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AS 2025 104

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 20231,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 20 Finanziamento1 Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore infrastrutturale beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili, sempre che rispettino le esigenze riguardanti l’indebitamento netto definite negli obiettivi strategici del Consiglio federale. 2 Se per questi investimenti il fabbisogno delle FFS in termini di finanziamento esterno supera le esigenze riguardanti l’indebitamento netto secondo il capoverso 1, tale fabbisogno è coperto con apporti di capitale della Confederazione. Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale gli apporti di capitale necessari. 3 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sulle operazioni di cui ai capoversi 1 e 2, che fissano in particolare gli oneri e le condizioni corrispondenti.4 Se le FFS non sono in grado di rimborsare i mutui di cui al capoverso 1 o devono risanare il loro bilancio, nel quadro del preventivo il Consiglio federale può chiedere all’Assemblea federale la conversione dei mutui in capitale proprio.5 D’intesa con l’AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.6 Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi anticipi rimborsabili per un importo massimo di un miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.

Art. 24 cpv. 33 Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.

Art. 26b Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 20241 Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale di 850 milioni di franchi pari all’ammontare dei contributi di copertura versati durante gli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza.2 Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il DATEC, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico, che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.3 Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

II

La legge del 19 dicembre 19973 sul traffico pesante è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 2 e 2bis2 La Confederazione assegna la sua quota dei proventi netti al Fondo per l’infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 20134 sul Fondo per l’infrastruttura ferroviaria.2bis Se nella pianificazione finanziaria del Fondo per l’infrastruttura ferroviaria il Consiglio federale prevede una riserva di almeno 300 milioni di franchi, la Confederazione impiega i mezzi non necessari alla costituzione della riserva per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° marzo 2025.

12 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi