Lexipedia

AS 2025 138

Ordinanza sull’energia (OEn)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 1° novembre 20171 sull’energia è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1 e 1bis1 Il prezzo di mercato medio trimestrale necessario per stabilire la rimunerazione corrisponde al prezzo di mercato di riferimento secondo l’articolo 15 capoversi 1 e 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20172 sulla promozione dell’energia. 1bis La rimunerazione minima per impianti con una potenza inferiore a 150 kW ammonta a:a. per tutti gli impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW: 6 ct./kWh;b. per impianti fotovoltaici con consumo proprio e una potenza a partire da 30 kW:1. per la quota di potenza inferiore a 30 kW: 6 ct./kWh,2. per la quota di potenza a partire da 30 kW: 0 ct./kWh; c. per impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza a partire da 30 kW: 6,2 ct./kWh;d. per impianti idroelettrici: 12 ct./kWh.

II

L’ordinanza del 1° novembre 20173 sulla promozione dell’energia è modificata come segue:

Art. 30aquinquies cpv. 66 Se a un impianto idroelettrico soggetto al sistema del premio di mercato fluttuante è applicabile la rimunerazione minima di cui all’articolo 15 capoverso 1bis LEne, per tale periodo vale come prezzo di mercato di riferimento la rimunerazione minima determinante di cui all’articolo 12 capoverso 1bis lettera d OEn4.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

19 febbraio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi