nelle prove dell’origine fino al 31 dicembre 2025».

2. al punto 5, è inserito nell’articolo 8 dell’appendice I il paragrafo seguente:«1bis. Il cumulo di cui all’articolo 7 può essere applicato alle merci classificate nei capitoli 1, 3, 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e 25–97 del sistema armonizzato che hanno ottenuto il carattere originario mediante l’applicazione delle norme di origine di cui all’articolo 42 paragrafo 1, e delle pertinenti disposizioni dell’appendice II, nonché mediante l’applicazione delle norme di origine incluse nei protocolli relativi alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa anteriori alla convenzione, a condizione che i materiali e i prodotti siano originari delle parti contraenti per le quali è possibile il cumulo, come notificato nella «Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee o dei protocolli sulle norme di origine che istituiscono un cumulo diagonale tra le parti contraenti della presente convenzione», quale da ultimo pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Il presente paragrafo si applica per il periodo di cui all’articolo 31 paragrafo 1 alle merci coperte dalle prove dell’origine di cui all’articolo 42 paragrafi 4 e 5.».

Convenzione regionale del 15 giugno 2011<br />sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee<br />Decisione n. 2/2024<br />del Comitato misto che modifica la decisione n. 1/2023 al fine di includere disposizioni transitorie in relazione alle modifiche della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2025<br />Adottata ed entrata in vigore il 12 dicembre 2024Le modifiche alla Convenzione sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025 | Lexipedia | Lexipedia