Lexipedia

AS 2025 129

Convenzione dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale

I

Emendamenti alla Convenzione

Adottati dal Gruppo di lavoro per la sicurezza e la circolazione stradale il 9 agosto 2024
Entrati in vigore per la Svizzera il 9 febbraio 2025

Traduzione

Art. 25bis par. 2Modificare come segue:2.I conducenti devono accertarsi che i proiettori di profondità o i proiettori anabbaglianti siano accesi anche nei tunnel illuminati.

Art. 32Modificare come segue:1.Tra il tramonto e l’alba, nonché in qualsiasi altra situazione in cui la visibilità è insufficiente a causa, ad esempio, di nebbia, nevicate o forte pioggia, è obbligatorio accendere le seguenti luci sui veicoli in movimento:a) i proiettori di profondità o i proiettori anabbaglianti e le luci di posizione posteriori sui veicoli a motore e i ciclomotori, a seconda delle apparecchiature previste dalla presente Convenzione per ciascuna categoria di veicoli;b) le luci di posizione anteriori, se prescritte al paragrafo 22.2 dell’allegato 5 della presente Convenzione, e almeno due luci di posizione posteriori sui rimorchi.2.I proiettori di profondità devono essere spenti e sostituiti con i proiettori anabbaglianti:a) nei centri abitati quando la strada è sufficientemente illuminata e fuori dai centri abitati quando la strada è illuminata in modo continuo e tale illuminazione è sufficiente per consentire al conducente di vedere distintamente ad una distanza adeguata e agli altri utenti della strada di scorgere il veicolo ad una distanza adeguata;b) quando un conducente sta per incrociare un altro veicolo, in modo da evitare l’abbagliamento, alla distanza necessaria perché il conducente dell’altro veicolo possa proseguire la marcia agevolmente e senza pericolo;c) in qualsiasi altra situazione in cui è necessario non abbagliare gli altri utenti della strada o gli utenti di una via d’acqua o di una linea ferroviaria che costeggi la strada.3.Tuttavia, quando un veicolo ne segue un altro a breve distanza, i proiettori di profondità possono essere utilizzati per dare un avvertimento luminoso nelle condizioni previste all’articolo 28 paragrafo 2 per indicare l’intenzione di sorpassare.4.I proiettori fendinebbia possono essere utilizzati unicamente in caso di nebbia o in qualsiasi altra situazione analoga caratterizzata da visibilità ridotta e, nel caso dei proiettori fendinebbia anteriori, in sostituzione dei proiettori anabbaglianti. La legislazione nazionale può tuttavia autorizzare l’utilizzo simultaneo dei proiettori fendinebbia anteriori e dei proiettori anabbaglianti, l’utilizzo simultaneo dei proiettori fendinebbia anteriori e delle luci d’angolo e l’utilizzo dei proiettori fendinebbia anteriori su strade strette e sinuose.5.Per i veicoli dotati di luci di posizione anteriori, queste devono essere utilizzate contemporaneamente ai proiettori di profondità, ai proiettori anabbaglianti o ai proiettori fendinebbia anteriori. La funzione delle luci di posizione anteriori può essere sostituita dai proiettori anabbaglianti e/o dai proiettori di profondità a condizione che in caso di guasto di detti proiettori, le luci di posizione anteriori si riaccendano automaticamente.6.La legislazione nazionale può rendere obbligatoria per i conducenti di veicoli a motore l’accensione di giorno dei proiettori anabbaglianti o delle luci di marcia diurna.7.Di giorno, i conducenti di motocicli devono circolare con almeno un proiettore anabbagliante anteriore e una luce rossa posteriore accesi. La legislazione nazionale può autorizzare l’uso di luci di marcia diurna al posto dei proiettori anabbaglianti.8.Tra il tramonto e l’alba, nonché in qualsiasi altra situazione in cui la visibilità è insufficiente, la presenza di veicoli a motore e di rimorchi agganciati a questi ultimi, fermi o in sosta su una strada, deve essere segnalata mediante le luci di posizione anteriori e posteriori. In caso di nebbia fitta o in qualsiasi altra situazione analoga caratterizzata da visibilità ridotta, è consentito l’uso dei proiettori anabbaglianti o dei proiettori fendinebbia anteriori. In questi casi è consentito l’utilizzo dei proiettori fendinebbia posteriori in aggiunta alle luci di posizione posteriori. 9.In deroga alle disposizioni del paragrafo 8 del presente articolo, in un centro abitato le luci di posizione anteriori e posteriori possono essere sostituite dalle luci di sosta, a condizione che:a) le dimensioni del veicolo non superino 6 m di lunghezza e 2 m di larghezza;b) un rimorchio non sia agganciato al veicolo;c) le luci di sosta siano situate sul lato del veicolo opposto al bordo della carreggiata lungo la quale il veicolo è fermo o in sosta.10.In deroga alle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo, un veicolo può essere fermo o sostare a luci spente:a) su una strada illuminata in modo tale che il veicolo sia distintamente visibile ad una distanza sufficiente;b) fuori dalla carreggiata e dalla corsia d’emergenza;c) quando si tratta di ciclomotori e motocicli a due ruote sprovvisti di carrozzetta e di batteria situati al lato della carreggiata in un centro abitato.11.La legislazione nazionale può concedere deroghe alle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo per i veicoli fermi o in sosta in un centro abitato a bassa densità di traffico.12.I proiettori di retromarcia possono essere utilizzati unicamente quando il veicolo fa o è sul punto di fare retromarcia; i proiettori di retromarcia facoltativi addizionali possono rimanere accesi per brevi manovre lente in marcia avanti.12bis. I proiettori di manovra possono essere utilizzati unicamente quando il veicolo circola a una velocità inferiore o pari a 10 km (6 miglia) all’ora.13.L’uso della segnalazione luminosa di pericolo è consentito unicamente per avvertire gli altri utenti della strada di un pericolo specifico:a) quando un veicolo, a causa di un guasto o di un incidente, non può essere immediatamente rimosso e costituisce quindi un ostacolo per gli altri utenti;b) quando è necessario segnalare agli altri utenti un pericolo imminente.14.Le luci di segnalazione speciali:a) che emettono luce blu e/o rossa possono essere utilizzate unicamente sui veicoli prioritari nel corso di un intervento urgente o in altre circostanze in cui si renda necessario avvertire gli altri utenti della strada della presenza del veicolo;b) che emettono luce arancione possono essere utilizzate soltanto quando i veicoli sono impiegati per lo scopo specifico per il quale sono stati dotati di dette luci o quando la presenza sulla strada di tali veicoli costituisce un pericolo o un ostacolo per gli altri utenti;c) che emettono luce di un colore diverso possono essere autorizzate dalla legislazione nazionale.15.In nessun caso un veicolo può essere dotato anteriormente di luci rosse e posteriormente di luci bianche, fatte salve le deroghe previste nel paragrafo 61 dell’allegato 5. Non è consentito modificare un veicolo né dotarlo di luci supplementari suscettibili di contravvenire alla presente disposizione.B. Emendamenti agli allegati della Convenzione

Par. 2

Modificare come segue:

2. Per l’applicazione del paragrafo 1 del presente allegato, non saranno considerate come oltrepassanti la larghezza massima autorizzata le sporgenze:

  • a) degli pneumatici, presso il loro punto di contatto con il suolo, e dei collegamenti dei sistemi di monitoraggio della loro pressione;

  • b) dei dispositivi antislittamento eventualmente montati sulle ruote;

  • c) degli specchi retrovisori/dispositivi di visione indiretta costruiti in modo da poter flettersi nei due sensi, sotto l’effetto di una moderata pressione, fino a non oltrepassare più la larghezza massima autorizzata;

  • d) degli indicatori di direzione laterali e delle luci di ingombro, purché tale sporgenza sia di pochi centimetri;

  • e) dei sigilli doganali apposti sul carico e dei dispositivi di fissaggio e di protezione di tali sigilli.

Par. 8

Modificare come segue:

  • [tab] 8. Le Parti contraenti possono rifiutare di ammettere alla circolazione internazionale sul loro territorio ogni autoveicolo munito di proiettori anabbaglianti a fascio asimmetrico quando la regolazione dei fasci di luce non è adatta al senso di circolazione nel loro territorio.

Cap. I par. 18Modificare come segue:18.a) Ogni motociclo deve essere provvisto di due dispositivi di frenatura, di cui uno che agisca almeno sulla o sulle ruote posteriori e l’altro almeno sulla o sulle ruote anteriori; se al motociclo è aggiunta una carrozzetta, non è richiesta la frenatura della ruota della carrozzetta. Tali dispositivi devono permettere di rallentare il motociclo e di arrestarlo in modo sicuro, rapido ed efficace, a prescindere dalle condizioni di carico e dalla pendenza ascendente o discendente della strada su cui circola;b) al posto dei dispositivi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i motocicli possono essere dotati di un sistema di frenatura che agisca su tutte le ruote, sia composto da due o più circuiti parziali azionati da un comando unico e progettato affinché un guasto a uno di questi circuiti non impedisca il funzionamento degli altri;c) oltre ai dispositivi previsti alla lettera a) del presente paragrafo, i motocicli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo devono essere provvisti di un freno di stazionamento che soddisfi le condizioni indicate alla lettera b) del paragrafo 5 del presente allegato.

Cap. III paragrafi 19–39.4 di seguito riportati sono il nuovo disposto del capitolo II (Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli) e sostituiscono integralmente i paragrafi 19–45.

Sostituire il cap. II con il testo seguente:

A. Definizioni

19. Ai fini del presente capitolo, il termine:

  • a) «proiettore di profondità» indica una luce che serve a illuminare a grande distanza la strada antistante il veicolo;

  • b) «proiettore anabbagliante» indica una luce che serve a illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti in senso opposto e gli altri utenti della strada;

  • c) «sistema di fari direzionali anteriori (o AFS)» indica un dispositivo di illuminazione che emette fasci luminosi con caratteristiche diverse per adattare automaticamente alle varie condizioni d’uso il fascio anabbagliante ed eventualmente il fascio abbagliante;

  • d) «luce d’angolo» indica una luce che serve a fornire un’illuminazione supplementare alla parte della strada situata in prossimità dell’angolo anteriore del veicolo dal lato in cui quest’ultimo è in procinto di curvare;

  • e) «illuminazione di svolta» indica una funzione tesa a migliorare l’illuminazione in curva;

  • f) «luce di posizione anteriore» indica una luce che serve a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte anteriore;

  • g) «luce di posizione posteriore» indica una luce che serve a segnalare la presenza e la larghezza del veicolo visto dalla parte posteriore;

  • h) «luce di arresto» indica una luce che serve a segnalare agli utenti della strada che si trovano dietro il veicolo che lo spostamento longitudinale di quest’ultimo è rallentato intenzionalmente;

  • i) «proiettore fendinebbia anteriore» indica una luce che serve a migliorare l’illuminazione della strada antistante il veicolo in caso di nebbia o in qualsiasi altra situazione analoga caratterizzata da visibilità ridotta;

  • j) «proiettore fendinebbia posteriore» indica una luce che serve a rendere visibile più facilmente un veicolo dalla parte posteriore in caso di nebbia o in qualsiasi altra situazione analoga caratterizzata da visibilità ridotta;

  • k) «proiettore di retromarcia» indica una luce che serve a illuminare la strada retrostante il veicolo e ad avvisare gli altri utenti della strada che il veicolo fa o è sul punto di fare retromarcia o, nel caso di proiettori di retromarcia facoltativi addizionali, che serve a fornire un’illuminazione ai lati del veicolo per agevolare l’esecuzione di manovre lente;

  • l) «proiettore di manovra» indica una luce che serve a fornire un’illuminazione aggiuntiva ai lati del veicolo per agevolare l’esecuzione di manovre lente;

  • m) «indicatore di direzione» indica una luce che serve a segnalare agli utenti della strada l’intenzione del conducente di cambiare direzione verso destra o verso sinistra;

  • n) «luce di sosta» indica una luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In questo caso, può essere usata al posto delle luci di posizione anteriori e posteriori;

  • o) «luce di ingombro» indica una luce installata nel punto più esterno e il più vicino possibile all’estremità superiore del veicolo e destinata a segnalare chiaramente la sua larghezza complessiva. Questa luce serve di complemento alle luci di posizione anteriori e posteriori di determinati veicoli a motore e rimorchi, in particolare per evidenziare le loro dimensioni;

  • p) «segnalazione luminosa di pericolo» indica un segnale dato dall’accensione simultanea degli indicatori di direzione del veicolo;

  • q) «luce di posizione laterale» indica una luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo visto di lato;

  • r) «luce di segnalazione speciale» indica una luce che serve a contraddistinguere un veicolo prioritario o un veicolo o gruppo di veicoli la cui presenza può costituire un pericolo o un intralcio per gli altri utenti;

  • s) «luce di targa d’immatricolazione posteriore» indica un dispositivo che serve a illuminare l’alloggiamento della targa posteriore; tale dispositivo può essere costituito da componenti ottiche diverse;

  • t) «luce di marcia diurna» indica una luce destinata a migliorare la visibilità di giorno della parte anteriore di un veicolo in circolazione;

  • u) «luce di cortesia» indica una luce che serve a fornire un’illuminazione integrativa per agevolare la salita e la discesa di conducente e passeggeri dal veicolo oppure le operazioni di carico e scarico;

  • v) «catadiottro» indica un dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo mediante la riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo;

  • w) «marcatore di ingombro» indica un dispositivo avente la funzione di aumentare la visibilità di un veicolo lateralmente o posteriormente (e, nel caso dei rimorchi, anche anteriormente) grazie alla riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo;

  • x) «superficie luminosa» indica la proiezione ortogonale di una luce su un piano perpendicolare all’asse di riferimento tangente la superficie esterna che emette la luce. Nel caso di un catadiottro si considera superficie luminosa l’area delimitata dai piani contigui alle estremità del sistema catadiottrico.

B. Prescrizioni tecniche

20. Principi

20.1 I colori delle luci di cui al presente capitolo devono essere, per quanto possibile, conformi alle definizioni date negli strumenti giuridici internazionali applicabili ai veicoli a ruote, agli equipaggiamenti e ai pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote1*.

20.2 Una funzione di illuminazione specifica può essere assicurata da più di una luce.

20.3 Su uno stesso veicolo le luci che hanno la stessa funzione e sono orientate verso la stessa direzione devono essere dello stesso colore.

Le luci ed i catadiottri che sono in numero pari devono essere posti simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, salvo sui veicoli la cui forma esterna è asimmetrica. Le luci di ciascuna coppia devono avere pressappoco la stessa intensità. Le presenti disposizioni non si applicano ai sistemi di fari direzionali anteriori.

20.4 Luci di diversa natura e, con riserva delle disposizioni degli altri paragrafi del presente capitolo, luci e catadiottri possono essere raggruppati o incorporati in uno stesso dispositivo, purché ciascuna di tali luci e di tali catadiottri sia conforme alle disposizioni applicabili del presente allegato.

21. Proiettori di profondità, proiettori anabbaglianti, sistema di fari direzionali anteriori e superficie luminosa

21.1 Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo con velocità massima per costruzione superiore a 40 km (25 miglia) all’ora deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di un numero pari di proiettori di profondità bianchi o degli elementi pertinenti di un sistema di fari direzionali anteriori.

21.2 Ad eccezione dei motocicli, ogni autoveicolo con velocità massima per costruzione superiore a 10 km (6 miglia) all’ora deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di due proiettori anabbaglianti bianchi o degli elementi pertinenti di un sistema di fari direzionali anteriori.

21.3 Con riserva della possibilità di esonerare dal presente obbligo, in tutto o in parte, i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta per le Parti contraenti che, conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 della Convenzione, avranno dichiarato di assimilare i ciclomotori ai motocicli:

  • a) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere provvisto di uno o due proiettori anabbaglianti bianchi;

  • b) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta con velocità massima per costruzione superiore a 40 km (25 miglia) all’ora può essere provvisto, oltre che dei proiettori anabbaglianti, di almeno un proiettore di profondità bianco;

  • c) ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta con velocità massima per costruzione superiore a 50 km (31 miglia) all’ora deve essere provvisto, oltre che dei proiettori anabbaglianti, di uno o due proiettori di profondità bianchi.

21.4 I bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori di profondità non devono in nessun caso trovarsi più vicini all’estremità della larghezza del veicolo dei bordi esterni della superficie luminosa dei proiettori anabbaglianti.

22. Luci di posizione anteriori e posteriori

22.1 Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di due luci di posizione anteriori di colore bianco o arancione.

22.2 Ogni rimorchio di lunghezza superiore a 1,60 m deve essere provvisto di due luci di posizione anteriori bianche.

22.3 Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta può essere provvisto, sulla parte anteriore, di una o due luci di posizione anteriori di colore bianco o arancione.

22.4

  • a) Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse.

  • b) Ogni rimorchio deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di un numero pari di luci di posizione posteriori rosse.

22.5 Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di una o due luci di posizione posteriori.

23. Luce di targa d’immatricolazione posteriore

Su ogni autoveicolo o rimorchio la targa posteriore o, se del caso, il numero riportato sulla parte posteriore devono essere illuminati mediante una luce di targa d’immatricolazione posteriore.

24. Proiettori fendinebbia anteriori e posteriori e superficie luminosa

24.1 Ogni autoveicolo può essere equipaggiato con uno o due proiettori fendinebbia anteriori di colore bianco o giallo selettivo. I proiettori fendinebbia anteriori devono essere posizionati in modo tale che nessun punto della loro superficie luminosa si trovi al di sopra del punto più alto della superficie luminosa dei proiettori anabbaglianti.

24.2 Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, e ogni rimorchio devono essere provvisti, sulla parte posteriore, di uno o due proiettori fendinebbia posteriori di colore rosso; i proiettori fendinebbia posteriori devono potersi accendere solo quando sono accesi i proiettori di profondità, i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia anteriori.

24.3 Ogni motociclo può essere provvisto, sulla parte posteriore, di uno o più proiettori fendinebbia posteriori di colore rosso; i proiettori fendinebbia posteriori devono potersi accendere solo quando sono accesi i proiettori di profondità, i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia anteriori.

25. Catadiottri

25.1 Ogni autoveicolo diverso da un motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di almeno due catadiottri rossi di forma non triangolare.

25.2 Ogni rimorchio deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di almeno due catadiottri rossi. Tuttavia, i rimorchi la cui larghezza non supera 0,80 m possono essere provvisti di un solo catadiottro se sono agganciati ad un motociclo a due ruote senza carrozzetta.

Tali catadiottri devono avere la forma di un triangolo equilatero con un vertice in alto ed un lato orizzontale. Non devono essere poste luci di segnalazione all’interno del triangolo.

25.3 Ogni autoveicolo di lunghezza superiore a 6 m e ogni rimorchio devono essere muniti di uno o più catadiottri laterali di colore arancione. Il catadiottro laterale nella posizione più arretrata può essere rosso se combinato con una luce posteriore rossa.

25.4 Ogni rimorchio deve essere provvisto, sulla parte anteriore, di due catadiottri bianchi, di forma non triangolare.

25.5 Ogni motociclo a due ruote senza carrozzetta deve essere provvisto, sulla parte posteriore, di uno o due catadiottri non triangolari di colore rosso; su ciascun lato può essere munito di uno o due catadiottri non triangolari, di colore arancione sulla parte anteriore e di colore arancione oppure rosso sulla parte posteriore.

26. Luci di posizione laterali

Ogni autoveicolo e ogni rimorchio di lunghezza superiore a 6 m (timone di traino compreso) devono essere muniti di luci di posizione laterali di colore arancione. La luce di posizione laterale più arretrata può essere rossa se combinata con una luce posteriore rossa.

27. Marcatore di ingombro

Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, e ogni rimorchio possono essere dotati di marcatori di ingombro bianchi o gialli sui lati e rossi o gialli sulla parte posteriore. Inoltre, ogni rimorchio può essere dotato, sulla parte anteriore, di marcatori di ingombro bianchi.

28. Luci di arresto

28.1 Ad eccezione dei motocicli a due ruote con o senza carrozzetta, ogni autoveicolo con velocità massima per costruzione superiore a 25 km (15 miglia) all’ora e ogni rimorchio devono essere muniti, sulla parte posteriore, di almeno due luci di arresto rosse. Una luce di arresto supplementare può essere montata sulla parte centrale superiore del veicolo.

28.2 Con riserva della possibilità di esonerare dal presente obbligo i ciclomotori a due ruote con o senza carrozzetta per le Parti contraenti che conformemente all’articolo 54 paragrafo 2 della Convenzione avranno dichiarato di assimilare i ciclomotori ai motocicli, ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta deve essere munito di una o due luci di arresto rosse. Una luce di arresto supplementare può essere montata sulla parte centrale superiore del veicolo.

29. Luci di marcia diurna

29.1 Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, può essere munito di due luci di marcia diurna di colore bianco.

29.2 Ogni motociclo a due ruote con o senza carrozzetta può essere munito di una o due luci di marcia diurna di colore bianco.

Nei motocicli che ne sono provvisti, le luci di marcia diurna devono essere automaticamente accese quando il motore è acceso. Nei motocicli sprovvisti di luci di marcia diurna, un proiettore deve essere automaticamente acceso quando il motore è acceso.

30. Indicatori di direzione

Ogni autoveicolo, ad eccezione dei ciclomotori, e ogni rimorchio devono essere dotati di indicatori di direzione di colore arancione, in numero pari.

31. Proiettori di retromarcia

31.1 Gli autoveicoli, ad eccezione dei motocicli, e i rimorchi di massa massima autorizzata superiore a 750 kg devono essere muniti, sulla parte posteriore, di uno o due proiettori di retromarcia bianchi. I proiettori di retromarcia non possono essere accesi quando non è attivato il dispositivo di retromarcia.

31.2 Due proiettori di retromarcia bianchi supplementari possono essere montati sui lati di autoveicoli e rimorchi di lunghezza superiore a 6 m.

32. Proiettori di manovra

Ogni veicolo, ad eccezione dei motocicli con o senza carrozzetta, può essere munito, sui lati, di uno o due proiettori di manovra bianchi.

33. Luci di segnalazione speciali

Le luci di segnalazione speciali devono emettere luce lampeggiante, a effetto rotante o intermittente. Il colore della luce emessa deve essere conforme alle disposizioni dell’articolo 32 paragrafo 14 della presente Convenzione.

34. Segnalazione luminosa di pericolo

Ogni autoveicolo e ogni rimorchio devono essere muniti di un dispositivo che consenta di emettere un segnale di pericolo e ogni motociclo può esserne munito.

35. Luci di ingombro

Ogni autoveicolo e ogni rimorchio di larghezza superiore a 1,80 m possono essere dotati di luci di ingombro. Se la larghezza dell’autoveicolo o del rimorchio supera 2,10 m, tali luci sono obbligatorie. Se montate sul veicolo, le luci di ingombro devono essere almeno due ed emettere luce bianca o arancione anteriormente e rossa posteriormente.

36. Luci di sosta

Ogni autoveicolo di lunghezza inferiore o uguale a 6 m e di larghezza inferiore o uguale a 2 m può essere munito di due luci di sosta bianche anteriori e rosse posteriori o di una luce di sosta su ciascun lato emettente luce bianca davanti e luce rossa dietro.

37. Luci d’angolo e funzione d’illuminazione di svolta

37.1 Ogni autoveicolo, ad eccezione dei motocicli, può essere munito di luci d’angolo bianche.

37.2 Ogni autoveicolo può essere dotato della funzione d’illuminazione di svolta, che può essere attivata contemporaneamente ai proiettori anabbaglianti mediante l’accensione di fonti luminose o unità di illuminazione supplementari o ruotando verso l’esterno uno o entrambi i proiettori anabbaglianti.

Nei motocicli a due ruote, le fonti luminose o le unità di illuminazione supplementari utilizzate per illuminare lateralmente la strada in fase di svolta possono essere attivate e disattivate automaticamente soltanto in funzione dell’angolo di rollio.

38. Luci di cortesia

Ogni autoveicolo può essere munito di luci di cortesia di colore bianco.

39. Disposizioni applicabili a più categorie di luci, segnali e dispositivi luminosi

39.1 Nessuna luce diversa dagli indicatori di direzione, dalla segnalazione luminosa di pericolo, dalle luci di arresto utilizzate per indicare un veicolo fermo in situazione di emergenza e dalle luci di segnalazione speciali può emettere luce lampeggiante, a effetto rotante o intermittente. Le luci di posizione laterali possono lampeggiare contemporaneamente agli indicatori di direzione.

39.2 Gli autoveicoli a tre ruote simmetriche rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, assimilati ai motocicli in applicazione della lettera n) dell’articolo primo della presente Convenzione, devono essere provvisti dei dispositivi prescritti ai precedenti paragrafi 21.1, 21.2, 22.1, 22.4 a), 25.1 e 28.1. Tuttavia, su un veicolo elettrico la cui larghezza non supera 1,30 m e la cui velocità massima per costruzione non supera 40 km (25 miglia) all’ora sono sufficienti un solo proiettore di profondità e un solo proiettore anabbagliante.

39.3 Su ogni autoveicolo, compresi i motocicli, e su ogni complesso costituito da un autoveicolo e da uno o più rimorchi, i collegamenti elettrici devono essere tali da assicurare che i proiettori di profondità, i proiettori anabbaglianti e i proiettori fendinebbia anteriori possano essere accesi soltanto contemporaneamente alle luci di posizione anteriori e posteriori, alle luci di ingombro (se del caso), alle luci di posizione laterali (se del caso) e al dispositivo d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore.

Tuttavia, tale condizione non è imposta per i proiettori di profondità o per i proiettori anabbaglianti quando sono utilizzati per dare gli avvertimenti luminosi di cui all’articolo 32 paragrafo 3 della presente Convenzione.

39.4 Senza pregiudizio delle disposizioni relative alle luci e ai dispositivi richiesti per i motocicli a due ruote senza carrozzetta, ogni carrozzetta collegata a un motociclo a due ruote deve essere provvista, nella parte anteriore, di una luce di posizione anteriore di colore bianco o arancione e, nella parte posteriore, di una luce di posizione posteriore e di un catadiottro rossi. I collegamenti elettrici devono essere tali da garantire che le luci di posizione anteriori e posteriori della carrozzetta si accendano contemporaneamente alla luce di posizione posteriore del motociclo.

Cap. III par. 47:Modificare come segue:47.Ogni autoveicolo deve essere provvisto di uno o più dispositivi, come gli specchi retrovisori, che consentano al conducente di vedere la circolazione verso la parte posteriore del veicolo.

Cap. IV par. 60 e 61:Modificare come segue:60.Sul piano nazionale, le Parti contraenti possono derogare alle disposizioni del presente allegato nei seguenti casi:a) per gli autoveicoli e i rimorchi la cui velocità massima per costruzione non supera 30 km (19 miglia) all’ora o per i quali la legislazione nazionale fissa la velocità massima consentita a 30 km all’ora;b) per le vetture per disabili, cioè le automobili di piccole dimensioni appositamente progettate e costruite, e non adattate, per l’uso da parte di persone a mobilità ridotta;c) per i veicoli adattati per essere guidati da persone a mobilità ridotta;d) per i veicoli destinati a sperimentazioni intese a tenere il passo con il progresso tecnologico e migliorare la sicurezza;e) per i veicoli di una forma o di un tipo particolare, o che sono utilizzati per scopi particolari in condizioni speciali, per esempio per lo sgombero neve.61.Le Parti contraenti possono inoltre concedere deroghe alle disposizioni del presente allegato per i veicoli da esse immatricolati e che possono essere immessi nella circolazione internazionale:a) per quanto riguarda la posizione delle luci sui veicoli ad uso speciale la cui forma esterna non consente il rispetto di tali disposizioni senza ricorrere a dispositivi di montaggio facilmente danneggiabili o staccabili;b) per quanto riguarda i rimorchi per il trasporto di carichi lunghi (tronchi d’albero, tubi ecc.) che, durante la marcia, non sono agganciati al veicolo trattore ma sono collegati ad esso soltanto a mezzo del carico;c) autorizzando l’emissione di luce bianca posteriormente e rossa anteriormente per i seguenti dispositivi:– luci di segnalazione speciali dei veicoli prioritari;– luci fisse per trasporti eccezionali;– luci e catadiottri laterali;– insegna luminosa professionale sul tetto;d) autorizzando, su qualsiasi lato di un veicolo di forma o dimensioni speciali o adibito a funzioni particolari e in condizioni speciali, strisce alternate catarifrangenti o fluorescenti rosse e catarifrangenti bianche;e) autorizzando l’emissione posteriormente di luce bianca o colorata riflessa da cifre, lettere o dallo sfondo delle targhe d’immatricolazione posteriori, da segni distintivi o da altri contrassegni distintivi richiesti dalla legislazione nazionale;f) autorizzando l’installazione di marcatori di ingombro bianchi sulla parte posteriore di autoveicoli e rimorchi.

Appendice, allegato 5L’appendice dell’allegato 5 è soppressa.