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AS 2025 120

AS 2025 120 (OIAgr)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura,

visti gli articoli 37 capoverso 2 e 39 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111
sulle importazioni agricole,

ordina:

I

L’allegato 3 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

N. 7 voci 14.1.1, 14.2.2 e 14.3.1

Contingente
doganale n.

Prodotto

Volume del
contingente doganale
(tonnellate)

[1]

[1]

[1]

14.1.1

Aumento temporaneo del contingente doganale
parziale per il 2025: dal 1° marzo al 31 dicembre 2025

3000

14.2.2

Aumento temporaneo del contingente doganale
parziale per il 2025: dal 1° marzo al 30 giugno 2025

20 000

14.3.1

Aumento temporaneo del contingente doganale
parziale per il 2025: dal 1° marzo al 31 luglio 2025

7000

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.

7 febbraio 2025

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer