AS 2025 100
Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 115 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 27 maggio 20201 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari,
ordina:
I
L’ordinanza del 27 maggio 2020 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 118f Disposizione transitoria della modifica del 6 febbraio 2025Le partite con semi di cumino dalla Turchia già inviate al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 febbraio 2025 possono essere importate fino al 30 aprile 2025 senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi.
II
L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.
6 febbraio 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare Hans Wyss |
(art. 37 cpv. 1 e 38 cpv. 1 lett. b, 2 e 5)
Derrate alimentari non di origine animale provenienti da determinati Paesi che sono soggetti temporaneamente ai controlli ufficiali approfonditi secondo gli articoli 37−43
N. 1, nota a piè di pagina1. Tutte le derrate alimentari iscritte nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17932.