Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, sempreché non venga denunciato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
Il presente Accordo può essere modificato previo accordo scritto delle Parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le Parti contraenti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.
Ciascuna Parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o di tutela della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all’altra Parte contraente al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la Parte contraente che ha sospeso l’Accordo ne informa senza indugio l’altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo con notifica scritta all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data di ricevimento della notifica.
Fatto a Podgorica il 4 marzo 2011 in duplice esemplare nelle lingue tedesca, montenegrina e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo si applica il testo inglese.