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AS 2025 172

Ordinanza del DFI
sullo scambio di dati relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nonché relativi alla riduzione dei premi
del 7 marzo 2025

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 105h, 106c capoverso 2 e 106d capoverso 2 dell’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie (OAMal);
visto l’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza del 3 luglio 20012 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito;
visto l’articolo 54a capoverso 6 dell’ordinanza del 15 gennaio 19713 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPC‑AVS/AI),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le specificazioni tecniche, le modalità organizzative e il formato dei dati applicabili allo scambio elettronico dei dati secondo gli articoli 64a capoverso 7ter, 65 capoverso 2 e 66a della legge federale del 18 marzo 19944 sull’assicurazione malattie (LAMal) e l’articolo 21a della legge federale del 6 ottobre 20065 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC).

Sezione 2 Scambio di dati relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

Art. 2 Rete

Le autorità cantonali ai sensi dell’articolo 105d OAMal e gli assicuratori costituiscono un gruppo chiuso di utilizzatori (rete).

Art. 3 Piattaforma informatica per lo scambio di dati

Per lo scambio di dati, le autorità cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’Ufficio federale di statistica (UST).

Essi sono responsabili delle notifiche e del rispetto delle direttive operative di Sedex e assumono i costi della realizzazione. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione delle notifiche tra loro e Sedex.

Art. 4 Procedure di notifica

Fatto salvo l’articolo 6 capoverso 2, lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:

  • a. notifica da parte dell’assicuratore di un evento nel quadro di un’esecuzione e notifica da parte dell’autorità cantonale dell’assunzione di un credito;

  • b. notifica da parte dell’autorità cantonale di una garanzia di assunzione di crediti dell’assicuratore e notifica periodica da parte dell’assicuratore dei crediti interessati e dei relativi pagamenti già effettuati dal Cantone;

  • c. notifica da parte dell’autorità cantonale dell’obbligo di avviare una sospensione delle prestazioni, di terminarla o annullarla e notifica da parte dell’assicuratore di una conferma d’attuazione di tale obbligo;

  • d. notifica da parte dell’assicuratore dei conteggi trimestrali per il corrente anno civile e di un conteggio finale per l’anno civile trascorso riguardanti gli attestati di carenza di beni ricevuti per gli assicurati;

  • e. notifica da parte dell’autorità cantonale dell’assunzione di un credito ai sensi del capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 18 marzo 20226 e notifica da parte dell’assicuratore di una conferma della cessione del credito e dei pagamenti parziali già effettuati.

Art. 5 Standard per lo scambio di dati

Per le procedure di notifica di cui all’articolo 4, le autorità cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete rispettano la struttura e la semantica dei dati da notificare, le azioni, reazioni e opzioni nonché i requisiti tecnici per collegarsi alla rete secondo il «Progetto di scambio di dati ai sensi dell’articolo 64a LAMal» (disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 2‑01 del 10 giugno 20247 (standard 64a).

Art. 6 Dati da notificare

Le autorità cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete notificano i dati secondo lo standard 64a necessari per le procedure di notifica di cui all’articolo 4.

Possono notificare i seguenti dati soltanto se esiste una base legale nel diritto cantonale e il rispettivo Cantone ne fornisce la prova:

  • a. dati relativi alle notifiche di cui all’articolo 4 lettera a da parte dell’assicuratore secondo cui:

    1. le condizioni per la presentazione di una domanda di continuazione dell’esecuzione sono soddisfatte,

    2. egli ha presentato una domanda di continuazione dell’esecuzione,

    3. egli ha ricevuto un attestato di carenza di beni per un assicurato;

  • b. dati relativi alle notifiche di cui all’articolo 4 lettera b da parte dell’autorità cantonale secondo cui gli assicurati elencati non vanno escussi e l’autorità cantonale assume i loro pagamenti in arretrato;

  • c. dati relativi alle notifiche di cui all’articolo 4 lettera b da parte dell’assicuratore riguardanti:

    1. i crediti nei confronti degli assicurati secondo la lettera b,

    2. i pagamenti effettuati dagli assicurati secondo la lettera b.

Sezione 3 Scambio di dati relativi alla riduzione dei premi nonché relativi all’importo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico‑sanitarie nell’ambito delle prestazioni complementari

Art. 7 Rete

I servizi cantonali ai sensi dell’articolo 106b capoverso 1 OAMal e gli assicuratori costituiscono una rete.

L’istituzione comune di cui all’articolo 18 LAMal8 è assimilata a un servizio cantonale.

Art. 8 Piattaforma informatica per lo scambio di dati

Per lo scambio di dati, i servizi cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete utilizzano la piattaforma informatica Sedex dell’UST.

Essi sono responsabili delle notifiche e del rispetto delle direttive operative di Sedex e assumono i costi della realizzazione. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui incarichino terzi di garantire la trasmissione delle notifiche tra loro e Sedex.

Art. 9 Procedure di notifica

Lo scambio di dati avviene mediante le seguenti procedure di notifica:

  • a. notifica di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale;

  • b. notifica di decurtazione o annullamento di una riduzione dei premi da parte del servizio cantonale;

  • c. notifica di modifiche essenziali nel rapporto d’assicurazione da parte dell’assicuratore;

  • d. notifica del conto annuale da parte dell’assicuratore;

  • e. notifica da parte dell’assicuratore del premio effettivo ai sensi dell’articolo 16d OPC‑AVS/AI.

Sono considerate modifiche essenziali del rapporto assicurativo le modifiche dei dati assicurativi determinanti per la decisione relativa alla riduzione dei premi.

I Cantoni possono prevedere ulteriori procedure di notifica.

Art. 10 Standard per lo scambio di dati

Per le procedure di notifica di cui all’articolo 9 capoverso 1, i servizi cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete rispettano la struttura e la semantica dei dati da notificare, le azioni, reazioni e opzioni nonché i requisiti tecnici per collegarsi alla rete secondo il «Progetto di scambio di dati relativi alla riduzione dei premi» (disponibile unicamente in francese e tedesco), versione 4.1 del 25 marzo 20209 (standard RP).

Il termine «premio tariffario» ai sensi del numero 3.2.5 dello standard RP corrisponde al termine «premio effettivo» secondo l’articolo 16d OPC‑AVS/AI.

Art. 11 Dati da notificare

I servizi cantonali e gli assicuratori che partecipano alla rete notificano i dati necessari secondo lo standard RP per le procedure di notifica di cui all’articolo 9 capoverso 1.

Se previsto dal diritto cantonale, essi possono notificare dati supplementari ai sensi del numero 3.2.17 dello standard RP.

I servizi cantonali non possono notificare le variazioni dell’importo della prestazione complementare annua secondo la LPC10 che non influiscono sull’importo forfettario per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del DFI del 13 novembre 201211 sullo scambio di dati relativi alla riduzione dei premi è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

7 marzo 2025

Dipartimento federale dell’interno:

Elisabeth Baume-Schneider

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