AS 2025 177
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia
e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 5 febbraio 19881 concernente le imprese di costruzione di aeromobili è modificata come segue:
Art. 1 lett. cNella presente ordinanza s’intende per:c. certificato di riammissione in servizio: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione;
Art. 2 cpv. 2 lett. a2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera3:a. regolamento (UE) n. 2018/11394;
Art. 5Abrogato
Art. 7, rubrica, nonché cpv. 3 Domanda e allegato nazionale3 Le imprese svizzere titolari di un’approvazione quale impresa di produzione conformemente all’allegato 1 (parte 21) sezione A capitolo G del regolamento (UE) n. 748/20125, non sono tenute a fornire attestazioni e documenti ai sensi dell’articolo 8. Tuttavia, devono presentare un allegato nazionale al manuale dell’impresa approvato, nel quale sono descritte le differenze tra la produzione conforme alla presente ordinanza e la produzione conforme alla parte 21 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 748/2012.
Art. 13 cpv. 1, primo periodo1 L’UFAC determina, in base a un’ispezione dell’impresa, se alla stessa può essere rilasciata una licenza d’impresa di costruzione. ...
Art. 20 cpv. 22 Per le imprese di cui all’articolo 7 capoverso 3 l’intervallo tra le ispezioni è conforme ai requisiti dell’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/20126.
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.
26 febbraio 2025 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |