AS 2025 126
AS 2025 126
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Preambolo
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,
visto l’articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane,
ordina:
I
L’allegato 1 dell’ordinanza del 4 aprile 20072 sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:
Modifica dialiquote di dazio delle voci di tariffa 1008.4029, 1008.5029, 1008.9027 e 1104.2932 Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo 1008. 40 29 Fonio (Digitaria spp.) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 4.00 1008. 50 29 Quinoa (Chenopodium quinoa) per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 4.00 1008. 90 27 Altri cereali per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 4.00 1104. 29 32 Altri cereali lavorati, di orzo per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento 9.60
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2025.
19 febbraio 2025 | Ufficio federale della dogana Pascal Lüthi |