AS 2025 184
Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA)
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)
ordina:
I
L’ordinanza del DATEC del 18 settembre 19951 concernente la navigabilità degli aeromobili è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 lett. a, b nonché cpv. 32 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 19992 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti nella versione vincolante per la Svizzera3:a. regolamento (UE) n. 1321/20144;b. regolamento (UE) n. 2018/11395;3 Essa si applica in particolare agli aeromobili che, conformemente all’allegato I al regolamento (UE) n. 2018/1139, sono esclusi dal campo d’applicazione dei regolamenti di cui al capoverso 2.
Art. 3 cpv. 33 Negli allegati sono disciplinati:a. i criteri per la suddivisione nelle sottocategorie;b. i criteri generali di ammissione e le esigenze di navigabilità;c. le disposizioni particolari concernenti la manutenzione;d. le disposizioni concernenti la costruzione;e. le disposizioni particolari concernenti l’idoneità all’impiego di parti di aeromobile e di equipaggiamenti;f. le disposizioni particolari concernenti modifiche su aeromobili;g. le condizioni generali di esercizio;h. l’iscrizione.
Art. 4 cpv. 22 La costruzione di aeromobili, dei loro motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti è disciplinata per la categoria standard dall’ordinanza del DATEC del 5 febbraio 19886 concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) e per la categoria speciale dagli allegati alla presente ordinanza.
Art. 7 lett. bSulla base di un esame ufficiale, l’UFAC rilascia:b. il certificato di navigabilità, il certificato ristretto di navigabilità oppure l’autorizzazione di volo necessaria per la circolazione.
Art. 9 cpv. 1bis e 21bis La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria standard e per i loro motori ed eliche è disciplinata, in deroga all’articolo 2 paragrafo 3 lettera d del regolamento (UE) n. 2018/11397, dal regolamento (UE) n. 748/20128.2 La procedura d’ammissione per gli aeromobili della categoria speciale e per i relativi motori ed eliche è disciplinata negli allegati.
Art. 10b Certificato di navigabilità, certificato ristretto di navigabilità, autorizzazione di volo e autorizzazione temporanea di volo1 Gli aeromobili della categoria standard sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato di navigabilità. 2 Gli aeromobili della categoria standard, la cui ammissione del tipo non è più valida o alla quale il titolare ha rinunciato, sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un certificato ristretto di navigabilità.3 Gli aeromobili della categoria speciale sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un’autorizzazione di volo.4 Se la procedura d’ammissione è in corso o se gli aeromobili non adempiono temporaneamente le esigenze di navigabilità, sono ammessi alla circolazione con il rilascio di un’autorizzazione temporanea di volo.
Art. 11Abrogato
Art. 11a Condizioni di volo1 Le condizioni di volo comprendono le restrizioni, le disposizioni e le eventuali istruzioni di manutenzione necessarie per un esercizio sicuro; stabiliscono, in particolare, la configurazione dell’aeromobile.2 Prima del rilascio di un’autorizzazione di volo ai sensi dell’articolo 10b, occorre chiedere all’UFAC l’approvazione delle condizioni di volo. In alternativa, è possibile presentare la richiesta a un’impresa di progettazione riconosciuta e titolare dell’apposita autorizzazione, che potrà emettere le condizioni di volo.3 L’UFAC può emanare direttive in merito (Comunicazione tecnica, art. 50).
Art. 12 cpv. 11 Al momento dell’importazione di un aeromobile, l’UFAC può, fino all’emissione di un certificato di navigabilità svizzero, di un certificato ristretto di navigabilità svizzero o di un’autorizzazione di volo svizzera, riconoscere un certificato di navigabilità per l’esportazione rilasciato dallo Stato esportatore o documenti equivalenti. Nel certificato devono figurare le differenze rispetto al tipo.
Art. 13a Campo d’utilizzazione per alianti e palloniL’UFAC definisce il campo d’utilizzazione per alianti e palloni in un allegato al certificato di navigabilità o all’autorizzazione di volo.
Art. 14 Equipaggiamento minimo di alianti e palloniL’UFAC prescrive nel singolo caso l’equipaggiamento minimo dell’aliante o del pallone per il genere d’esercizio previsto, nella misura in cui ciò non risulti dalle esigenze di navigabilità (Comunicazione tecnica, art. 50).
Titolo prima dell’art. 15Capitolo 4:
Ammissione, montaggio e impiego di parti d’aeromobile ed equipaggiamenti
Art. 15 Procedura d’ammissioneLa procedura d’ammissione si basa su quella prevista per l’ammissione di aeromobili (cap. 3, sez. 2) per:a. le parti di aeromobile o gli equipaggiamenti che sono ammessi assieme al relativo tipo di aeromobile, motore o elica;b. l’esame dell’integrazione in un aeromobile, motore o elica specifico di:1. parti di aeromobile ed equipaggiamenti di cui all’articolo 16 lettera b,2. parti standard conformemente all’articolo 16bis.
Art. 16 Esigenze di navigabilitàSi applicano per analogia alle parti d’aeromobile e agli equipaggiamenti:a. l’articolo 10;b. all’occorrenza lo European Technical Standard Order (ETSO) o un’altra procedura d’ammissione riconosciuta dalla Svizzera; oc. per le parti standard, gli standard di cui all’articolo 16bis.
Art. 16bis Parti standardUna parte standard è un componente designato come tale dal titolare dell’ammissione dell’aeromobile, del motore, dell’elica, della parte di aeromobile o della parte di equipaggiamento in cui il componente deve essere utilizzato. Le parti standard devono corrispondere a uno standard riconosciuto. Sono standard riconosciuti, in particolare, DIN, MIL Spec, AN, MS e NAS.
Art. 17Abrogato
Art. 18 Impiego di parti d’aeromobile e di equipaggiamenti1 Le parti d’aeromobile e gli equipaggiamenti possono essere montati e impiegati in un aeromobile, un motore o un’elica se:a. si trovano in uno stato che garantisca la sicurezza dell’esercizio; eb. sono oggetto di un certificato riconosciuto in Svizzera di riammissione in servizio, che attesta che sono stati fabbricati o sottoposti a manutenzione in conformità ai dati di progetto approvati.2 In deroga al capoverso 1, il montaggio e l’impiego di parti d’aeromobile e di equipaggiamenti sicuri sono consentiti senza un certificato riconosciuto di riammissione in servizio se:a. si tratta di una parte standard; b. si tratta di una parte d’aeromobile o di un equipaggiamento nei quali la differenza dai dati di progetto comporta conseguenze trascurabili sulla sicurezza del prodotto e il titolare dell’ammissione del tipo lo conferma nelle direttive per il mantenimento della navigabilità;c. si tratta di una parte d’aeromobile o di un equipaggiamento destinati a una modifica o una riparazione standard in conformità alla norma CS-STAN quali previste all’articolo 42 capoverso 4;d. la costruzione della parte d’aeromobile o dell’equipaggiamento è stata autorizzata dall’UFAC nel quadro di una modifica soggetta ad autorizzazione quale prevista agli articoli 42–48; oe. si tratta di parti d’aeromobile o di equipaggiamenti che, nel caso di un aeromobile con una massa massima al decollo fino a 2000 kg:1. non hanno limite temporale di impiego né sono parte della struttura primaria o del sistema di controllo di un aeromobile,2. sono stati costruiti conformemente alla parte originale o al disegno originale,3. sono stati identificati per il montaggio in un aeromobile specifico,4. sono contrassegnati in modo permanente e leggibile con il numero della parte e l’indicazione del costruttore, e5. l’esercente dell’aeromobile ha verificato il rispetto delle condizioni di cui ai n. 1–4 e ha accettato di assumersi la responsabilità della loro conformità.
Art. 19 cpv. 3 e 43 Le indicazioni registrate nell’incarto tecnico devono essere complete ed esatte.4 L’incarto tecnico può essere tenuto su supporto fisico o elettronico. I sistemi elettronici devono essere conformi per analogia ai requisiti AMC M.A.305(e) lettera f dell’allegato I alla decisione 2020/002/R9 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) ed essere approvati dall’UFAC.
Art. 20 Libro di rotta e documenti analoghi1 Per i velivoli, gli elicotteri e i motoalianti bisogna tenere, su un supporto fisico o elettronico, un libro di rotta pubblicato dall’UFAC o un documento equivalente riconosciuto dall’UFAC. 2 Per gli alianti si deve tenere un controllo delle ore di volo e per i palloni liberi un libretto di ascensione, su un supporto fisico o elettronico. 3 I libri di rotta e i libretti ascensionali su supporto elettronico devono avere un accesso sicuro, e le modifiche nelle indicazioni devono essere comprensibili. 4 L’equipaggio deve procedere alle annotazioni al più tardi alla fine dell’ultimo volo della giornata e confermarle con la firma fisica o elettronica. La firma elettronica deve poter essere assegnata in modo chiaro a una persona.5 Tutte le indicazioni devono essere complete ed esatte.
Art. 22 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b1 In ogni aeromobile ammesso alla circolazione devono trovarsi i seguenti documenti di bordo e incarti, su supporto fisico o elettronico:b. il certificato di navigabilità, il certificato ristretto di navigabilità o l’autorizzazione di volo con la prova dell’approvazione delle relative condizioni di volo; per i velivoli rimorchiatori, il certificato d’idoneità al rimorchio;
Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva, lett. b e cpv. 1bis1 Un aeromobile è messo in circolazione unicamente se:b. Concerne soltanto il testo tedesco1bis È fatto salvo l’articolo 41.
Art. 25 cpv. 2 lett. c e f nonché cpv. 2bis2 In particolare, sono considerati documenti di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità e dell’idoneità all’impiego:c. le istruzioni di manutenzione (programmi di manutenzione, istruzioni di lavoro, schede di controllo e istruzioni di riparazione) del titolare del certificato tipo; di caso in caso, l’UFAC può fissare eccezioni e tolleranze ai programmi di manutenzione (Comunicazioni tecniche, art. 50); se non sono disponibili tali documenti e istruzioni, si applica l’istruzione di lavoro AC 43.13 dell’autorità aeronautica degli Stati Uniti d’America;f. le istruzioni di manutenzione che figurano nelle condizioni di volo (art. 11a).2bis Per i velivoli con una massa massima al decollo fino a 2730 kg e gli elicotteri con una massa massima al decollo fino a 1200 kg l’esercente può discostarsi dai limiti di funzionamento raccomandati (cpv. 2 lett. b) e dalle istruzioni di manutenzione raccomandate (cpv. 2 lett. c) se inoltra all’UFAC una autodichiarazione scritta nella quale si assume la piena responsabilità delle deroghe. L’UFAC può emanare direttive sotto forma di comunicazioni tecniche (art. 50).
Art. 29 cpv. 3Abrogato
Art. 301 Gli esercenti di aeromobili con un’autorizzazione per il trasporto commerciale di passeggeri e merci devono disporre di un’approvazione quale impresa addetta alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (CAMO) secondo l’allegato Vc (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/201410.2 Tutti i lavori di manutenzione su aeromobili che effettuano voli commerciali devono essere eseguiti o certificati in un’impresa di manutenzione ai sensi dell’ordinanza del DATEC del 19 marzo 200411 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA).
Art. 32 Velivoli, elicotteri e motoalianti1 L’UFAC determina nel singolo caso le esigenze applicabili alla manutenzione di aeromobili della categoria standard con una massa massima ammissibile al decollo pari o superiore a 5700 kg nonché alla manutenzione di elicotteri plurimotore della categoria standard.2 I lavori di manutenzione complessi su tutti gli altri velivoli e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 2730 kg e su elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo superiore a 1200 kg possono essere eseguiti o certificati da imprese di manutenzione ai sensi dell’OIMA12. Su richiesta, l’UFAC può autorizzare deroghe a questa regola.3 I lavori di manutenzione complessi su velivoli e motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2730 kg e su elicotteri con una massa massima ammissibile al decollo di 1200 kg e tutti i lavori di manutenzione non complessi sui velivoli di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere eseguiti o certificati da:a. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA;b. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/201413 o all’ordinanza del DATEC del 25 agosto 200014 concernente il personale di manutenzione d’aeromobili (OPMA), e2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;c. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/201215 o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA16.4 I lavori di manutenzione secondo gli AMC1 dell’allegato II della parte ML (limited pilot-owner maintenance) alla decisione 2020/002/R17 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) su velivoli con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2730 kg (tabella A) e su motoalianti con una massa massima ammissibile al decollo fino a 2000 kg (tabella C) che sono registrati nella categoria standard, possono essere eseguiti e certificati dall’esercente (manutenzione in proprio), se egli:a. è in possesso di un brevetto di pilota valido per il tipo di aeromobile in questione; eb. disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari.5 Su richiesta, l’UFAC può rilasciare all’esercente che rispetta i requisiti di cui al capoverso 4 un’autorizzazione estesa di manutenzione in proprio per determinati controlli o per lavori di manutenzione specifici e non complessi che non figurano nelle tabelle A e C. A tal fine emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).6 Se constata lacune di manutenzione ai sensi del capoverso 5, l’UFAC può ritirare all’esercente l’abilitazione o limitarla.
Art. 33 Alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni1 I lavori di manutenzione complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:a. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA18;b. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/201219 o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA20;c. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/201421 o all’OPMA22, e 2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari.2 I lavori di manutenzione non complessi su alianti, alianti con gruppo propulsore estraibile/retraibile, dirigibili e palloni possono essere eseguiti o certificati da:a. l’esercente, a condizione che disponga delle conoscenze tecniche, dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari; b. il personale di manutenzione d’aeromobili sempreché:1. sia abilitato conformemente all’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o all’OPMA, e2. disponga dei documenti di manutenzione, dell’attrezzatura e delle apparecchiature necessari;c. un’impresa di manutenzione di aeromobili ai sensi dell’OIMA;d. le imprese di costruzione autorizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 o dell’articolo 17 capoverso 1 lettera b OICA.
Art. 34 Casi specialiSe non diversamente specificato negli allegati, per la manutenzione di aeromobili della categoria speciale si applicano le disposizioni della sezione 5.
Art. 351 Gli articoli 30, 32 capoversi 1–3 e 33 capoverso 1 e capoverso 2 lettere b–d si applicano per analogia alla manutenzione di motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti di aeromobile della categoria standard e della categoria speciale, sottocategoria «Con restrizioni/Restricted».2 In deroga agli articoli 30–33, esercenti ed esperti sono autorizzati a eseguire la manutenzione di motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti di aeromobile della categoria speciale, sottocategorie «Storici/Historic», «Limitati/Limited», «Ecolight», «Ultraleggeri», «Sperimentali» e «Autocostruzioni» secondo quanto specificato nei rispettivi allegati.
Art. 361 Lavori di manutenzione all’estero possono essere eseguiti e certificati alle seguenti condizioni:a. su aeromobili che effettuano voli commerciali secondo l’articolo 30 e su aeromobili della classe IV della categoria speciale, sottocategoria «Storici/Historic» o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati in questi aeromobili: da parte di imprese di manutenzione riconosciute dall’UFAC a questo scopo di caso in caso;b. su aeromobili della categoria speciale, sottocategorie «Ecolight», «Ultraleggeri» e «Autocostruzioni» o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati in questi aeromobili da:1. imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per questo tipo di lavori dalle autorità aeronautiche competenti, 2. titolari di licenze secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/201423, che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e su strutture analoghe. Le limitazioni che risultano dall’articolo 32 e dal numero 4.2 dell’allegato 3 (sottocategoria «Storici/Historic») sono applicate per analogia, o3. titolari di licenze estere che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e strutture analoghe; sono escluse le licenze o le abilitazioni estere che autorizzano esclusivamente a certificare lavori di manutenzione sull’aeromobile del titolare stesso della licenza;c. sugli altri aeromobili o su motori, eliche, parti di aeromobile ed equipaggiamenti destinati a essere montati su questi aeromobili da:1. imprese di costruzione o di manutenzione riconosciute per questo tipo di lavori dalle autorità aeronautiche competenti, 2. titolari di licenze secondo l’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014, che autorizzano a certificare lavori di manutenzione su categorie di aeromobili e su strutture analoghe. Le limitazioni che risultano dall’articolo 32 e dal numero 4.2 dell’allegato 3 (sottocategoria «Storici/Historic») sono applicate per analogia.2 Qualora vengano affidati lavori di manutenzione a imprese di costruzione, imprese di manutenzione o titolari di licenze esteri, l’esercente deve esigere che:a. vengano utilizzati i pertinenti documenti (art. 25); eb. i certificati e i rapporti di lavoro necessari vengano elaborati conformemente alle prescrizioni in vigore (art. 37 e 38).3 L’UFAC può controllare sul posto l’esecuzione dei lavori di manutenzione.4 Se constata che i lavori di manutenzione eseguiti all’estero presentano lacune, l’UFAC può decidere che:a. l’aeromobile non venga messo in circolazione o il motore, l’elica, la parte d’aeromobile o l’equipaggiamento non venga più riutilizzato prima che un’impresa di manutenzione svizzera o il titolare di una licenza svizzero abbia eseguito i necessari lavori di manutenzione;b. tali lavori non vengano più affidati all’impresa estera di costruzione, all’impresa estera di manutenzione o al titolare di licenza estero in questione.5 In determinati casi, l’UFAC può autorizzare deroghe ai capoversi 2 e 3.
Art. 40 cpv. 11 Se, dopo lavori di manutenzione, il funzionamento dell’aeromobile, del motore, dell’elica, di parti d’aeromobile o degli equipaggiamenti non può essere controllato con mezzi di controllo al suolo, bisogna procedere a un volo di controllo. Prima del volo di controllo, l’impresa di manutenzione o il personale responsabile addetto alla manutenzione deve confermare internamente che i lavori di manutenzione non sono ancora stati certificati, ma che l’aeromobile può essere sottoposto a un volo di controllo.
Art. 42 cpv. 1 e 41 Le modifiche su aeromobili, motori, eliche, parti d’aeromobile ed equipaggiamenti, nonché a manuali di volo approvati e istruzioni di manutenzione vincolanti, devono essere approvate dall’UFAC; è fatto salvo il capoverso 4.4 Non sottostanno all’obbligo d’approvazione di cui ai capoversi 1–3 le modifiche standard e le riparazioni standard eseguite secondo la norma CS-STAN su aeromobili conformemente all’allegato I parte 21 sezione A capitolo D punto 21.A.90B lettera a numero 1 e sezione M punto 21.A.431B lettera a numero 1 del regolamento (UE) n. 748/201224. A tal fine l’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).
Art. 44a Costruzione1 Se per la modifica sono necessari lavori di costruzione, quando autorizza la modifica l’UFAC specifica, di caso in caso, le esigenze di conformità e di costruzione per le parti e gli equipaggiamenti di aeromobile necessari.2 A tal fine l’UFAC emana direttive (Comunicazioni tecniche, art. 50).
Art. 49Su domanda, l’UFAC rilascia certificati di navigabilità per l’esportazione di aeromobili se:a. durante un esame ufficiale è stato constatato che l’aeromobile corrisponde al certificato di tipo e ai documenti di tipo; e b. i lavori di manutenzione necessari al mantenimento della navigabilità o dell’idoneità all’impiego sono stati eseguiti.
Art. 54d Disposizione transitoria della modifica del 26 febbraio 20251 Gli aeromobili di cui all’articolo 10b capoverso 2 per i quali è stata rilasciata un’ammissione alla circolazione entro il 31 marzo 2025 devono ottenere una nuova ammissione conforme alla presente ordinanza entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025. 2 Parti di aeromobile ed equipaggiamenti ammessi e montati in base al diritto previgente sono considerati ammessi e montati anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.3 Le abilitazioni rilasciate in base al diritto previgente per imprese di manutenzione, esercenti ed esperti restano valide anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 26 febbraio 2025.
II
Gli allegati 1–7 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.
26 febbraio 2025 | Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Albert Rösti |
(art. 3 cpv. 4)
Sottocategoria Ecolight25
(art. 3 cpv. 4)
Sottocategoria Ultraleggeri26
(art. 3 cpv. 4)
Sottocategoria Storici/Historic27
(art. 3 cpv. 4)
Sottocategoria Autocostruzioni28
(art. 3 cpv. 4)
Sottocategoria Limitati/Limited29
(art. 3 cpv. 4)
Sottocategoria Sperimentali30
(art. 3 cpv. 4)