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AS 2025 15

Ordinanza del DFI
concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali
del 23 dicembre 2024

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura,

ordina:

Sezione 1 Obiettivi di promozione

Art. 1

Il sostegno ha lo scopo di promuovere manifestazioni e progetti culturali che:

  • a. permettono al grande pubblico di confrontarsi con varie forme di espressione culturale e rafforzano la coesione sociale;

  • b. permettono l’ampliamento delle conoscenze e il dialogo specialistico su questioni rilevanti di politica culturale.

Sezione 2 Principi e ambiti di promozione

Art. 2 Principi

La Confederazione può realizzare manifestazioni e progetti propri, affidarne la realizzazione a terzi o sostenere manifestazioni e progetti di terzi.

Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

I beneficiari di aiuti finanziari devono impegnarsi a favore della sostenibilità, delle pari opportunità, della diversità e di una retribuzione adeguata degli operatori culturali professionisti.

Art. 3 Ambiti di promozione

Possono essere sostenuti manifestazioni e progetti che:

  • a. si rivolgono al grande pubblico;

  • b. sono dedicati a temi di politica culturale.

Sezione 3 Requisiti di promozione

Art. 4 Manifestazioni e progetti per il grande pubblico

Per usufruire di un sostegno, le manifestazioni e i progetti per il grande pubblico devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a. sono d’interesse nazionale;

  • b. mirano a un pubblico complessivo di almeno 10 000 persone; se si svolgono su un lasso di tempo prolungato o in varie sedi devono essere esplicitamente riconoscibili come parte di un programma globale;

  • c. sono accessibili al pubblico, nella misura del possibile senza barriere;

  • d. non sono a scopo di lucro;

  • e. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Sono d’interesse nazionale le manifestazioni e i progetti che rivestono un’importanza fondamentale per le relative forme d’espressione culturale o per la Svizzera oppure che si rivolgono al grande pubblico e permettono la partecipazione di diverse comunità linguistiche e culturali o gruppi di popolazione.

Art. 5 Manifestazioni e progetti su temi di politica culturale

Per usufruire di un sostegno, le manifestazioni e i progetti su temi di politica culturale devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • a. contribuiscono all’ampliamento delle conoscenze e al dialogo specialistico tra i vari attori della cultura o rafforzano la collaborazione tra la cultura e altri ambiti politici;

  • b. sono concepiti come eventi, laboratori, studi o altri formati di acquisizione di conoscenze e trattano temi di politica culturale d’importanza nazionale che corrispondono alla politica culturale della Confederazione negli anni 2025–2028;

  • c. non sono a scopo di lucro;

  • d. sono scientificamente fondati;

  • e. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Sezione 4 Criteri di promozione e calcolo dei contributi

Art. 6 Criteri di promozione

L’Ufficio federale della cultura (UFC) valuta le manifestazioni e i progetti in base ai seguenti criteri:

  • a. chiarezza e plausibilità del piano progettuale;

  • b. qualità contenutistica e specialistica della manifestazione o del progetto.

Art. 7 Calcolo dei contributi

I contributi ammontano:

  • a. per le manifestazioni e i progetti rivolti al grande pubblico: fino al 20 per cento dei costi, ma non oltre 200 000 franchi per manifestazione o progetto;

  • b. per le manifestazioni e i progetti su temi di politica culturale: fino al 75 per cento dei costi per manifestazione o progetto.

Il volontariato può essere computato come prestazione propria per al massimo il 10 per cento dei costi complessivi.

I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

Sezione 5 Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 8 Procedura

L’UFC decide circa l’erogazione dei contributi.

Le richieste di aiuti finanziari vanno presentate all’UFC.

Per l’assegnazione degli aiuti finanziari l’UFC ha la facoltà di indire dei bandi di concorso. I termini per la presentazione delle richieste sono comunicati nel bando di concorso.

Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie in merito ai criteri di promozione.

L’UFC può stipulare un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finanziari. Il contratto fissa in particolare l’ammontare dei contributi e le prestazioni da fornire.

Art. 9 Ordine di priorità

È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 10 Oneri

I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a:

  • a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC;

  • b. fornire all’UFC tutte le informazioni necessarie concernenti la manifestazione o il progetto sostenuto;

  • c. comunicare senza indugio all’UFC cambiamenti sostanziali nella manifestazione o nel progetto sostenuto;

  • d. presentare all’UFC un rapporto finale e un conto di chiusura entro tre mesi dalla conclusione della manifestazione o del progetto.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 29 ottobre 20202 concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali è abrogata.

Art. 12 Disposizione transitoria

Per le procedure ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2025.

23 dicembre 2024

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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