AS 2025 13
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI)
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 29 novembre 20161 concernente il regime di promozione in favore della formazione musicale è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 31 Per i progetti sostenuti in virtù dell’articolo 12 capoverso 2 LPCu non possono essere richiesti aiuti finanziari aggiuntivi ai sensi della presente ordinanza.3 I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.
Art. 3 Ambiti di promozioneSono erogati aiuti finanziari a progetti volti a promuovere la formazione musicale dei bambini e dei giovani attraverso la pratica musicale individuale attiva, segnatamente a festival e concorsi nonché a progetti lanciati da formazioni musicali.
Titolo prima dell’art. 7Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo degli aiuti finanziari
Art. 8, rubrica, nonché cpv. 1 e 4Calcolo e natura degli aiuti finanziari1 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 30 per cento dei costi e a 250 000 franchi per progetto.4 Gli aiuti finanziari possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.
Art. 9 cpv. 1, 2, 2bis e 41 L’UFC decide circa l’erogazione degli aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti.2 Le richieste di aiuti finanziari vanno inoltrate all’UFC.2bis Per l’assegnazione degli aiuti finanziari l’UFC ha la facoltà di indire dei bandi di concorso. I termini per la presentazione delle richieste sono indicati nel bando.4 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l’ammontare dell’aiuto finanziario e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.
Art. 11, frase introduttivaI beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:
Art. 11a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 dicembre 2024Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 23 dicembre 2024 si applica il diritto previgente.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.
23 dicembre 2024 | Dipartimento federale dell’interno: Elisabeth Baume-Schneider |