AS 2025 109
Ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti (OAMed)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 20181 sull’autorizzazione dei medicamenti è modificata come segue:
Art. 49a Importazione da parte di organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali di medicamenti pronti per l’uso non omologatiNella misura in cui sono autorizzate, in virtù di un accordo con la Svizzera su privilegi, immunità e facilitazioni, a importare oggetti destinati al loro uso ufficiale, organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali possono importare nella quantità necessaria un medicamento per uso umano pronto per l’uso non omologato in Svizzera per garantire l’attività ufficiale e il mantenimento dell’operatività, sempreché il medicamento:a. sia importato sotto la responsabilità di un medico del servizio medico dell’organizzazione o dell’istituzione;b. sia destinato esclusivamente all’uso ufficiale all’interno dell’organizzazione o dell’istituzione; ec. sia omologato in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente o sia stato omologato dall’Organizzazione mondiale della sanità nel quadro di una procedura d’urgenza.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2025.
12 febbraio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |