AS 2025 101
AS 2025 101 (OACust)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 25 aprile 20181 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:
Art. 2 Campo di applicazione temporaleLa presente ordinanza si applica:a. alle strutture secondo il capitolo 2 che iniziano l’attività, aumentano l’offerta in modo significativo o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2026;b. ai progetti a carattere innovativo secondo il capitolo 3 avviati al più tardi il 31 dicembre 2026;c. agli aumenti dei sussidi secondo il capitolo 4 che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2026;d. ai progetti secondo il capitolo 5 il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2026.
Art. 40 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 2 e 31 Fino al 31 marzo 2025 possono essere presentate:a. domande di aiuti finanziari per strutture (cap. 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta in modo significativo o avviano l’esecuzione di un provvedimento tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025;b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (cap. 3) che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025.2 Fino al 30 dicembre 2026 possono essere presentate:a. domande di aiuti finanziari per strutture (cap. 2) che iniziano l’attività, aumentano l’offerta in modo significativo o avviano l’esecuzione di un provvedimento al più tardi il 31 dicembre 2026;b. domande di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo (cap. 3) che iniziano al più tardi il 31 dicembre 2026.
Art. 41 Aiuti finanziari di cui ai capitoli 4 e 51 Fino al 31 marzo 2025 possono essere presentate:a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (cap. 4) che hanno effetto tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025;b. domande di aiuti finanziari per progetti (cap. 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025.2 Fino al 30 dicembre 2026 possono essere presentate:a. domande di aiuti finanziari per aumenti dei sussidi (cap. 4) che hanno effetto al più tardi il 31 dicembre 2026; b. domande di aiuti finanziari per progetti (cap. 5) il cui piano dettagliato inizia a essere elaborato al più tardi il 31 dicembre 2026.
Art. 42 cpv. 55 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2026.
II
La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2025.
29 gennaio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |