AS 2025 175
Ordinanza del DATEC concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 25 agosto 20001 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 e cpv. 3 lett. b2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera3:a. regolamento (UE) n. 2018/11394;b. regolamento (UE) n. 1321/20145.3 Essa si applica ai titolari di una licenza svizzera o di un’autorizzazione personale svizzera che li abilita a svolgere le attività di cui all’articolo 1, purché tali attività siano svolte:b. Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 3 lett. a nonché dNella presente ordinanza s’intende per:a. personale autorizzato a certificare: personale addetto alla manutenzione, titolare della relativa licenza oppure abilitato dall’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) a rilasciare certificati di riammissione in servizio;d. lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili e loro componenti, salvo le ispezioni pre-volo secondo il manuale di volo;
Art. 4 cpv. 22 Le persone non titolari di una licenza o di un’autorizzazione personale pertinente sono autorizzate a eseguire lavori di manutenzione unicamente sotto la sorveglianza diretta di un titolare di una licenza, di un’autorizzazione personale conformemente alla presente ordinanza o di una licenza secondo l’allegato III (parte 66) al regolamento (UE) n. 1321/20146.
Art. 6 cpv. 1 lett. b1 L’UFAC rilascia le seguenti licenze di personale di manutenzione:b. tecnico avionico;
Titolo dopo l’art. 19Capitolo 3:
Disposizioni particolari concernenti le licenze e le autorizzazioni personaliSezione 1: Licenze di meccanico d’aeromobili e di tecnico avionico
Art. 20 Condizioni per il conseguimento1 Chiunque intende conseguire una licenza di meccanico d’aeromobili deve adempiere le esigenze dell’articolo 8 e essere titolare di una licenza della categoria B1, B3, L o C per personale addetto a certificare, secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/20147.2 Chiunque intende conseguire una licenza di tecnico avionico deve adempiere le esigenze dell’articolo 8 ed essere titolare di una licenza della categoria B2 o B2L per personale addetto a certificare, secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014.
Art. 21 Menzione nazionale del tipo di aeromobile e esame di capacitàSe un meccanico o un tecnico avionico intende eseguire e certificare lavori di manutenzione su aeromobili con motori a reazione o motori a turboelica e su elicotteri, nella sua licenza deve essere menzionato il relativo tipo di aeromobile. Questa menzione è rilasciata se la persona:a. ha portato a termine e superato un corso sul tipo di aeromobile in questione, organizzato dal costruttore; o b. ha superato presso l’UFAC un esame di capacità che prova le sue competenze in merito al tipo di aeromobile in questione.
Art. 22 Diritti del titolare della licenza1 Il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili o di tecnico avionico è autorizzato, per il campo d’attività iscritto nella sua licenza, a eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili e loro componenti. Per quanto concerne le singole sottocategorie della categoria speciale, si applicano le limitazioni di cui all’articolo 32 capoverso 2 ODNA8 e gli allegati all’ODNA.2 Il titolare di una licenza di meccanico d’aeromobili o di tecnico avionico è inoltre abilitato a:a. rullare con un aeromobile, a condizione di essere stato introdotto a quest’operazione e alle procedure applicate presso l’aerodromo;b. entrare in contatto radiotelefonico con i servizi della sicurezza aerea, a condizione di essere stato introdotto alle procedure applicate per le comunicazioni radiotelefoniche e di conoscere le espressioni convenzionali per il rullaggio. 3 Sono fatti salvi eventuali requisiti complementari posti dagli organi competenti dell’aeroporto.
Art. 28 cpv. 11 Il titolare di una licenza di specialista o di un’autorizzazione personale è autorizzato, per i campi d’attività iscritti nella sua licenza o nella sua autorizzazione personale, a eseguire, sorvegliare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili e loro componenti. Per quanto concerne le singole sottocategorie della categoria speciale, si applicano le limitazioni di cui all’articolo 32 capoverso 2 ODNA9 e gli allegati all’ODNA.
Art. 31b Disposizione transitoria della modifica del 26 febbraio 20251 Le licenze per personale addetto alla manutenzione rilasciate in virtù del diritto previgente restano valide anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.2 L’UFAC può rinnovarle alle condizioni di cui all’articolo 17.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.
26 febbraio 2025 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |