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AS 2025 106

Ordinanza del Consiglio dei PF
sulle tasse riscosse nel settore dei Politecnici federali
(Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)
(Ordinanza sulle tasse nel settore dei PF)

Preambolo

Il Consiglio dei Politecnici federali (Consiglio dei PF)

ordina:

I

L’ordinanza del 31 maggio 19951 sulle tasse nel settore dei PF è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1bis, 1ter, 6 e 81bis Per gli studenti stranieri che stabiliscono il domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein per motivi di studio o che non sono domiciliati in nessuno dei due Paesi, la tassa d’iscrizione di cui al capoverso 1 è triplicata. Il domicilio si considera stabilito per motivi di studio se la persona non era domiciliata né in Svizzera né nel Principato del Liechtenstein al momento dell’ottenimento del certificato di ammissione agli studi universitari. 1ter Per quanto concerne la tassa d’iscrizione, gli studenti con cittadinanza del Principato del Liechtenstein sono equiparati agli studenti con cittadinanza svizzera. La parità di trattamento in relazione alla tassa d’iscrizione si applica anche agli studenti provenienti da altri Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio o da Stati membri dell’Unione europea se sono lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o membri della famiglia di persone che esercitano il loro diritto alla libera circolazione in Svizzera. La parità di trattamento in relazione alla tassa d’iscrizione si applica ai figli di queste persone se sono domiciliati in Svizzera.6 Per i cicli di studi organizzati insieme ad altre scuole universitarie, i partner disciplinano a quale scuola universitaria debba essere versata la tassa d’iscrizione. Se si tratta di un PF, la tassa corrisponde a quella di cui ai capoversi 1 e 1bis.8 Per il lavoro di master, la tassa d’iscrizione di cui ai capoversi 1 e 1bis deve essere versata nel semestre in cui è effettuata la maggior parte del lavoro.

Art. 6a Adeguamento al rincaro delle tasse d’iscrizione1 Le tasse d’iscrizione di cui agli articoli 2–6 e al numero 1 dell’allegato si basano sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di maggio 2024, pari a 107,7 punti. 2 Ogni quattro anni il Consiglio dei PF adegua nel numero 1 dell’allegato le tasse d’iscrizione di cui agli articoli 2–6 in funzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di maggio dell’anno precedente, la prima volta nel semestre autunnale 2029.

Art. 28 Disposizioni transitorie della modifica del 5 dicembre 2024Versano la tassa d’iscrizione secondo il diritto anteriore gli studenti stranieri che prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 dicembre 2024:a. erano già immatricolati a un PF, e questo fino alla fine dello studio di bachelor;b. erano già immatricolati a un PF per uno studio di master, e questo fino alla fine dello studio di master.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

5 dicembre 2024

In nome del Consiglio dei PF:

Il presidente, Michael O. Hengartner

(art. 2 cpv. 9, 6 cpv. 2bis e 10 cpv. 2)

Tassa d’iscrizione e altre tasse di utilizzazione e amministrative

Rimando tra parentesi sotto l’indicazione «Allegato»(art. 2 cpv. 9, 6 cpv. 2bis, 6a e 10 cpv. 2 e 2bis)

N. 1.1.1bis PFZ (in CHF) PFL (in CHF) 1.1.1bis Studenti stranieri ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1bis che seguono studi di bachelor e master 2190 2190

N. 1bis e 1terAbrogati

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