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AS 2025 176

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA)

Preambolo

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L’ordinanza del DATEC del 19 marzo 20041 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili:

Art. 1 cpv. 2 e cpv. 4, frase introduttiva, nonché lett. b2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti UE nella versione vincolante per la Svizzera3:a. regolamento (UE) n. 2018/11394;b. regolamento (UE) n. 1321/20145.4 Sempre che non siano applicabili prescrizioni estere, la presente ordinanza si applica per analogia anche alle imprese svizzere che eseguono o certificano lavori di manutenzione:b. abrogata

Art. 3 DefinizioniNella presente ordinanza s’intende per:a. impresa di manutenzione: impresa titolare di una licenza per l’esecuzione di lavori di manutenzione di aeromobili;b. direttore responsabile: la persona che, nell’impresa di manutenzione di aeromobili, detiene l’autorità generale e che può disporre dei mezzi per finanziare tutti gli acquisti necessari per eseguire i lavori di manutenzione previsti e per effettuarli secondo le norme fissate dalle autorità;c. persona autorizzata a certificare: persona che, in virtù dell’ordinanza del 25 agosto 20006 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA) oppure dell’allegato III (parte 66) al regolamento (UE) n. 1321/20147, è abilitata dall’UFAC a rilasciare certificati di riammissione in servizio;d. manuale dell’impresa di manutenzione: insieme di documenti in cui l’impresa di manutenzione disciplina la propria organizzazione, le proprie procedure nonché l’esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di manutenzione;e. registrazioni di manutenzione: documenti quali schede tecniche, rapporti di lavoro, certificati di riammissione in servizio, rapporti di prova o attestati di prova;f. lavori di manutenzione: lavori di controllo, revisione, modifica, sostituzione e riparazione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile e equipaggiamenti, salvo le ispezioni pre-volo secondo il manuale di volo;g. fattori umani: principi che si applicano alla progettazione aeronautica, alla certificazione, alla formazione, ai settori operativi e alla manutenzione, volti a creare un’interfaccia sicura tra la componente umana e gli altri elementi del sistema, tenendo dovutamente conto delle variabili di rendimento;h. variabili di rendimento: l’insieme delle capacità e dei limiti umani che possono determinare la sicurezza e l’efficienza delle operazioni aeronautiche.

Art. 8 Domanda e allegato nazionale1 La domanda di rilascio di una licenza di manutenzione, completa della documentazione necessaria di cui all’articolo 9, va presentata all’UFAC almeno due mesi prima dell’ispezione dell’impresa. Nella domanda occorre indicare per quali campi di attività è sollecitata la licenza. La documentazione è presentata in una lingua ufficiale o in inglese.2 Le imprese svizzere in possesso di un’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) o l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/20148, devono presentare, invece degli attestati e della documentazione di cui all’articolo 9, un allegato nazionale al manuale dell’impresa approvato. Nell’allegato devono figurare le differenze tra la manutenzione di aeromobili, motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti autorizzate in base all’ODNA9, e quelle che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (UE) n. 2018/1139. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di una comunicazione tecnica ai sensi dell’articolo 25.

Art. 11 Locali e autorizzazione di accesso1 L’impresa di manutenzione deve disporre, per tutti i lavori previsti, di locali e impianti adatti. Questi devono offrire condizioni di lavoro adeguate ai lavori da svolgere e protezione contro le intemperie, il rumore e la contaminazione dei posti di lavoro.2 Devono inoltre essere disponibili uffici adeguati per la pianificazione e la direzione dei lavori, nonché per la conservazione delle registrazioni di manutenzione.3 I posti di lavoro vanno disposti tenendo conto delle caratteristiche dei lavori da svolgere.4 I motori, le eliche, le parti d’aeromobile, gli equipaggiamenti, l’attrezzatura, il materiale e le apparecchiature di controllo vanno immagazzinati in locali adeguati, tenendo conto delle indicazioni del costruttore. Le parti utilizzabili devono essere depositate separatamente da quelle che non lo sono e in modo che non possano essere né danneggiate, né alterate nella loro qualità. 5 L’accesso ai depositi e alle attrezzature è limitato al personale autorizzato.

Art. 12 Personale1 L’impresa di manutenzione deve nominare un direttore responsabile.2 I dirigenti subordinati al direttore responsabile devono essere notificati all’UFAC per approvazione. Nei limiti del manuale dell’impresa di manutenzione e, dove applicabile, dell’allegato nazionale, sono responsabili dell’osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza.3 L’impresa di manutenzione deve disporre di personale sufficiente per pianificare, eseguire, sorvegliare e verificare i lavori previsti o assicurati per contratto. Se la mole di lavoro supera quella prevista, l’impresa può impiegare temporaneamente personale supplementare, il quale tuttavia non può rilasciare certificati di manutenzione; è fatto salvo il capoverso 7.4 Un numero sufficiente di dipendenti dell’impresa addetti alla manutenzione deve essere abilitato, conformemente all’OPMA10, all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/201411 o sulla base di un’abilitazione secondo gli allegati all’ODNA12 per le sottocategorie della categoria speciale, a rilasciare certificati di riammissione in servizio. L’UFAC può fissare questo numero caso per caso, tenendo conto dei lavori di manutenzione previsti.5 Le imprese di manutenzione che eseguono e certificano lavori di manutenzione su aeromobili, esclusi gli alianti, i palloni e gli alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile devono disporre di almeno una persona che:a. possieda una licenza adeguata secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di cui all’articolo 20 OPMA;b. possieda la licenza da almeno tre anni;c. abbia svolto le attività previste negli ultimi due anni;d. sia impiegata fissa dell’impresa di manutenzione;e. possieda conoscenze nei seguenti ambiti:1. utilizzazione dei documenti di manutenzione per eseguire lavori di manutenzione complessi,2. procedure di verifica della conformità dei lavori di manutenzione complessi alle esigenze di navigabilità,3. lavori amministrativi, in particolare l’allestimento o la valutazione di rapporti dei voli di controllo, la tenuta dei documenti tecnici, la redazione di rapporti di lavoro e di rapporti riguardanti la pesatura degli aeromobili.6 L’impresa di manutenzione conserva:a. registrazioni sulle persone abilitate al rilascio di certificati, nelle quali sono riportati i dettagli delle rispettive autorizzazioni;b. per almeno due anni dopo la conclusione del rapporto di lavoro o l’abbandono della relativa attività, una copia delle registrazioni concernenti le persone abilitate al rilascio di certificati.7 Per lavori di manutenzione specialistici, l’impresa di manutenzione può far capo a uno specialista esterno ai sensi dell’articolo 6 OPMA.8 L’impresa di manutenzione deve garantire che le persone di cui ai capoversi 1 e 2 e il personale addetto alla manutenzione seguano ogni due anni addestramenti sui temi «fattori umani» e «variabili di rendimento».

Art. 13 Attrezzatura, materiale, strumenti di misurazione e di controllo1 Al momento di effettuare i lavori di manutenzione, l’impresa di manutenzione deve disporre dell’attrezzatura, del materiale e degli strumenti di misurazione e di controllo necessari.2 Gli strumenti di misurazione e di controllo vanno verificati e calibrati regolarmente secondo le indicazioni del costruttore o, se queste non sono disponibili, secondo le norme riconosciute dall’UFAC. L’impresa di manutenzione conserva una registrazione delle verifiche eseguite e delle norme applicate. Le registrazioni devono fare riferimento al numero di serie o di inventario dello strumento di misurazione o di controllo.

Art. 16 Licenza di manutenzione1 Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’UFAC rilascia al richiedente la licenza di manutenzione, sulla quale figura il campo o i campi di attività ammessi, conformemente al manuale dell’impresa di manutenzione.2 Per le aziende che sono già in possesso di un’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) o l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/201413, l’allegato nazionale conforme all’articolo 8 capoverso 2 è considerato licenza di manutenzione. In tal caso, i campi di attività ai quali si applica la licenza sono specificati nell’allegato nazionale. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di una comunicazione tecnica ai sensi dell’articolo 25.3 La licenza di manutenzione ha durata illimitata. In casi particolari, l’UFAC può limitare la durata di validità.4 Conformemente al capoverso 1, l’UFAC effettua almeno ogni 24 mesi un’ispezione ai sensi dell’articolo 15 al fine di verificare l’osservanza delle prescrizioni vigenti. Per le aziende di cui al capoverso 2, l’intervallo si basa su quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1321/2014.

Art. 18 cpv. 11 I cambiamenti di rilievo quali la modifica della ragione sociale, il cambiamento di sede, l’apertura o la chiusura di succursali, la nomina di un nuovo direttore responsabile o di nuovi dirigenti oppure i cambiamenti riguardanti le officine, le procedure, i campi di attività e le persone abilitate a emettere certificati devono essere comunicati immediatamente all’UFAC e sono subordinati alla sua approvazione.

Art. 19 Revoca, limitazione o estinzione della validità1 In applicazione dell’articolo 92 LNA, l’UFAC può decidere la revoca temporanea o definitiva della licenza di manutenzione oppure limitare il campo di attività dell’impresa se constata che:a. non sono più soddisfatte le condizioni determinanti per il rilascio della licenza;b. i lavori di manutenzione sono stati eseguiti in modo gravemente lacunoso o con ripetuta incuria;c. gli viene impedito l’accesso all’impresa di manutenzione o gli viene rifiutata la visione dei documenti necessari per verificare il rispetto delle presenti prescrizioni;d. l’impresa di manutenzione non paga le tasse che le vengono imputate.2 Se l’approvazione quale impresa di manutenzione secondo l’allegato II (parte 145) e l’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/201414 viene a cadere, ciò comporta automaticamente l’estinzione dell’allegato nazionale di cui all’articolo 8 capoverso 2.

Art. 201 Nei limiti del campo di attività stabilito nella licenza di manutenzione e nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale, l’impresa è autorizzata a effettuare e certificare lavori di manutenzione su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti secondo gli articoli 24–40 ODNA15 nei seguenti luoghi:a. nelle sedi dell’impresa indicate nella licenza di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale;b. in casi isolati, in qualunque luogo, nella misura in cui l’aeromobile in questione non è idoneo al volo;c. in qualunque luogo, se si tratta di lavori di manutenzione occasionali e non complessi, la cui esecuzione è prevista nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale.2 L’impresa di manutenzione può delegare lavori di manutenzione a imprese che li effettuano in subappalto, a condizione che sia in grado di assicurarne la conformità e di certificare l’esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni.3 Nel corso della manutenzione di un determinato aeromobile, l’impresa può fabbricare e utilizzare singole parti dell’aeromobile o equipaggiamenti in conformità al disegno originale o ai dati di progetto approvati, a condizione che:a. disponga delle autorizzazioni e delle competenze per l’aeromobile in questione;b. descriva i processi di fabbricazione e la procedura di verifica nel manuale dell’impresa di manutenzione o, dove applicabile, nell’allegato nazionale.4 Le singole fabbricazioni di cui al capoverso 3 possono essere destinate esclusivamente all’aeromobile sul quale sono eseguiti i lavori di manutenzione. 5 Nelle comunicazioni tecniche di cui all’articolo 25 l’UFAC emana direttive sulla fabbricazione di equipaggiamenti e di parti di aeromobili.

Art. 21bis Sistema di qualità e revisione organizzativaAlle imprese di manutenzione si applica per analogia quanto stabilito dalla parte CAO.A.100 dell’allegato Vd (parte CAO) del regolamento (UE) n. 1321/201416 sui sistemi di qualità e le revisioni organizzative.

Art. 22 cpv. 1 lett. b1 L’impresa di manutenzione deve:b. conservare una copia di tutte le registrazioni di manutenzione per tre anni dalla data del rilascio del certificato di riammissione in servizio.

Art. 23 cpv. 11 Il certificato di riammissione in servizio contiene indicazioni generali sui lavori eseguiti, il riferimento dei documenti di manutenzione utilizzati, incluso il livello di revisione, la data e il luogo in cui i lavori si sono conclusi, il nome e il numero di licenza dell’impresa di manutenzione e della persona abilitata a rilasciare il certificato, nonché la firma di quest’ultima.

Art. 24Abrogato

II

L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

26 febbraio 2025

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni:

Albert Rösti

(art. 10 cpv. 2)

Contenuto del manuale di manutenzione

L’impresa di manutenzione presenta all’UFAC un manuale che contiene indicazioni sulle seguenti procedure e attività:

A. Indicazioni generali sull’impresa e sul personale; n. 1, 11, 12 e 151. Concerne soltanto il tedesco11. Concerne soltanto il tedesco12. Concerne soltanto il tedesco15. Corsi di formazione «fattori umani» e «variabili di rendimento».

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