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AS 2025 109

Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (OAMed)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20181 sull’autorizzazione dei medicamenti è modificata come segue:

Art. 49a Importazione da parte di organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali di medicamenti pronti per l’uso non omologatiNella misura in cui sono autorizzate, in virtù di un accordo con la Svizzera su privilegi, immunità e facilitazioni, a importare oggetti destinati al loro uso ufficiale, organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali possono importare nella quantità necessaria un medicamento per uso umano pronto per l’uso non omologato in Svizzera per garantire l’attività ufficiale e il mantenimento dell’operatività, sempreché il medicamento:a. sia importato sotto la responsabilità di un medico del servizio medico dell’organizzazione o dell’istituzione;b. sia destinato esclusivamente all’uso ufficiale all’interno dell’organizzazione o dell’istituzione; ec. sia omologato in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente o sia stato omologato dall’Organizzazione mondiale della sanità nel quadro di una procedura d’urgenza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2025.

12 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi