Lexipedia

AS 2025 113

Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna

Preambolo

Traduzione

Emendamento del capitolo 2

Adottato dagli Stati Parte alla CLNI 2012 con procedura semplificata per la revisione dei limiti di responsabilità1 il 1° giugno 2024
Entrato in vigore il 1° marzo 2025

Art. 6 par. 1 lett. a cpv. i–v e lett. d1.I limiti di responsabilità per rivendicazioni diverse da quelle citate agli articoli 7 e 8, derivanti da uno stesso evento, sono calcolati come segue:a) per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali:i) per un battello non destinato al trasporto di merci, in particolare un battello per passeggeri, 450 unità di conto2 per metro cubo di stazzamento del battello in caso di immersione massima autorizzata, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 1576 unità di conto3 per kW di potenza della propulsione meccanica,ii) per un battello destinato al trasporto di merci, 450 unità di conto4 per tonnellata di capacità di carico del battello, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 1576 unità di conto5 per kW di potenza della propulsione meccanica,iii) per un battello di spinta o un rimorchiatore, 1576 unità di conto6 per kW di potenza della propulsione meccanica,iv) per un battello di spinta che, al momento in cui il danno è stato causato, era accoppiato con barconi formando un convoglio spinto, il limite di responsabilità calcolato conformemente al capoverso iii) è aumentato di 225 unità di conto7 per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che il battello di spinta ha fornito a uno o più barconi spinti servizi d’assistenza o di salvataggio,v) per un battello con mezzi di propulsione meccanica propria che, al momento in cui il danno è stato causato, assicura la propulsione di altri battelli accoppiati a questo battello, il limite di responsabilità calcolato secondo i capoversi i), ii) o iii) è aumentato di 225 unità di conto8 per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento degli altri battelli; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che tale battello ha fornito a uno o più battelli accoppiati servizi d’assistenza o di salvataggio,d) i limiti di responsabilità non possono in nessun caso essere inferiori a 450 400 unità di conto9 per le rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali e a 225 200 unità di conto10 per tutte le altre rivendicazioni.

Art. 7 par. 1 lett. a e b1.I limiti di responsabilità per un battello che trasporta merci pericolose nel caso di rivendicazioni relative a danni provocati direttamente o indirettamente dalla natura pericolosa di tali merci sono calcolati come segue:a) per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a), ma almeno 11 260 000 unità di conto11;b) per tutte le altre rivendicazioni il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ma almeno 11 260 000 unità di conto12.

Art. 8 par. 11.Nel caso delle rivendicazioni derivanti dalla morte o da lesioni corporali dei passeggeri di un battello e connesse a uno stesso evento, il limite di responsabilità è fissato a un importo di 112 600 unità di conto13 moltiplicato per: a) il numero dei passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare in base al certificato del battello; oppureb) se il numero di passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare non è prescritto, il numero di passeggeri effettivamente trasportati dal battello al momento dell’evento.Il limite della responsabilità non può tuttavia essere inferiore a 2 252 000 unità di conto14.

Art. 10 par. 2 lett. a e b nonchè par. 32. a) Se, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso iv), il limite di responsabilità per un battello di spinta che, al momento del danno, era accoppiato con barconi in convoglio spinto, è maggiorato, relativamente alle rivendicazioni derivate dall’evento, di 225 unità di conto15 per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti, il limite di responsabilità di ogni barcone è ridotto, per le rivendicazioni derivanti da questo stesso evento, di 225 unità di conto16 per ogni tonnellata di capacità di carico del barcone spinto.b) Se, conformemente all’articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso v), il limite di responsabilità per un battello munito di mezzi di propulsione meccanica che, al momento del danno, garantisce la propulsione ad altri battelli accoppiati a quest’ultimo, è maggiorato, per le rivendicazioni derivanti dall’evento, di 225 unità di conto17 per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento dei battelli accoppiati, il limite di responsabilità per ogni battello accoppiato è ridotto, per le rivendicazioni derivanti dallo stesso evento, di 225 unità di conto18 per ogni tonnellata di capacità di carico o per ogni metro cubo di stazzamento del battello accoppiato.3.Per i limiti di responsabilità calcolati secondo l’articolo 7 si applicano per analogia i paragrafi 1 e 2. Il paragrafo 2 va tuttavia applicato tenendo presente che la base di calcolo deve essere di 450 unità di conto19 e non di 225 unità di conto20.